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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23465/2026

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idall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura per atto pubblico del 27 settembre 2022, rep. n.16.835, racc. n. 8.973, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cangiano;- controricorrente e ricorrente incidentale -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore;- intimata -Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.5579/2022, pubblicata il 30 dicembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio dell’8 luglio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. vigente rationetemporis, depositato il 23 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e TizianaLiccardi adivano il Tribunale di Napoli, chiedendo che fossedichiarata la nullità del contratto di compravendita immobiliareper atto pubblico del 21 dicembre 2006, concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. – in qualità di alienante – e i ricorrenti – inqualità di acquirenti – per il prezzo di euro 185.000,00, in ragionedel mancato accoglimento della domanda di condono depositatadal venditore, poiché gli immobili erano in corso di costruzione,come verificato dalla sentenza penale di condanna del Tribunale diNola n. 1209/2010, emessa il 16 luglio 2010, nei confronti dellegale rappresentante della Vi.Sa.Gi. [OSCURATO:PERSONA](confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n.620/2018 del 9 marzo 2018).Per l’effetto, chiedevano altresì che fosse accertata l’invaliditàdel collegato contratto di mutuo per l’importo di euro 65.000,00 edi costituzione di ipoteca stipulato in pari data, con la condannadella mutuante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) allarestituzione delle rate versate, con l’ordine di cancellazione delNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026nominativo dei mutuatari dalla banca dati presso la C.A.I. e laC.R.I.F.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la qualeconcludeva per il rigetto delle domande avversarie, in quantoinfondate in fatto e in diritto.

Chiedeva, poi, che fossero chiamatiin causa, in garanzia, il Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaioVincenzo Pulcini, affinché fossero condannati, in solido, nell’ipotesidi accoglimento della domanda principale, per i danni subitidall’[OSCURATO:PERSONA], con la conseguente manleva in ordine alle sommeche la stessa fosse stata tenuta a versare nei confronti deiricorrenti, oltre al risarcimento dei danni nella misura pariall’importo del mutuo concesso.Rimaneva contumace la [OSCURATO:SOCIETA]La chiamata in causa non era autorizzata.Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 24ottobre 2018, dichiarava la nullità del contratto di compravenditadel 21 dicembre 2006 nonché del contestuale e collegatocontratto di mutuo ipotecario e condannava la [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dellasomma di euro 20.754,80, pari alle rate di mutuo versate, oltreinteressi al tasso legale, con l’ordine di cancellazione deinominativi dei ricorrenti dalla banca dati presso la C.R.I.F.limitatamente al mutuo ipotecario di causa.2.– Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2018, laUbi [OSCURATO:SOCIETA]. – cui subentrava, in corso di causa, laincorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – proponeva appello avversola pronuncia di prime cure, lamentando: 1) l’erronea dichiarazionedella nullità del contratto di compravendita, a fronte dell’effettivaNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026presentazione della concessione in sanatoria; 2) l’erroneaaffermazione circa la sussistenza di un collegamento funzionaletra la compravendita e il mutuo.Si costituivano nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] eTiziana Liccardi, i quali instavano per il rigetto dell’appello, con laconseguente conferma della pronuncia appellata.Rimaneva contumace, anche nel giudizio d’appello, laVi.[OSCURATO:SOCIETA]Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoliaccoglieva l’appello e, per l’effetto, in parziale riformadell’ordinanza impugnata, rigettava le domande di accertamentodella nullità del mutuo contratto e di condanna della IntesaSanpaolo alla restituzione delle rate di mutuo corrisposte nonchéalla cancellazione dei nominativi dei mutuatari dalle banche dati,restando ferma la dichiarazione di nullità della vendita.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che assorbente e,pertanto, da esaminare in via preliminare, rispettoall’accertamento della nullità della compravendita, era laquestione della qualificazione del mutuo contratto dai coniugiCirello-Liccardi come mutuo di scopo collegato alla vendita,poiché, ove fosse mancato tale collegamento, nessuna indagineavrebbe dovuto essere svolta in ordine alla nullità dellacompravendita, restando conseguentemente ferma sul punto lapronuncia del primo giudice; b) che, affinché il mutuo potesseessere qualificato come mutuo di scopo, sarebbe stata necessarial’esistenza di un interesse anche del mutuante alla destinazionedelle somme mutuate alla detta finalità; c) che, per contro, oveNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026fosse stata prevista nel contratto di finanziamento unadestinazione di somme erogate per esclusivo interesse delmutuatario, si sarebbe realizzata semplicemente unaesteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non implicanteuna modifica del tipo contrattuale, sicché, in tal caso, non avrebbedovuto parlarsi di mutuo di scopo, poiché la mera indicazione deimotivi, non accompagnata da un programma contrattuale tesoalla relativa realizzazione, non sarebbe stata di per sé idonea amodificare il tipo negoziale; d) che, nel caso in esame,l’indicazione che le somme prese a mutuo dovessero esseredestinate all’acquisto (ma anche alla ristrutturazione ocostruzione) di un’abitazione si rinveniva esclusivamente comedichiarazione della sola parte mutuataria nella lettera di propostacontrattuale del 19 dicembre 2006, facente parte integrante delcontratto di mutuo, con la conseguenza che non emergeva, né gliappellati lo avevano evidenziato, nessun elemento da cuidesumere un interesse proprio della Banca mutuante alladestinazione del prestito erogato all’acquisto, da parte deimutuatari, di un immobile; e) che, a tal fine, era insufficiente laconsecutività degli atti di compravendita e di mutuo, in quanto lasuccessione degli atti si giustificava con la necessità che imutuatari divenissero proprietari dell’immobile sul quale sisarebbe iscritta l’ipoteca per garantire il mutuo erogando, qualeelemento funzionale solo ad un interesse dei mutuatari di dotare ilfinanziamento di una garanzia reale; f) che la controprova dellamancanza di collegamento tra la compravendita e il mutuo eradata dalla considerazione che certamente il mutuo non sarebbestato nullo se i coniugi Cirello-Liccardi, ad onta di quantoNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026dichiarato nella lettera di proposta sopra menzionata, avesseropoi destinato le somme ricevute in prestito dalla Banca ad altrefinalità, piuttosto che all’acquisto dell’immobile; g) che, esclusoche il mutuo in esame fosse un mutuo di scopo, doveva altresìessere escluso il collegamento funzionale dello stesso con lacompravendita, mancando nel contratto di mutuo qualsiasielemento da cui desumere che la destinazione delle sommeerogate all’acquisto dell’immobile rispondesse anche ad uninteresse della Banca finanziatrice.3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., laquale – a sua volta – ha proposto ricorso incidentale, articolato indue motivi.Hanno resistito al ricorso incidentale, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]4.– In prossimità dell’adunanza camerale non partecipatafissata per l’8 luglio 2026, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame difatti decisivi per il giudizio, in relazione agli elementi dedotti adimostrazione dell’esistenza del collegamento negoziale tra icontratti, con omessa motivazione, per avere la Corte di meritoritenuto che non sussistesse il collegamento funzionale tra laNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026vendita e il mutuo, in quanto il finanziamento concesso nonsarebbe stato inquadrabile nella figura del mutuo di scopo, inmancanza dell’interesse dell’Istituto mutuante alla realizzazionedello scopo stesso, senza che rilevasse, a tal fine, l’indicazionenella proposta contrattuale della circostanza che lo scopo delmutuo fosse quello di consentire l’acquisto di un’abitazione aduso residenziale, conclusione, questa, rassegnata nonconsiderando gli ulteriori elementi probatori forniti dalladocumentazione in atti, depositata già nel giudizio di primogrado, che avrebbe accertato fatti aventi carattere decisivo per ilgiudizio.Osservano gli istanti che l’allegata sentenza penale dicondanna del Tribunale di Nola n. 1209/2010, alla pagina 50,aveva statuito sul ruolo che nelle trattative aveva assunto laBanca appellante, affermando che il Pelliccia (qualeamministratore della Vi.Sa.Gi.) aveva curato anche questoaspetto dell’operazione commerciale, predisponendo unmeccanismo che potesse facilitare l’attuazione del suo piano,ossia aveva individuato la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] eoggi [OSCURATO:PERSONA]), con la quale aveva evidentemente presoprevi accordi e alla quale aveva indirizzato tutti gli acquirenti perl’erogazione del mutuo necessario al pagamento del prezzo degliappartamenti, tant’è che il promotore finanziario di tale Banca,[OSCURATO:PERSONA], aveva sede fissa proprio negli uffici delPelliccia, ove contattava direttamente gli acquirenti che lì sirecavano per trattare l’acquisto con il Pelliccia; e infatti lamaggior parte degli acquirenti, su indicazione appunto delPelliccia, aveva chiesto e ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ilNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026mutuo con il quale era stata pagata parte del prezzo dellavendita, sicché era evidente che la possibilità che una bancafosse disposta ad erogare un mutuo per il pagamento del prezzorassicurava ulteriormente gli acquirenti della regolarità dellavendita degli appartamenti.D’altronde, ad avviso dei ricorrenti principali, la Cortepartenopea non avrebbe valutato che gli importi erogati a titolodi mutuo erano stati versati dalla Banca direttamente alvenditore, come era dato ricavare dall’atto di vendita.Il motivo è fondato.Si premette che la causa del mutuo di scopo è più ampia diquella del normale contratto di mutuo ex art. 1813 c.c., in quantoil mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata ea corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopoconcordato, mediante l’attuazione in concreto del programmanegoziale, sicché le parti sono avvinte dal rilievo causale che ilraggiungimento dello scopo assume nell’economia del rapporto.Dunque, sussiste il mutuo di scopo convenzionale soloallorché il contratto contenga una clausola con cui il mutuatarioabbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, inragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – aduna specifica modalità di utilizzazione delle somme per undeterminato scopo, rivelandosi insufficiente, a tal fine, la meraindicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;conseguentemente, solo nel primo caso la clausola didestinazione della somma mutuata incide sulla causa delcontratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullitànegoziale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024;Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024; Sez. 1, Ordinanza n.15929 del 18/06/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 24699 del19/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4792 del 26/03/2012; Sez. 3,Sentenza n. 10569 del 09/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 9511 del20/04/2007).In secondo luogo, si ricade nell’ambito del mutuo di scopoallorché il finanziamento richiesto sia collegato ad un contratto divendita avente ad oggetto l’acquisto di un bene da parte delmutuatario, evenienza, questa, la quale comporta che dellasomma concessa in mutuo benefici il venditore del bene (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 12454 del 19/07/2012; Sez. 3, Sentenza n.3589 del 16/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 12567 del08/07/2004).Senonché, nella fattispecie, la Corte d’appello ha escluso chesi trattasse di mutuo di scopo, reputando invece che si rientrassenell’ambito di un mutuo fondiario, poiché non sarebbe statoprevisto per la relativa validità che la somma mutuata dovesseessere necessariamente destinata alla specifica finalitàdell’acquisto dell’immobile a cura dei mutuatari.Nell’addivenire a tale conclusione la sentenza impugnata nonha però considerato che i documenti prodotti e, in specie, iriferimenti di cui alla citata sentenza penale indicavanoesplicitamente che lo scopo del mutuo richiesto era rappresentatodall’acquisto dell’abitazione ad uso residenziale.Né è stato ponderato il fatto che gli importi erogati a titolo dimutuo erano stati versati dalla Banca direttamente al venditore,come emergeva dall’atto di vendita.Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026E tanto a fronte della contestuale stipulazione degli atti divendita e di mutuo, anche in ragione della successionecronologica dei numeri di repertorio, mutuo assistito dallagaranzia ipotecaria proprio sull’immobile oggetto della vendita.Alla luce di tali elementi dovrà essere rivalutato se il contrattodi mutuo concesso fosse qualificabile come mutuo di scopo, inquanto collegato sul piano funzionale alla vendita, verificando che– alla stregua dei documenti emarginati, la cui valutazione èstata omessa (e le cui risultanze appaiono decisive) – potessericavarsi che la somma erogata dall’istituto mutuante dovesseessere necessariamente destinata ad una specifica finalità che imutuatari erano tenuti a perseguire, ossia all’acquistoimmobiliare.E questo avendo riguardo al rilievo che, affinché possaconfigurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, non èsufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario cheil collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dallacircostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (enon il semplice motivo) nell’altro, nonché dall’intento specifico eparticolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tradi essi una connessione teleologica, ove la volontà dicollegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi,potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la realeintenzione dei contraenti, fossero destinati a subire leripercussioni delle vicende dell’altro (in ordine alla fattispecie delmutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell’acquisto delbene).Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/20262.– Con il secondo motivo i ricorrenti principali prospettano,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1322, 1813, 1418 e 1419 c.c.nonché dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1370c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutoinsussistente il collegamento negoziale tra il contratto dicompravendita e quello di mutuo, così non estendendo la nullitàdel primo anche al secondo, benché l’ipoteca iscritta in favore delmutuante ricadesse proprio sull’immobile acquistato daimutuatari con la somma erogata a titolo di finanziamento, ditalché sarebbe emerso l’interesse della Banca alla destinazionedelle somme mutuate proprio al suddetto acquisto immobiliare.Obiettano gli istanti che il contratto di compravendita erastato stipulato immediatamente prima del contratto di mutuo ecostituzione di ipoteca, recando un numero cronologicoimmediatamente precedente, in modo da consentire alla Bancamutuante di iscrivere ipoteca sull’immobile acquistato a garanziadel finanziamento concesso, operazione contestuale che nonsarebbe stata necessaria ove si fosse trattato di un mero mutuofondiario; tanto più che le somme erogate a titolo di mutuo eranostate versate direttamente in favore del venditore.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti principali lamentano, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., in ordine alla motivazione affetta da irriducibilecontraddittorietà, per avere la Corte distrettuale illogicamenteaffermato che la dichiarazione circa il fatto che il mutuo fossedestinato all’acquisto di un immobile ad uso abitativo, rinvenienteNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026esclusivamente nella lettera di proposta contrattuale, nonavrebbe inciso sulla qualificazione del contratto come mutuo discopo, senza considerare che la detta lettera avrebbe fatto parteintegrante del contratto di mutuo.Espongono gli istanti che tale lettera, contenente le condizionigenerali del contratto di mutuo, sarebbe stata predispostaevidentemente dalla Banca su propri moduli e su propria cartaintestata, sicché sarebbe stata parte integrante del contratto, conla conseguenza che non avrebbe potuto essere più consideratauna mera dichiarazione unilaterale, ma avrebbe dovuto costituirecomponente del contratto, essendo essa collegata, anchefisicamente, al contratto di finanziamento sottoscritto dalle partie dal notaio.I due motivi che precedono sono assorbiti dall’accoglimentodel preliminare motivo sull’omesso esame di fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti.A questo punto deve essere esaminato il ricorso incidentale.1.– Con il primo motivo la controricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1346, 1470 e 1418 c.c. nonchédell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito implicitamenteconfermato (assorbendo la censura) la dichiarazione di nullità delcontratto di compravendita, in contrapposizione ai principiespressi dalla Corte di legittimità a Sezioni unite in ordine allanatura testuale di tale nullità, affermando che la domanda dicondono dell’immobile, seppure presentata, avrebbe dovutoritenersi mendace, poiché gli immobili non erano condonabili, inquanto realizzati dopo il termine di legge, con la conseguenteNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026erronea equiparazione della natura mendace di quanto dichiaratonella domanda di condono con la dichiarazione contenuta nell’attodi compravendita e con l’indebita riconduzione della fattispecieall’ipotesi dei titoli fittizi, in quanto la dichiarazione mendaceavrebbe integrato una situazione assimilabile alla mancanza didichiarazione.Deduce l’istante che non sarebbe stata effettuata la correttadistinzione tra la dichiarazione contenuta nella domanda dicondono e la dichiarazione del venditore contenuta nell’atto dicompravendita, senza che rilevasse che le dichiarazioni contenutenella domanda avessero determinato l’inaccoglibilità nel meritodella stessa, vicenda, questa, totalmente estranea alladichiarazione contenuta nella vendita e al criterio della nullitàtestuale, posto che la dichiarazione sul completamento dei lavorinel termine di legge, contenuta nella domanda di condono, nonavrebbe inciso sulla falsità della dichiarazione relativa allapresentazione della domanda contenuta nell’atto dicompravendita, presentazione effettivamente avvenuta,indipendentemente dal suo esito.2.– Il secondo, subordinato, motivo del ricorso incidentaleinveste, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per erroneo assorbimento del motivod’appello, per avere la Corte del gravame ritenuto che, a frontedell’esclusione del collegamento negoziale e della nullità delmutuo, non rientrasse nell’interesse dell’appellante la disaminadella prima censura, inerente alla contestazione della nullità dellavendita, cosicché sarebbero rimasti due effetti negativi per laBanca.Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026Sostiene l’istante che la declaratoria di nullità dellacompravendita, se passata in giudicato, in ragionedell’assorbimento del motivo, avrebbe comportato un danno perla Banca creditrice ipotecaria, in quanto il mutuo, seppur valido,sarebbe risultato contratto da soggetti impossidenti e la stessaipoteca sarebbe risultata concessa alla Banca da un soggetto(acquirente) che non era mai stato effettivamente proprietariodel bene, avendo la nullità della compravendita efficacia ex tunc.Sicché la Banca si sarebbe trovata, nei fatti, a vedere ilproprio credito trasformato da ipotecario in chirografario.Ed inoltre, qualora fosse stato accolto il ricorso principaledella controparte e non accolto il primo motivo del ricorsoincidentale, si sarebbe potuta dichiarare la nullità del mutuo percollegamento funzionale alla compravendita, mentre l’esclusionedi ogni nullità della compravendita avrebbe escluso ex se lapossibilità che il mutuo fosse dichiarato nullo, in quanto dettanullità non avrebbe potuto prescindere dalla previa declaratoriadella nullità della compravendita.In via pregiudiziale, il ricorso incidentale è inammissibile perdifetto di interesse.Infatti, la ricorrente incidentale è risultata totalmentevittoriosa in appello, sicché non è legittimata a sollevarequestioni – come quelle oggetto delle doglianze esposte – nonesaminate dal giudice di merito (ossia riferite alla contestatanullità della vendita immobiliare), perché assorbitedall’accoglimento di altra tesi di carattere preliminare (quantoalla validità del mutuo), ferma restando la possibilità di riproporledinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento dellaNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026sentenza, come nella specie, in ragione dell’accoglimento delricorso principale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33441 del22/12/2025; Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017; Sez. 5,Ordinanza n. 23548 del 20/12/2012; Sez. 3, Sentenza n. 19366del 18/09/2007; Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 26/01/2006; Sez.1, Sentenza n. 17201 del 28/08/2004).In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioniesposte, il primo motivo del ricorso principale deve essere accoltomentre i rimanenti motivi sono assorbiti.Per converso, il ricorso incidentale è inammissibile.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente almotivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi aglienunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti,provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiaraassorbiti i restanti motivi;dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversaNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
idall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura per atto pubblico del 27 settembre 2022, rep. n.16.835, racc. n. 8.973, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cangiano;- controricorrente e ricorrente incidentale -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore;- intimata -Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.5579/2022, pubblicata il 30 dicembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio dell’8 luglio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. vigente rationetemporis, depositato il 23 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e TizianaLiccardi adivano il Tribunale di Napoli, chiedendo che fossedichiarata la nullità del contratto di compravendita immobiliareper atto pubblico del 21 dicembre 2006, concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. – in qualità di alienante – e i ricorrenti – inqualità di acquirenti – per il prezzo di euro 185.000,00, in ragionedel mancato accoglimento della domanda di condono depositatadal venditore, poiché gli immobili erano in corso di costruzione,come verificato dalla sentenza penale di condanna del Tribunale diNola n. 1209/2010, emessa il 16 luglio 2010, nei confronti dellegale rappresentante della Vi.Sa.Gi. [OSCURATO:PERSONA](confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n.620/2018 del 9 marzo 2018).Per l’effetto, chiedevano altresì che fosse accertata l’invaliditàdel collegato contratto di mutuo per l’importo di euro 65.000,00 edi costituzione di ipoteca stipulato in pari data, con la condannadella mutuante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) allarestituzione delle rate versate, con l’ordine di cancellazione delNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026nominativo dei mutuatari dalla banca dati presso la C.A.I. e laC.R.I.F.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la qualeconcludeva per il rigetto delle domande avversarie, in quantoinfondate in fatto e in diritto. Chiedeva, poi, che fossero chiamatiin causa, in garanzia, il Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaioVincenzo Pulcini, affinché fossero condannati, in solido, nell’ipotesidi accoglimento della domanda principale, per i danni subitidall’[OSCURATO:PERSONA], con la conseguente manleva in ordine alle sommeche la stessa fosse stata tenuta a versare nei confronti deiricorrenti, oltre al risarcimento dei danni nella misura pariall’importo del mutuo concesso.Rimaneva contumace la [OSCURATO:SOCIETA]La chiamata in causa non era autorizzata.Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 24ottobre 2018, dichiarava la nullità del contratto di compravenditadel 21 dicembre 2006 nonché del contestuale e collegatocontratto di mutuo ipotecario e condannava la [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dellasomma di euro 20.754,80, pari alle rate di mutuo versate, oltreinteressi al tasso legale, con l’ordine di cancellazione deinominativi dei ricorrenti dalla banca dati presso la C.R.I.F.limitatamente al mutuo ipotecario di causa.2.– Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2018, laUbi [OSCURATO:SOCIETA]. – cui subentrava, in corso di causa, laincorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – proponeva appello avversola pronuncia di prime cure, lamentando: 1) l’erronea dichiarazionedella nullità del contratto di compravendita, a fronte dell’effettivaNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026presentazione della concessione in sanatoria; 2) l’erroneaaffermazione circa la sussistenza di un collegamento funzionaletra la compravendita e il mutuo.Si costituivano nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] eTiziana Liccardi, i quali instavano per il rigetto dell’appello, con laconseguente conferma della pronuncia appellata.Rimaneva contumace, anche nel giudizio d’appello, laVi.[OSCURATO:SOCIETA]Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoliaccoglieva l’appello e, per l’effetto, in parziale riformadell’ordinanza impugnata, rigettava le domande di accertamentodella nullità del mutuo contratto e di condanna della IntesaSanpaolo alla restituzione delle rate di mutuo corrisposte nonchéalla cancellazione dei nominativi dei mutuatari dalle banche dati,restando ferma la dichiarazione di nullità della vendita.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che assorbente e,pertanto, da esaminare in via preliminare, rispettoall’accertamento della nullità della compravendita, era laquestione della qualificazione del mutuo contratto dai coniugiCirello-Liccardi come mutuo di scopo collegato alla vendita,poiché, ove fosse mancato tale collegamento, nessuna indagineavrebbe dovuto essere svolta in ordine alla nullità dellacompravendita, restando conseguentemente ferma sul punto lapronuncia del primo giudice; b) che, affinché il mutuo potesseessere qualificato come mutuo di scopo, sarebbe stata necessarial’esistenza di un interesse anche del mutuante alla destinazionedelle somme mutuate alla detta finalità; c) che, per contro, oveNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026fosse stata prevista nel contratto di finanziamento unadestinazione di somme erogate per esclusivo interesse delmutuatario, si sarebbe realizzata semplicemente unaesteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non implicanteuna modifica del tipo contrattuale, sicché, in tal caso, non avrebbedovuto parlarsi di mutuo di scopo, poiché la mera indicazione deimotivi, non accompagnata da un programma contrattuale tesoalla relativa realizzazione, non sarebbe stata di per sé idonea amodificare il tipo negoziale; d) che, nel caso in esame,l’indicazione che le somme prese a mutuo dovessero esseredestinate all’acquisto (ma anche alla ristrutturazione ocostruzione) di un’abitazione si rinveniva esclusivamente comedichiarazione della sola parte mutuataria nella lettera di propostacontrattuale del 19 dicembre 2006, facente parte integrante delcontratto di mutuo, con la conseguenza che non emergeva, né gliappellati lo avevano evidenziato, nessun elemento da cuidesumere un interesse proprio della Banca mutuante alladestinazione del prestito erogato all’acquisto, da parte deimutuatari, di un immobile; e) che, a tal fine, era insufficiente laconsecutività degli atti di compravendita e di mutuo, in quanto lasuccessione degli atti si giustificava con la necessità che imutuatari divenissero proprietari dell’immobile sul quale sisarebbe iscritta l’ipoteca per garantire il mutuo erogando, qualeelemento funzionale solo ad un interesse dei mutuatari di dotare ilfinanziamento di una garanzia reale; f) che la controprova dellamancanza di collegamento tra la compravendita e il mutuo eradata dalla considerazione che certamente il mutuo non sarebbestato nullo se i coniugi Cirello-Liccardi, ad onta di quantoNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026dichiarato nella lettera di proposta sopra menzionata, avesseropoi destinato le somme ricevute in prestito dalla Banca ad altrefinalità, piuttosto che all’acquisto dell’immobile; g) che, esclusoche il mutuo in esame fosse un mutuo di scopo, doveva altresìessere escluso il collegamento funzionale dello stesso con lacompravendita, mancando nel contratto di mutuo qualsiasielemento da cui desumere che la destinazione delle sommeerogate all’acquisto dell’immobile rispondesse anche ad uninteresse della Banca finanziatrice.3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., laquale – a sua volta – ha proposto ricorso incidentale, articolato indue motivi.Hanno resistito al ricorso incidentale, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]4.– In prossimità dell’adunanza camerale non partecipatafissata per l’8 luglio 2026, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame difatti decisivi per il giudizio, in relazione agli elementi dedotti adimostrazione dell’esistenza del collegamento negoziale tra icontratti, con omessa motivazione, per avere la Corte di meritoritenuto che non sussistesse il collegamento funzionale tra laNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026vendita e il mutuo, in quanto il finanziamento concesso nonsarebbe stato inquadrabile nella figura del mutuo di scopo, inmancanza dell’interesse dell’Istituto mutuante alla realizzazionedello scopo stesso, senza che rilevasse, a tal fine, l’indicazionenella proposta contrattuale della circostanza che lo scopo delmutuo fosse quello di consentire l’acquisto di un’abitazione aduso residenziale, conclusione, questa, rassegnata nonconsiderando gli ulteriori elementi probatori forniti dalladocumentazione in atti, depositata già nel giudizio di primogrado, che avrebbe accertato fatti aventi carattere decisivo per ilgiudizio.Osservano gli istanti che l’allegata sentenza penale dicondanna del Tribunale di Nola n. 1209/2010, alla pagina 50,aveva statuito sul ruolo che nelle trattative aveva assunto laBanca appellante, affermando che il Pelliccia (qualeamministratore della Vi.Sa.Gi.) aveva curato anche questoaspetto dell’operazione commerciale, predisponendo unmeccanismo che potesse facilitare l’attuazione del suo piano,ossia aveva individuato la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] eoggi [OSCURATO:PERSONA]), con la quale aveva evidentemente presoprevi accordi e alla quale aveva indirizzato tutti gli acquirenti perl’erogazione del mutuo necessario al pagamento del prezzo degliappartamenti, tant’è che il promotore finanziario di tale Banca,[OSCURATO:PERSONA], aveva sede fissa proprio negli uffici delPelliccia, ove contattava direttamente gli acquirenti che lì sirecavano per trattare l’acquisto con il Pelliccia; e infatti lamaggior parte degli acquirenti, su indicazione appunto delPelliccia, aveva chiesto e ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ilNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026mutuo con il quale era stata pagata parte del prezzo dellavendita, sicché era evidente che la possibilità che una bancafosse disposta ad erogare un mutuo per il pagamento del prezzorassicurava ulteriormente gli acquirenti della regolarità dellavendita degli appartamenti.D’altronde, ad avviso dei ricorrenti principali, la Cortepartenopea non avrebbe valutato che gli importi erogati a titolodi mutuo erano stati versati dalla Banca direttamente alvenditore, come era dato ricavare dall’atto di vendita.Il motivo è fondato.Si premette che la causa del mutuo di scopo è più ampia diquella del normale contratto di mutuo ex art. 1813 c.c., in quantoil mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata ea corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopoconcordato, mediante l’attuazione in concreto del programmanegoziale, sicché le parti sono avvinte dal rilievo causale che ilraggiungimento dello scopo assume nell’economia del rapporto.Dunque, sussiste il mutuo di scopo convenzionale soloallorché il contratto contenga una clausola con cui il mutuatarioabbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, inragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – aduna specifica modalità di utilizzazione delle somme per undeterminato scopo, rivelandosi insufficiente, a tal fine, la meraindicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;conseguentemente, solo nel primo caso la clausola didestinazione della somma mutuata incide sulla causa delcontratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullitànegoziale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024;Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024; Sez. 1, Ordinanza n.15929 del 18/06/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 24699 del19/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4792 del 26/03/2012; Sez. 3,Sentenza n. 10569 del 09/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 9511 del20/04/2007).In secondo luogo, si ricade nell’ambito del mutuo di scopoallorché il finanziamento richiesto sia collegato ad un contratto divendita avente ad oggetto l’acquisto di un bene da parte delmutuatario, evenienza, questa, la quale comporta che dellasomma concessa in mutuo benefici il venditore del bene (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 12454 del 19/07/2012; Sez. 3, Sentenza n.3589 del 16/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 12567 del08/07/2004).Senonché, nella fattispecie, la Corte d’appello ha escluso chesi trattasse di mutuo di scopo, reputando invece che si rientrassenell’ambito di un mutuo fondiario, poiché non sarebbe statoprevisto per la relativa validità che la somma mutuata dovesseessere necessariamente destinata alla specifica finalitàdell’acquisto dell’immobile a cura dei mutuatari.Nell’addivenire a tale conclusione la sentenza impugnata nonha però considerato che i documenti prodotti e, in specie, iriferimenti di cui alla citata sentenza penale indicavanoesplicitamente che lo scopo del mutuo richiesto era rappresentatodall’acquisto dell’abitazione ad uso residenziale.Né è stato ponderato il fatto che gli importi erogati a titolo dimutuo erano stati versati dalla Banca direttamente al venditore,come emergeva dall’atto di vendita.Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026E tanto a fronte della contestuale stipulazione degli atti divendita e di mutuo, anche in ragione della successionecronologica dei numeri di repertorio, mutuo assistito dallagaranzia ipotecaria proprio sull’immobile oggetto della vendita.Alla luce di tali elementi dovrà essere rivalutato se il contrattodi mutuo concesso fosse qualificabile come mutuo di scopo, inquanto collegato sul piano funzionale alla vendita, verificando che– alla stregua dei documenti emarginati, la cui valutazione èstata omessa (e le cui risultanze appaiono decisive) – potessericavarsi che la somma erogata dall’istituto mutuante dovesseessere necessariamente destinata ad una specifica finalità che imutuatari erano tenuti a perseguire, ossia all’acquistoimmobiliare.E questo avendo riguardo al rilievo che, affinché possaconfigurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, non èsufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario cheil collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dallacircostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (enon il semplice motivo) nell’altro, nonché dall’intento specifico eparticolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tradi essi una connessione teleologica, ove la volontà dicollegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi,potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la realeintenzione dei contraenti, fossero destinati a subire leripercussioni delle vicende dell’altro (in ordine alla fattispecie delmutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell’acquisto delbene).Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/20262.– Con il secondo motivo i ricorrenti principali prospettano,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1322, 1813, 1418 e 1419 c.c.nonché dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1370c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutoinsussistente il collegamento negoziale tra il contratto dicompravendita e quello di mutuo, così non estendendo la nullitàdel primo anche al secondo, benché l’ipoteca iscritta in favore delmutuante ricadesse proprio sull’immobile acquistato daimutuatari con la somma erogata a titolo di finanziamento, ditalché sarebbe emerso l’interesse della Banca alla destinazionedelle somme mutuate proprio al suddetto acquisto immobiliare.Obiettano gli istanti che il contratto di compravendita erastato stipulato immediatamente prima del contratto di mutuo ecostituzione di ipoteca, recando un numero cronologicoimmediatamente precedente, in modo da consentire alla Bancamutuante di iscrivere ipoteca sull’immobile acquistato a garanziadel finanziamento concesso, operazione contestuale che nonsarebbe stata necessaria ove si fosse trattato di un mero mutuofondiario; tanto più che le somme erogate a titolo di mutuo eranostate versate direttamente in favore del venditore.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti principali lamentano, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., in ordine alla motivazione affetta da irriducibilecontraddittorietà, per avere la Corte distrettuale illogicamenteaffermato che la dichiarazione circa il fatto che il mutuo fossedestinato all’acquisto di un immobile ad uso abitativo, rinvenienteNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026esclusivamente nella lettera di proposta contrattuale, nonavrebbe inciso sulla qualificazione del contratto come mutuo discopo, senza considerare che la detta lettera avrebbe fatto parteintegrante del contratto di mutuo.Espongono gli istanti che tale lettera, contenente le condizionigenerali del contratto di mutuo, sarebbe stata predispostaevidentemente dalla Banca su propri moduli e su propria cartaintestata, sicché sarebbe stata parte integrante del contratto, conla conseguenza che non avrebbe potuto essere più consideratauna mera dichiarazione unilaterale, ma avrebbe dovuto costituirecomponente del contratto, essendo essa collegata, anchefisicamente, al contratto di finanziamento sottoscritto dalle partie dal notaio.I due motivi che precedono sono assorbiti dall’accoglimentodel preliminare motivo sull’omesso esame di fatto decisivo,oggetto di discussione tra le parti.A questo punto deve essere esaminato il ricorso incidentale.1.– Con il primo motivo la controricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1346, 1470 e 1418 c.c. nonchédell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito implicitamenteconfermato (assorbendo la censura) la dichiarazione di nullità delcontratto di compravendita, in contrapposizione ai principiespressi dalla Corte di legittimità a Sezioni unite in ordine allanatura testuale di tale nullità, affermando che la domanda dicondono dell’immobile, seppure presentata, avrebbe dovutoritenersi mendace, poiché gli immobili non erano condonabili, inquanto realizzati dopo il termine di legge, con la conseguenteNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026erronea equiparazione della natura mendace di quanto dichiaratonella domanda di condono con la dichiarazione contenuta nell’attodi compravendita e con l’indebita riconduzione della fattispecieall’ipotesi dei titoli fittizi, in quanto la dichiarazione mendaceavrebbe integrato una situazione assimilabile alla mancanza didichiarazione.Deduce l’istante che non sarebbe stata effettuata la correttadistinzione tra la dichiarazione contenuta nella domanda dicondono e la dichiarazione del venditore contenuta nell’atto dicompravendita, senza che rilevasse che le dichiarazioni contenutenella domanda avessero determinato l’inaccoglibilità nel meritodella stessa, vicenda, questa, totalmente estranea alladichiarazione contenuta nella vendita e al criterio della nullitàtestuale, posto che la dichiarazione sul completamento dei lavorinel termine di legge, contenuta nella domanda di condono, nonavrebbe inciso sulla falsità della dichiarazione relativa allapresentazione della domanda contenuta nell’atto dicompravendita, presentazione effettivamente avvenuta,indipendentemente dal suo esito.2.– Il secondo, subordinato, motivo del ricorso incidentaleinveste, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per erroneo assorbimento del motivod’appello, per avere la Corte del gravame ritenuto che, a frontedell’esclusione del collegamento negoziale e della nullità delmutuo, non rientrasse nell’interesse dell’appellante la disaminadella prima censura, inerente alla contestazione della nullità dellavendita, cosicché sarebbero rimasti due effetti negativi per laBanca.Numero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026Sostiene l’istante che la declaratoria di nullità dellacompravendita, se passata in giudicato, in ragionedell’assorbimento del motivo, avrebbe comportato un danno perla Banca creditrice ipotecaria, in quanto il mutuo, seppur valido,sarebbe risultato contratto da soggetti impossidenti e la stessaipoteca sarebbe risultata concessa alla Banca da un soggetto(acquirente) che non era mai stato effettivamente proprietariodel bene, avendo la nullità della compravendita efficacia ex tunc.Sicché la Banca si sarebbe trovata, nei fatti, a vedere ilproprio credito trasformato da ipotecario in chirografario.Ed inoltre, qualora fosse stato accolto il ricorso principaledella controparte e non accolto il primo motivo del ricorsoincidentale, si sarebbe potuta dichiarare la nullità del mutuo percollegamento funzionale alla compravendita, mentre l’esclusionedi ogni nullità della compravendita avrebbe escluso ex se lapossibilità che il mutuo fosse dichiarato nullo, in quanto dettanullità non avrebbe potuto prescindere dalla previa declaratoriadella nullità della compravendita.In via pregiudiziale, il ricorso incidentale è inammissibile perdifetto di interesse.Infatti, la ricorrente incidentale è risultata totalmentevittoriosa in appello, sicché non è legittimata a sollevarequestioni – come quelle oggetto delle doglianze esposte – nonesaminate dal giudice di merito (ossia riferite alla contestatanullità della vendita immobiliare), perché assorbitedall’accoglimento di altra tesi di carattere preliminare (quantoalla validità del mutuo), ferma restando la possibilità di riproporledinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento dellaNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026sentenza, come nella specie, in ragione dell’accoglimento delricorso principale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33441 del22/12/2025; Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017; Sez. 5,Ordinanza n. 23548 del 20/12/2012; Sez. 3, Sentenza n. 19366del 18/09/2007; Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 26/01/2006; Sez.1, Sentenza n. 17201 del 28/08/2004).In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioniesposte, il primo motivo del ricorso principale deve essere accoltomentre i rimanenti motivi sono assorbiti.Per converso, il ricorso incidentale è inammissibile.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente almotivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi aglienunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti,provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiaraassorbiti i restanti motivi;dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversaNumero registro generale 14922/2023Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 23465/2026Data pubblicazione 17/07/2026composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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