CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rissa, violazione di domicilio aggravata e minaccia grave, commessi in Massa il primo il 18 giugno 2014 e il secondo ed il terzo il 24 aprile 2014; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta l'esclusione della scriminante della legittima difesa, è affidato a doglianze generiche - in quanto assolutamente indeterminate, posto che non è dato neppure comprendere se la suddetta scrinninante venga invocata in riferimento al capo a) ovvero ai capi b) e c) meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame - disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]