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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34736/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18131 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioneagevolata - estinzione SCAPINPIETRO - S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] P.TECN.

UGO E [OSCURATO:PERSONA] , in personadel legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: )domiciliati presso la Cancelleria della Cortedi cassazione ; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto,n.80/1/2022 depositata il 18 gennaio 20 2 2 , non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto è stato rigettato sia l’appello principale proposto dall ’Agenzia delle En- tratesia l’appello incidentale di parte contribuente, proposti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Padova n.71/3/2010, la quale ha accolto i l ricors o introduttivo della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Scapin P.T.

Ugo e Geom.

Nicola, [OSCURATO:PERSONA], UgoScapin, aventi ad oggetto due avvisi di accertamento IVA relativ i aglianni di imposta 20 13 e 20 14 . 2.Nel dettaglio, con i due distinti atti impositivi comunicati ai contri- buenti nel corso del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società,quale appaltatrice dei lavori, l’errata fatturazione con aliquota 4%ai sensi del n. 39 tabella A parte II del d.P.R. n. 633/1972 delle prestazioni da essa rese ad un proprio committente nell’ambito del cantiere aperto per la costruzione dell ’ abitazione di costui e fatturata dallacontribuente negli anni 2013 e 2014 , alla luce del fatto che l’im- mobileè stato qualificat o come immobile di lusso . 3.[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione resa dal giudice di prime cureaffermando l’ illegittimità degli avvisi di accertamentocomunicati alla parte contribuente , condividendo l’af- fermazionedell’irretroattività del nuovo classamento A/8, efficace so- lamentea far data dal gennaio 2018 e non quindi nel biennio 2013 - 2014oggetto degli accertamenti, poiché la sua rettifica è stata resa necessariadalla modifica dei luoghi sopravvenuta alla presentazione, daparte del committente, dell’originaria dichiarazione Docfa al mo- mentodell’ultimazione della costruzione della propria abitazione. 4.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’A genzia per tremotivi, cui resist e l a contribuent e con controricorso.

Anterior- menteall’udienza, con nota e memoria illustrativa depositat e , rispet- tivamente,il 4 e 6 ottobre 202 3 l a società ha reso noto di aver adito alladefinizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo documentazionesull’intervenuto pagamento .

Consideratoche: 5.Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 6.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

6.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domand e nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione.

Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: -copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tri- butariependenti, articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 di- cembre2022, n. 197 relativa all’avviso di accertamento n.

T6S020802675/2018e all’ relativa all’avviso di accertamento n.

T6S020802676/2018; copia della ricevuta attestante l’avvenuta pre- sentazionein via telematica all’Agenzia dell’Entrate della domanda di definizione;copia della quietanza di pagamento degli importi dovuti ai finidella definizione agevolata della lite .

7. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d.

"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18131 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioneagevolata - estinzione SCAPINPIETRO - S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] P.TECN. UGO E [OSCURATO:PERSONA] , in personadel legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: )domiciliati presso la Cancelleria della Cortedi cassazione ; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto,n.80/1/2022 depositata il 18 gennaio 20 2 2 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto è stato rigettato sia l’appello principale proposto dall ’Agenzia delle En- tratesia l’appello incidentale di parte contribuente, proposti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Padova n.71/3/2010, la quale ha accolto i l ricors o introduttivo della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Scapin P.T. Ugo e Geom. Nicola, [OSCURATO:PERSONA], UgoScapin, aventi ad oggetto due avvisi di accertamento IVA relativ i aglianni di imposta 20 13 e 20 14 . 2.Nel dettaglio, con i due distinti atti impositivi comunicati ai contri- buenti nel corso del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società,quale appaltatrice dei lavori, l’errata fatturazione con aliquota 4%ai sensi del n. 39 tabella A parte II del d.P.R. n. 633/1972 delle prestazioni da essa rese ad un proprio committente nell’ambito del cantiere aperto per la costruzione dell ’ abitazione di costui e fatturata dallacontribuente negli anni 2013 e 2014 , alla luce del fatto che l’im- mobileè stato qualificat o come immobile di lusso . 3.[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione resa dal giudice di prime cureaffermando l’ illegittimità degli avvisi di accertamentocomunicati alla parte contribuente , condividendo l’af- fermazionedell’irretroattività del nuovo classamento A/8, efficace so- lamentea far data dal gennaio 2018 e non quindi nel biennio 2013 - 2014oggetto degli accertamenti, poiché la sua rettifica è stata resa necessariadalla modifica dei luoghi sopravvenuta alla presentazione, daparte del committente, dell’originaria dichiarazione Docfa al mo- mentodell’ultimazione della costruzione della propria abitazione. 4.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’A genzia per tremotivi, cui resist e l a contribuent e con controricorso. Anterior- menteall’udienza, con nota e memoria illustrativa depositat e , rispet- tivamente,il 4 e 6 ottobre 202 3 l a società ha reso noto di aver adito alladefinizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo documentazionesull’intervenuto pagamento . Consideratoche: 5.Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 6.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 6.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domand e nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: -copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tri- butariependenti, articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 di- cembre2022, n. 197 relativa all’avviso di accertamento n. T6S020802675/2018e all’ relativa all’avviso di accertamento n. T6S020802676/2018; copia della ricevuta attestante l’avvenuta pre- sentazionein via telematica all’Agenzia dell’Entrate della domanda di definizione;copia della quietanza di pagamento degli importi dovuti ai finidella definizione agevolata della lite . 7. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 . 8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).
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