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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2018

Cassazione n. 12365/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7945/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente, soloper [OSCURATO:PERSONA], all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende - controricorrente – e sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8121/2018depositata il 20/12/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 10.5.1991 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Rovere, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di comproprietari di un compendio mobiliare e immobiliare, denominato Dominio di Ilok, sito nei territori ceduti dallo Stato Italiano alla ex Jugoslavia dopo la [OSCURATO:PERSONA] e nazionalizzati da quella Repubblica, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero del Tesoro e, premesso di aver ricevuto già la somma di lire 7.565.949.100 a titolo di indennizzo in considerazione della valutazione del bene effettuata dalla competente [OSCURATO:PERSONA], pari a lire 75.659.491 al 1938, hanno contestato la congruità degli importi già liquidati e hanno chiesto la condanna, ai sensi delle leggi n. 1050/1954, n. 1066/1971, n. 16/1980 e n. 135/1985 al pagamento del giusto indennizzo relativo all’esproprio operato dall’ex Jugoslavia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale di Roma, con sentenza. n. 13817/1998, in parziale accoglimento delle domande attoree: a) sulla base della CTU espletata nel corso del giudizio ha determinato il valore del bene espropriato in lire 349.672.000 al 1938; b) ha condannato il Ministero del Tesoro al pagamento della somma di lire 27.401.250.900, a titolo di differenza tra il valore rideterminato del bene e l’indennizzo già percepito, moltiplicata per il coefficiente previsto dalle leggi n. 16/1980 e n. 135/1985, oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale; In esecuzione della sentenza del Tribunale, il Ministero ha provveduto a pagare agli attori la somma di lire

46.622.132.450. [OSCURATO:PERSONA] e Maria della [OSCURATO:PERSONA] con appello principale e tutti gli altri membri della famiglia Odescalchi con appello incidentale (avente comunque natura adesiva del primo) hanno appellato la sentenza del tribunale, lamentando: a) il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno e degli interessi sulle somme rivalutate, con decorrenza da ciascuna legge o dai relativi decreti di liquidazione; b) l’erroneità della data dalla quale far decorrere gli accessori (interessi e rivalutazione).

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 962/2001, in accoglimento degli appelli, ha condannato il Ministero al pagamento della somma complessiva rivalutata di lire 50.100.447.000 oltre interessi legali a decorrere dall’11 gennaio 1986 sull’importo rivalutato di lire 38.750.750.849.0006.

I predetti componenti della famiglia Odescalchi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, nella parte in cui ha negato l’obbligo di riconoscere interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 1954, di entrata in vigore della prima legge che aveva riconosciuto l’indennizzo.

Il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso incidentale denunziando il fatto che la sentenza della Corte d’Appello aveva, per un verso, qualificato l’obbligazione come di valuta e, per altro verso, applicato ad essa il criterio di liquidazione degli interessi proprio delle obbligazioni di valore; sicché, bene il giudice avrebbe potuto riconoscere la rivalutazione del capitale, ma sulle somme stesse non avrebbe potuto poi riconoscere il diritto agli interessi.

Nelle more del giudizio di legittimità, il Ministero, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello, ha corrisposto alla famiglia Odescalchi la somma di €22.749.428,00.

La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 2489/2004, ha rigettato il ricorso principale; b) ha accolto il ricorso incidentale del Ministero e ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma nella parte in cui, pur dando atto che nella specie si discuteva di un debito di valuta (in quanto di natura indennitaria), aveva utilizzato, nella liquidazione degli interessi e della rivalutazione, i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per i debiti di valore, esplicitamente menzionando la fondamentale Cass. Sez. un. 17 febbraio 1995, n. 1712, procedendo alla rivalutazione del capitale ed attribuendo gli interessi sull'importo rivalutato, secondo un indice medio tra il 1986 e la data di pubblicazione della sentenza, in tal modo contravvenendo al principio secondo cui “nei debiti di valuta vige il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, nel senso che, una volta riconosciuti gli interessi compensativi per il danno da ritardo, il danno da svalutazione costituisce una mera eventualità ed è riconoscibile in favore del creditore solo se questi dimostri di avere subito un danno maggiore dell'importo corrispondente agli interessi legali”.

Nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio ex art.392 c.p.c. dinanzi al giudice del rinvio.

Con atto di citazione notificato il 7.7.2011, il MEF, in seguito alla pronuncia di incompetenza ex art. 389 c.p.c. del Tribunale di Roma del 7 aprile 2011, ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma convenendo la famiglia Odescalchi al fine di ottenere la restituzione di quanto percepito in forza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 962/2001 della Corte d’Appello di Roma (€22.749.428,00), oltre interessi dalla data del pagamento fino al saldo.

In particolare, il Ministero ha dedotto che: a) la sentenza della Corte d’Appello era stata cassata in relazione al capo di condanna del pagamento della somma di lire 50.100.447.000, maggiorata degli interessi nella misura legale a decorrere dall’11 gennaio 1986 sulla somma di lire 38.750.849.000 in favore della famiglia Odescalchi; b) l’intero processo si era estinto con conseguente caducazione di tutte le pronunce emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, atteso che nessuna delle parti aveva proceduto a riassumere la causa in sede di rinvio in seguito alla pronuncia della Cassazione.

Con comparsa del 27 aprile 2012, si sono costituiti i componenti della famiglia Odescalchi reiterando le medesime domande formulate dinanzi all’incompetente Tribunale di Roma.

In particolare, i convenuti: a) hanno chiesto il rigetto delle domande avanzate dal Ministero; b) hanno proposto domanda riconvenzionale di condanna del Ministero - o, comunque, eccezione riconvenzionale di compensazione - al pagamento degli importi dovuti a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c., facendo valere la prova della loro qualità di creditori appartenenti ad una determinata categoria economica-produttiva.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza. n. 8121/2018, ha rigettato la domanda riconvenzionale e ha accolto la domanda di riduzione in pristino del Ministero in relazione a quanto versato in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 962/2001, eccezion fatta per le posizioni delle sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’, non essendo state citate in giudizio dal Ministero.

In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che: a) non era mai stata pronunciata l’estinzione del procedimento culminato con la sentenza d ella Cassazione n. 2489/2004; b) il thema decidendum del presente giudizio era limitato alla domanda di riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c. del Ministero, non trattandosi né di giudizio di rinvio, né di riproposizione delle domande sulle quali verteva la sentenza cassata ex art. 393 c.p.c..

Pertanto, la domanda riconvenzionale di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. doveva ritenersi inammissibile, sia perché era ininfluente ai fini del giudizio, sia perché era precluso alla Corte d’Appello, così come adita dal Ministero, l’esame del rapporto sostanziale in essere tra le parti in causa; d) doveva ritenersi dimostrata la condizione necessaria e sufficiente all’accoglimento della domanda di riduzione in pristino, cioè il fatto che l’attore aveva subito un danno rispetto alla situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata; e) le difese con cui la famiglia Odescalchi aveva sostenuto la limitazione della restituzione alle sole somme corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria, stante l’asserito passaggio in giudicato dei restanti capi della sentenza. n. 962/2001, non coglievano nel segno, atteso che la formazione di un giudicato, la sua ampiezza e le modalità di applicazione del principio di diritto stabilito dalla Cassazione erano temi di spettanza del giudizio di rinvio e non del presente giudizio.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Rovere, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Il Ministero delle Finanze ha resistito in giudizio con controricorso.

Ha altresì depositato controricorso e proposto ricorso incidentale Maria della [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi.

I ricorrenti principali e la ricorrente incidentale e Maria della [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 44 c.p.c. e all’art. 112 c.p.c.

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello ha errato nel rifiutarsi di esaminare e decidere sia la domanda riconvenzionale, sia l’eccezione di giudicato proposta dagli stessi per individuare il quantum restituendum, ritenendo che non rientrassero nel thema decidendum.

Sostengono i ricorrenti, infatti, che il Tribunale di Roma, nel dichiarare la propria incompetenza con ordinanza del 7 aprile 2011, ha definito l’intero giudizio e ha precisato che le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione andavano proposte dinanzi alla Corte d’Appello, la quale è stata così investita dell’intera controversia, ai sensi dell’art. 44 cod. proc. civ. con statuizione avverso la quale non è stato proposto, né ad istanza di parte né d’ufficio, regolamento di competenza, rendendo così incontestabile la competenza del giudice indicato dal Tribunale di Roma come competente.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione degli artt. 389 cod proc. civ. e 2033 e 2909 cod. civ..

Espongono i ricorrenti che, premesso che la sentenza n. 962/2001 della Corte d’Appello aveva loro riconosciuto il diritto sia alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sugli importi rivalutati, sia agli interessi legali sulla sorte capitale dall’11 gennaio 1986 (in luogo che dal 9 maggio 1991), si era formato il giudicato su quest’ultima statuizione, atteso che il Ministero aveva impugnato soltanto il capo che aveva riconosciuto anche gli interessi sulle somme rivalutate.

La Corte d’Appello ha dunque errato nel disporre la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi compensativi tra l’11.1.1986 e il 9.5.1991 e le spese di lite liquidate per il primo grado, atteso che i capi della sentenza n. 962/2001 della CdA di Roma che statuivano su tali questioni erano passati in giudicato.

Ad avviso dei ricorrenti principali, il naturale oggetto del giudizio di restituzione è costituito proprio dalla valutazione di quegli elementi - sussistenza nella sentenza cassata di una parte passata in giudicato e ampiezza delle statuizioni cassate - che l’impugnata sentenza si è rifiutata di esaminare.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta l’erroneità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 389 c.p.c., per avere la Corte d’Appello negato la decidibilità nel merito della domanda riconvenzionale svolta (anche) dalla ricorrente incidentale, avendo erroneamente ritenuto che oggetto del giudizio ex 389 c.p.c. possa essere solo la domanda di restituzione/ripristino proposta dall’attore.

In particolare, la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che la domanda riconvenzionale della famiglia Odescalchi esorbitasse dall’oggetto del giudizio ex art. 389 c.p.c., atteso che dall’interpretazione letterale della citata norma può desumersi che il legislatore ha inteso estendere l’oggetto del giudizio a tutte le domande conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto venire meno il titolo giustificativo delle somme di cui viene chiesta la restituzione.

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, svolto, subordinatamente, nel caso di rigetto del primo motivo, assorbente, è stata dedotta l’erroneità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 389, 392, 393, 394 c.p.c., per avere la Corte d’Appello negato la decidibilità nel merito della domanda riconvenzionale svolta dalla ricorrente incidentale, avendo erroneamente qualificato il presente giudizio quale giudizio di restituzione/riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c., e non quale giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.

La ricorrente incidentale, in particolare, evidenzia che, non essendo stata dichiarata l’estinzione (per mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine annuale) del giudizio sfociato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2489/2004, né tale estinzione è stata utilmente eccepita da nessuna delle parti, era ben possibile promuovere il giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Appello di Roma e promuoverlo nel giudizio già instaurato dal Ministero ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ., e ciò in quanto, al fine di trasformare un giudizio che nasce ex art. 389 cod. proc. civ. in un procedimento ex art. 389 e 392 cod. proc. civ.,è sufficiente il mero deposito di una comparsa di risposta con domanda riconvenzionale.

In sostanza, ad avviso della ricorrente incidentale, con la proposizione della domanda riconvenzionale nell’ambito del giudizio ex art. 389 cod. proc. civ. è stato instaurato il giudizio di rinvio che, come tale, avrebbe dovuto essere qualificato

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, parimenti svolto solo nel caso di rigetto del primo e del secondo motivo, assorbenti, è stata dedotta la nullità della sentenza ex artt. 360 n. 4 e 44 e 45 c.p.c., per avere la Corte d’Appello negato la decidibilità nel merito della domanda riconvenzionale svolta dalla ricorrente incidentale nonostante l’esistenza di una sua competenza funzionale quale giudice del rinvio e quale giudice ad quem indicato come competente dal Tribunale di Roma, con statuizione che la Corte d’Appello avrebbe quindi potuto censurare ex art. 45 c.p.c., che tuttavia la Corte d’Appello non ha sollevato.

6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, parimenti svolto in via subordinata, in caso di rigetto del secondo motivo, è stata dedotta l’erroneità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 2909 c.c. e 389 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente affermato che il giudice i nvestito della domanda di restituzione/riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c. non debba verificare, ai fini dell’accoglimento della domanda, il perimetro oggettivo della pronunciata cassazione della sentenza di appello.

Pertanto, ad avviso della ricorrente incidentale, anche se dovesse negarsi che il giudizio instaurato vada qualificato come giudizio di rinvio, in ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi la formazione del giudicato (in quel caso interno).

La Corte di Appello ha errato nel ritenere che, per decidere sulla domanda del Ministero ex art 389 c.p.c. di restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione delle statuizioni di condanna della sentenza n. 962/2001 della Corte d’Appello di Roma, non fosse necessario valutare in concreto quali statuizioni della sentenza impugnata erano state cassate dalla sentenza di questa Corte. n. 2489/2004.

Ad avviso della ricorrente incidentale, infatti, il presupposto principale ai fini dell’accoglimento integrale della domanda del Ministero era proprio l’accertamento dell’avvenuta cassazione di tutte le statuizioni della pronuncia di secondo grado, cosa che in realtà non si era verificata, atteso che la statuizione di appello relativa alla condanna al pagamento degli interessi a partire dall’11 gennaio 1986 e quella relativa alla riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado erano già passate in giudicato.

7. Il primo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati, anche se la motivazione va parzialmente corretta a norma dell’art. 384 ult comma cod. proc. civ..

Ad avviso di tutti i ricorrenti (sia principali che incidentale), la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la domanda riconvenzionale della famiglia Odescalchi esorbitasse dall’oggetto del giudizio ex art. 389 c.p.c., atteso che, a loro dire, il legislatore avrebbe inteso estendere l’oggetto di tale giudizio a tutte le domande conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione, che ha fatto venire meno il titolo giustificativo della corresponsione delle somme di cui viene chiesta la restituzione.

In sostanza, il giudice di rinvio «come tale, sia o non sia riassunto il giudizio di rinvio» sarebbe competente, non solo alla domanda di restituzione, ma anche «ad ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione», ai sensi dell’art. 389 c.p.c.

Sicchè tutte le domande conseguenti, nella specie, alla domanda di restituzione, ossia quella ‒ proposta in via riconvenzionale ‒ concernente la spettanza della rivalutazione, ai fini della riduzione della somma da restituire, sarebbero devolute al giudice della restituzione, come previsto dalla norma.

Quello che sarebbe stato il giudizio di rinvio non riassunto, in altri termini, si concentrerebbe nel giudizio ex art. 389 c.p.c.

D’altro canto ‒ sostiene la ricorrente incidentale ‒ dal momento che l’estinzione del giudizio di rinvio, successivo alla cassazione, non era stata eccepita né dichiarata, tale giudizio di rinvio ben poteva essere proposto dalla stessa odierna ricorrente, mediante l’effettuato deposito della comparsa contenente la domanda riconvenzionale di rivalutazione del credito, a suo tempo azionato (ossia con la domanda originaria, sulla quale si era pronunciata la Cassazione).

Considerata la mancata estinzione, per mancata eccezione del Ministero, dell’intero processo per effetto della omessa riassunzione ex art. 392 c.p.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto qualificare come giudizio di riassunzione ‒ a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale ‒ il presente giudizio ex art. 389 c.p.c.

Tali considerazioni non possono essere condivise.

Non vi è dubbio che il legislatore, nell’inserire nell’oggetto del giudizio ex art. 389 cod. proc. civ.

“ le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione” non abbia certo inteso riferirsi alle domande che la parte avrebbe dovuto svolgere nel giudizio di rinvio (nel caso di specie estintosi per mancata riassunzione nei termini di cui all’art.392 cod. proc. civ., come sarà più avanti approfondito).

Ed invero, il riferimento dell’art. 389 c.p.c. ad «ogni altra domanda conseguente alla sentenza di cassazione » va inteso, secondo il tenore letterale della norma, a quelle domande (per esempio quella sulle spese) che conseguono a tale pronuncia, ai sensi dell’art. 336 c.p.c. (richiamato dall’art. 389 c.p.c.), e non certo ‒ come vorrebbe la ricorrente ‒ alle domande conseguent i alla «domanda di restituzione» (p. 14-15) proposta dal Ministero.

Tale domanda, come quella relativa alla portata del giudicato, avrebbero invero potuto essere introdotte solo nel giudizio di rinvio, ove fosse stato proposto.

Il giudizio ex art. 389 cod.proc.civ. soddisfa l’esigenza di garantire al più presto all'interessato – senza imporgli di attendere i tempi dell’istruzione e della soluzione della lite principale - la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata: proprio perché il diritto che ne è l'oggetto è solo quello di conseguire l’effetto restitutorio o ripristinatorio; sicchè è senz’altro estranea “ad ogni altra conseguente” domanda “alla sentenza di Cassazione” quella che, invece –come la domanda riconvenzionale di cui è causa - rientra, invece, nel thema decidendumdella controversia decisa dalla Corte di Cassazione.

Non è, infatti, il giudizio ex art. 389 cod. proc. civ., bensì quello di rinvio ex art. 392 cod.proc.civ., che ha ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti e, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale svolta dai componenti della famiglia Odescalchi era propria finalizzata alla definizione di tali rapporti, e non certo a far conseguire l’effetto restitutorio al Ministero del Tesoro.

Né è accoglibile l’impostazione della ricorrente incidentale secondo cui la Corte d’Appello avrebbe errato nel qualificare il presente giudizio quale mero giudizio di restituzione/riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c., e non anche quale giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.

Se è pur vero – come invocato dalla ricorrente incidentale - che questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 2800/1988 che qualora la parte di cui sia stato accolto il ricorso per Cassazione si sia limitata a proporre domande restitutorie ex art. 389 cod. proc. civ., la riassunzione del giudizio di rinvio ben può essere riconvenzionalmente effettuata dalla controparte con il mero deposito, nell’ambito del giudizio ex art. 389 cod. proc. civ., di una comparsa di risposta con domanda riconvenzionale.

Tuttavia, tale riassunzione deve comunque avvenire nel termine previsto dall’art.392 cod. proc. civ., che è, attualmente, di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, mentre, nel caso di specie, era, nella normativa vigente rationes temporis, di un anno (termine che non è stato rispettato).

Ove la riassunzione non avvenga nel termine legislativamente stabilito, il giudizio di rinvio è, invece, incontestabilmente estinto.

Peraltro, su tale punto, premesso che ‒ diversamente da quanto ritenuto dalla stessa Corte d’appello ‒ il Ministero aveva, comunque, dedotto, fin dall’atto introduttivo ex art. 389 c.p.c. , l’estinzione del giudizio di rinvio (non poteva trattarsi di un’eccezione, essendo il Ministero attore e non convenuto) la Corte territoriale, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio -e sotto tale profilo la motivazione va corretta - l’estinzione dell’intero giudizio sfociato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2489/2004 (estinzione che è stata, comunque, presupposta in tutto il percorso argomentativo del giudice d’Appello nonostante abbia affermato di non volerla pronunciare o riconoscere) e la conseguente caducazione di tutte le sentenze nel medesimo emesse.

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, per vero, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (Cass. 26970/2023; Cass.1680/2012), salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (Cass. 8891/2020).

Ne discende, nel caso concreto, che la menzionata sentenza di appello n. 962/2001, le cui statuizioni, a dire dei ricorrenti, sarebbero passate parzialmente in giudicato, è stata definitivamente travolta dall’estinzione del giudizio di rinvio che ‒ come si evince dal testo dell’art. 393 c.p.c. ‒ comporta che «l’intero processo si estingue».

Tale estinzione non richiedeva neppure l’eccezione di parte (come detto, in ogni caso, sussistente), che ‒ nel tenore letterale dell’art. 307, quarto comma, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis ‒ era necessaria solo all’interno dello stesso giudizio (di rinvio) non in un diverso giudizio (quello ex art. 389 c.p.c.), come nella specie.

L'art. 307, comma 4, cod. proc. civ., nel prescrivere che l'estinzione è dichiarata con ordinanza del Giudice istruttore ovvero con sentenza del Collegio, a seconda che venga eccepita avanti al primo o avanti al secondo, implicitamente, ma chiaramente, implica, infatti, che la previa eccezione della parte interessata è necessaria ai fini della conclusione (per estinzione) dello stesso processo in cui l'inattività si è verificata, e che la controparte ha inteso proseguire o riassumere (o anche riattivare, col rinnovo della citazione o con l'integrazione del contraddittorio), mentre al di fuori di tale ipotesi l'onere dell'eccezione non ha ragion d'essere (Cass.20480/2008).

In conclusione, essendosi il giudizio di rinvio irrimediabilmente estinto, in nessun caso il giudizio ex art. 389 c.p.c. avrebbe potuto essere qualificatocome giudizio di rinvio.

Né la intervenuta rimessione della causa dal Tribunale alla Corte d’appello per competenza nei confronti della domanda di restituzione avrebbe potuto comportare la valutazione della domanda riconvenzionale, trattandosi di domanda deducibile solo nel giudizio di rinvio.

Il Tribunale di Roma ha designato la Corte d’Appello quale giudice competente funzionalmente a decidere la domanda ex art. 389 cod. proc. civ., la quale è stata effettivamente oggetto di esame da parte della Corte d’Appello.

Ne consegue che tale giudice non era certo tenuto, per mettere in discussione la decidibilità da parte sua della domanda riconvenzionale, a sollevare il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ..

L’infondatezza del primo motivo del ricorso principale e dei primi due motivi del ricorso incidentale comportano l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale.

8. Con il quinto motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello dato atto in sentenza del fatto storico concretante l’eccezione in senso lato di accettazione dell’eredità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con beneficio di inventario, da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ma aver poi mancato di pronunciare - come espressamente richiesta – la condanna della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei limiti della sua qualità di erede beneficiata.

La Corte d’Appello, dunque, nonostante avesse dato atto che la sig.ra Maria della [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l’eredita della madre (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) con beneficio d’inventario, ha omesso poi di condannarla per l’importo dovuto dalla dante causa nei limiti della sua qualità di erede beneficiata, benché sollecitata sul punto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

9. Il motivo è fondato e va pertanto accolto.

Va osservato che, effettivamente, la Corte d’Appello, nonostante abbia dato atto nel dispositivo, che Maria della [OSCURATO:PERSONA] è erede della madre defunta [OSCURATO:PERSONA] con beneficio d’inventario, con riferimento alle somme ricevute dalla ricorrente incidentale in qualità di erede, non ha adottato una condanna intra vires, ovvero nei limiti del valore dei beni alla stessa pervenuti in eredità, ai sensi dell’art. 490 cod. civ. , ma senza limitazioni, e ciò nonostante vi fosse stata una esplicita richiesta in tal senso da parte della stessa ricorrente incidentale.

Deve, pertanto, cassarsi parzialmente la statuizione impugnata con riferimento alle somme che la ricorrente incidentale è stata condannata a restituire quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e deve rinviarsi la causa alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame, e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo.

Accoglie il ricorso incidentale limitatame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7945/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente, soloper [OSCURATO:PERSONA], all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende - controricorrente – e sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8121/2018depositata il 20/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 10.5.1991 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Rovere, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di comproprietari di un compendio mobiliare e immobiliare, denominato Dominio di Ilok, sito nei territori ceduti dallo Stato Italiano alla ex Jugoslavia dopo la [OSCURATO:PERSONA] e nazionalizzati da quella Repubblica, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero del Tesoro e, premesso di aver ricevuto già la somma di lire 7.565.949.100 a titolo di indennizzo in considerazione della valutazione del bene effettuata dalla competente [OSCURATO:PERSONA], pari a lire 75.659.491 al 1938, hanno contestato la congruità degli importi già liquidati e hanno chiesto la condanna, ai sensi delle leggi n. 1050/1954, n. 1066/1971, n. 16/1980 e n. 135/1985 al pagamento del giusto indennizzo relativo all’esproprio operato dall’ex Jugoslavia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Roma, con sentenza. n. 13817/1998, in parziale accoglimento delle domande attoree: a) sulla base della CTU espletata nel corso del giudizio ha determinato il valore del bene espropriato in lire 349.672.000 al 1938; b) ha condannato il Ministero del Tesoro al pagamento della somma di lire 27.401.250.900, a titolo di differenza tra il valore rideterminato del bene e l’indennizzo già percepito, moltiplicata per il coefficiente previsto dalle leggi n. 16/1980 e n. 135/1985, oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale; In esecuzione della sentenza del Tribunale, il Ministero ha provveduto a pagare agli attori la somma di lire 46.622.132.450. [OSCURATO:PERSONA] e Maria della [OSCURATO:PERSONA] con appello principale e tutti gli altri membri della famiglia Odescalchi con appello incidentale (avente comunque natura adesiva del primo) hanno appellato la sentenza del tribunale, lamentando: a) il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno e degli interessi sulle somme rivalutate, con decorrenza da ciascuna legge o dai relativi decreti di liquidazione; b) l’erroneità della data dalla quale far decorrere gli accessori (interessi e rivalutazione). La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 962/2001, in accoglimento degli appelli, ha condannato il Ministero al pagamento della somma complessiva rivalutata di lire 50.100.447.000 oltre interessi legali a decorrere dall’11 gennaio 1986 sull’importo rivalutato di lire 38.750.750.849.0006. I predetti componenti della famiglia Odescalchi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, nella parte in cui ha negato l’obbligo di riconoscere interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 1954, di entrata in vigore della prima legge che aveva riconosciuto l’indennizzo. Il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso incidentale denunziando il fatto che la sentenza della Corte d’Appello aveva, per un verso, qualificato l’obbligazione come di valuta e, per altro verso, applicato ad essa il criterio di liquidazione degli interessi proprio delle obbligazioni di valore; sicché, bene il giudice avrebbe potuto riconoscere la rivalutazione del capitale, ma sulle somme stesse non avrebbe potuto poi riconoscere il diritto agli interessi. Nelle more del giudizio di legittimità, il Ministero, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello, ha corrisposto alla famiglia Odescalchi la somma di €22.749.428,00. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 2489/2004, ha rigettato il ricorso principale; b) ha accolto il ricorso incidentale del Ministero e ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma nella parte in cui, pur dando atto che nella specie si discuteva di un debito di valuta (in quanto di natura indennitaria), aveva utilizzato, nella liquidazione degli interessi e della rivalutazione, i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per i debiti di valore, esplicitamente menzionando la fondamentale Cass. Sez. un. 17 febbraio 1995, n. 1712, procedendo alla rivalutazione del capitale ed attribuendo gli interessi sull'importo rivalutato, secondo un indice medio tra il 1986 e la data di pubblicazione della sentenza, in tal modo contravvenendo al principio secondo cui “nei debiti di valuta vige il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, nel senso che, una volta riconosciuti gli interessi compensativi per il danno da ritardo, il danno da svalutazione costituisce una mera eventualità ed è riconoscibile in favore del creditore solo se questi dimostri di avere subito un danno maggiore dell'importo corrispondente agli interessi legali”. Nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio ex art.392 c.p.c. dinanzi al giudice del rinvio. Con atto di citazione notificato il 7.7.2011, il MEF, in seguito alla pronuncia di incompetenza ex art. 389 c.p.c. del Tribunale di Roma del 7 aprile 2011, ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma convenendo la famiglia Odescalchi al fine di ottenere la restituzione di quanto percepito in forza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 962/2001 della Corte d’Appello di Roma (€22.749.428,00), oltre interessi dalla data del pagamento fino al saldo. In particolare, il Ministero ha dedotto che: a) la sentenza della Corte d’Appello era stata cassata in relazione al capo di condanna del pagamento della somma di lire 50.100.447.000, maggiorata degli interessi nella misura legale a decorrere dall’11 gennaio 1986 sulla somma di lire 38.750.849.000 in favore della famiglia Odescalchi; b) l’intero processo si era estinto con conseguente caducazione di tutte le pronunce emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, atteso che nessuna delle parti aveva proceduto a riassumere la causa in sede di rinvio in seguito alla pronuncia della Cassazione. Con comparsa del 27 aprile 2012, si sono costituiti i componenti della famiglia Odescalchi reiterando le medesime domande formulate dinanzi all’incompetente Tribunale di Roma. In particolare, i convenuti: a) hanno chiesto il rigetto delle domande avanzate dal Ministero; b) hanno proposto domanda riconvenzionale di condanna del Ministero - o, comunque, eccezione riconvenzionale di compensazione - al pagamento degli importi dovuti a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c., facendo valere la prova della loro qualità di creditori appartenenti ad una determinata categoria economica-produttiva. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza. n. 8121/2018, ha rigettato la domanda riconvenzionale e ha accolto la domanda di riduzione in pristino del Ministero in relazione a quanto versato in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 962/2001, eccezion fatta per le posizioni delle sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’, non essendo state citate in giudizio dal Ministero. In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che: a) non era mai stata pronunciata l’estinzione del procedimento culminato con la sentenza d ella Cassazione n. 2489/2004; b) il thema decidendum del presente giudizio era limitato alla domanda di riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c. del Ministero, non trattandosi né di giudizio di rinvio, né di riproposizione delle domande sulle quali verteva la sentenza cassata ex art. 393 c.p.c.. Pertanto, la domanda riconvenzionale di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. doveva ritenersi inammissibile, sia perché era ininfluente ai fini del giudizio, sia perché era precluso alla Corte d’Appello, così come adita dal Ministero, l’esame del rapporto sostanziale in essere tra le parti in causa; d) doveva ritenersi dimostrata la condizione necessaria e sufficiente all’accoglimento della domanda di riduzione in pristino, cioè il fatto che l’attore aveva subito un danno rispetto alla situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata; e) le difese con cui la famiglia Odescalchi aveva sostenuto la limitazione della restituzione alle sole somme corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria, stante l’asserito passaggio in giudicato dei restanti capi della sentenza. n. 962/2001, non coglievano nel segno, atteso che la formazione di un giudicato, la sua ampiezza e le modalità di applicazione del principio di diritto stabilito dalla Cassazione erano temi di spettanza del giudizio di rinvio e non del presente giudizio. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Rovere, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito in giudizio con controricorso. Ha altresì depositato controricorso e proposto ricorso incidentale Maria della [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi. I ricorrenti principali e la ricorrente incidentale e Maria della [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 44 c.p.c. e all’art. 112 c.p.c. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello ha errato nel rifiutarsi di esaminare e decidere sia la domanda riconvenzionale, sia l’eccezione di giudicato proposta dagli stessi per individuare il quantum restituendum, ritenendo che non rientrassero nel thema decidendum. Sostengono i ricorrenti, infatti, che il Tribunale di Roma, nel dichiarare la propria incompetenza con ordinanza del 7 aprile 2011, ha definito l’intero giudizio e ha precisato che le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione andavano proposte dinanzi alla Corte d’Appello, la quale è stata così investita dell’intera controversia, ai sensi dell’art. 44 cod. proc. civ. con statuizione avverso la quale non è stato proposto, né ad istanza di parte né d’ufficio, regolamento di competenza, rendendo così incontestabile la competenza del giudice indicato dal Tribunale di Roma come competente. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione degli artt. 389 cod proc. civ. e 2033 e 2909 cod. civ.. Espongono i ricorrenti che, premesso che la sentenza n. 962/2001 della Corte d’Appello aveva loro riconosciuto il diritto sia alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sugli importi rivalutati, sia agli interessi legali sulla sorte capitale dall’11 gennaio 1986 (in luogo che dal 9 maggio 1991), si era formato il giudicato su quest’ultima statuizione, atteso che il Ministero aveva impugnato soltanto il capo che aveva riconosciuto anche gli interessi sulle somme rivalutate. La Corte d’Appello ha dunque errato nel disporre la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi compensativi tra l’11.1.1986 e il 9.5.1991 e le spese di lite liquidate per il primo grado, atteso che i capi della sentenza n. 962/2001 della CdA di Roma che statuivano su tali questioni erano passati in giudicato. Ad avviso dei ricorrenti principali, il naturale oggetto del giudizio di restituzione è costituito proprio dalla valutazione di quegli elementi - sussistenza nella sentenza cassata di una parte passata in giudicato e ampiezza delle statuizioni cassate - che l’impugnata sentenza si è rifiutata di esaminare. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta l’erroneità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 389 c.p.c., per avere la Corte d’Appello negato la decidibilità nel merito della domanda riconvenzionale svolta (anche) dalla ricorrente incidentale, avendo erroneamente ritenuto che oggetto del giudizio ex 389 c.p.c. possa essere solo la domanda di restituzione/ripristino proposta dall’attore. In particolare, la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che la domanda riconvenzionale della famiglia Odescalchi esorbitasse dall’oggetto del giudizio ex art. 389 c.p.c., atteso che dall’interpretazione letterale della citata norma può desumersi che il legislatore ha inteso estendere l’oggetto del giudizio a tutte le domande conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto venire meno il titolo giustificativo delle somme di cui viene chiesta la restituzione. 4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, svolto, subordinatamente, nel caso di rigetto del primo motivo, assorbente, è stata dedotta l’erroneità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 389, 392, 393, 394 c.p.c., per avere la Corte d’Appello negato la decidibilità nel merito della domanda riconvenzionale svolta dalla ricorrente incidentale, avendo erroneamente qualificato il presente giudizio quale giudizio di restituzione/riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c., e non quale giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. La ricorrente incidentale, in particolare, evidenzia che, non essendo stata dichiarata l’estinzione (per mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine annuale) del giudizio sfociato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2489/2004, né tale estinzione è stata utilmente eccepita da nessuna delle parti, era ben possibile promuovere il giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Appello di Roma e promuoverlo nel giudizio già instaurato dal Ministero ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ., e ciò in quanto, al fine di trasformare un giudizio che nasce ex art. 389 cod. proc. civ. in un procedimento ex art. 389 e 392 cod. proc. civ.,è sufficiente il mero deposito di una comparsa di risposta con domanda riconvenzionale. In sostanza, ad avviso della ricorrente incidentale, con la proposizione della domanda riconvenzionale nell’ambito del giudizio ex art. 389 cod. proc. civ. è stato instaurato il giudizio di rinvio che, come tale, avrebbe dovuto essere qualificato 5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, parimenti svolto solo nel caso di rigetto del primo e del secondo motivo, assorbenti, è stata dedotta la nullità della sentenza ex artt. 360 n. 4 e 44 e 45 c.p.c., per avere la Corte d’Appello negato la decidibilità nel merito della domanda riconvenzionale svolta dalla ricorrente incidentale nonostante l’esistenza di una sua competenza funzionale quale giudice del rinvio e quale giudice ad quem indicato come competente dal Tribunale di Roma, con statuizione che la Corte d’Appello avrebbe quindi potuto censurare ex art. 45 c.p.c., che tuttavia la Corte d’Appello non ha sollevato. 6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, parimenti svolto in via subordinata, in caso di rigetto del secondo motivo, è stata dedotta l’erroneità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 2909 c.c. e 389 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente affermato che il giudice i nvestito della domanda di restituzione/riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c. non debba verificare, ai fini dell’accoglimento della domanda, il perimetro oggettivo della pronunciata cassazione della sentenza di appello. Pertanto, ad avviso della ricorrente incidentale, anche se dovesse negarsi che il giudizio instaurato vada qualificato come giudizio di rinvio, in ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi la formazione del giudicato (in quel caso interno). La Corte di Appello ha errato nel ritenere che, per decidere sulla domanda del Ministero ex art 389 c.p.c. di restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione delle statuizioni di condanna della sentenza n. 962/2001 della Corte d’Appello di Roma, non fosse necessario valutare in concreto quali statuizioni della sentenza impugnata erano state cassate dalla sentenza di questa Corte. n. 2489/2004. Ad avviso della ricorrente incidentale, infatti, il presupposto principale ai fini dell’accoglimento integrale della domanda del Ministero era proprio l’accertamento dell’avvenuta cassazione di tutte le statuizioni della pronuncia di secondo grado, cosa che in realtà non si era verificata, atteso che la statuizione di appello relativa alla condanna al pagamento degli interessi a partire dall’11 gennaio 1986 e quella relativa alla riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado erano già passate in giudicato. 7. Il primo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati, anche se la motivazione va parzialmente corretta a norma dell’art. 384 ult comma cod. proc. civ.. Ad avviso di tutti i ricorrenti (sia principali che incidentale), la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la domanda riconvenzionale della famiglia Odescalchi esorbitasse dall’oggetto del giudizio ex art. 389 c.p.c., atteso che, a loro dire, il legislatore avrebbe inteso estendere l’oggetto di tale giudizio a tutte le domande conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione, che ha fatto venire meno il titolo giustificativo della corresponsione delle somme di cui viene chiesta la restituzione. In sostanza, il giudice di rinvio «come tale, sia o non sia riassunto il giudizio di rinvio» sarebbe competente, non solo alla domanda di restituzione, ma anche «ad ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione», ai sensi dell’art. 389 c.p.c. Sicchè tutte le domande conseguenti, nella specie, alla domanda di restituzione, ossia quella ‒ proposta in via riconvenzionale ‒ concernente la spettanza della rivalutazione, ai fini della riduzione della somma da restituire, sarebbero devolute al giudice della restituzione, come previsto dalla norma. Quello che sarebbe stato il giudizio di rinvio non riassunto, in altri termini, si concentrerebbe nel giudizio ex art. 389 c.p.c. D’altro canto ‒ sostiene la ricorrente incidentale ‒ dal momento che l’estinzione del giudizio di rinvio, successivo alla cassazione, non era stata eccepita né dichiarata, tale giudizio di rinvio ben poteva essere proposto dalla stessa odierna ricorrente, mediante l’effettuato deposito della comparsa contenente la domanda riconvenzionale di rivalutazione del credito, a suo tempo azionato (ossia con la domanda originaria, sulla quale si era pronunciata la Cassazione). Considerata la mancata estinzione, per mancata eccezione del Ministero, dell’intero processo per effetto della omessa riassunzione ex art. 392 c.p.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto qualificare come giudizio di riassunzione ‒ a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale ‒ il presente giudizio ex art. 389 c.p.c. Tali considerazioni non possono essere condivise. Non vi è dubbio che il legislatore, nell’inserire nell’oggetto del giudizio ex art. 389 cod. proc. civ. “ le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione” non abbia certo inteso riferirsi alle domande che la parte avrebbe dovuto svolgere nel giudizio di rinvio (nel caso di specie estintosi per mancata riassunzione nei termini di cui all’art.392 cod. proc. civ., come sarà più avanti approfondito). Ed invero, il riferimento dell’art. 389 c.p.c. ad «ogni altra domanda conseguente alla sentenza di cassazione » va inteso, secondo il tenore letterale della norma, a quelle domande (per esempio quella sulle spese) che conseguono a tale pronuncia, ai sensi dell’art. 336 c.p.c. (richiamato dall’art. 389 c.p.c.), e non certo ‒ come vorrebbe la ricorrente ‒ alle domande conseguent i alla «domanda di restituzione» (p. 14-15) proposta dal Ministero. Tale domanda, come quella relativa alla portata del giudicato, avrebbero invero potuto essere introdotte solo nel giudizio di rinvio, ove fosse stato proposto. Il giudizio ex art. 389 cod.proc.civ. soddisfa l’esigenza di garantire al più presto all'interessato – senza imporgli di attendere i tempi dell’istruzione e della soluzione della lite principale - la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata: proprio perché il diritto che ne è l'oggetto è solo quello di conseguire l’effetto restitutorio o ripristinatorio; sicchè è senz’altro estranea “ad ogni altra conseguente” domanda “alla sentenza di Cassazione” quella che, invece –come la domanda riconvenzionale di cui è causa - rientra, invece, nel thema decidendumdella controversia decisa dalla Corte di Cassazione. Non è, infatti, il giudizio ex art. 389 cod. proc. civ., bensì quello di rinvio ex art. 392 cod.proc.civ., che ha ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti e, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale svolta dai componenti della famiglia Odescalchi era propria finalizzata alla definizione di tali rapporti, e non certo a far conseguire l’effetto restitutorio al Ministero del Tesoro. Né è accoglibile l’impostazione della ricorrente incidentale secondo cui la Corte d’Appello avrebbe errato nel qualificare il presente giudizio quale mero giudizio di restituzione/riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c., e non anche quale giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. Se è pur vero – come invocato dalla ricorrente incidentale - che questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 2800/1988 che qualora la parte di cui sia stato accolto il ricorso per Cassazione si sia limitata a proporre domande restitutorie ex art. 389 cod. proc. civ., la riassunzione del giudizio di rinvio ben può essere riconvenzionalmente effettuata dalla controparte con il mero deposito, nell’ambito del giudizio ex art. 389 cod. proc. civ., di una comparsa di risposta con domanda riconvenzionale. Tuttavia, tale riassunzione deve comunque avvenire nel termine previsto dall’art.392 cod. proc. civ., che è, attualmente, di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, mentre, nel caso di specie, era, nella normativa vigente rationes temporis, di un anno (termine che non è stato rispettato). Ove la riassunzione non avvenga nel termine legislativamente stabilito, il giudizio di rinvio è, invece, incontestabilmente estinto. Peraltro, su tale punto, premesso che ‒ diversamente da quanto ritenuto dalla stessa Corte d’appello ‒ il Ministero aveva, comunque, dedotto, fin dall’atto introduttivo ex art. 389 c.p.c. , l’estinzione del giudizio di rinvio (non poteva trattarsi di un’eccezione, essendo il Ministero attore e non convenuto) la Corte territoriale, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio -e sotto tale profilo la motivazione va corretta - l’estinzione dell’intero giudizio sfociato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2489/2004 (estinzione che è stata, comunque, presupposta in tutto il percorso argomentativo del giudice d’Appello nonostante abbia affermato di non volerla pronunciare o riconoscere) e la conseguente caducazione di tutte le sentenze nel medesimo emesse. La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, per vero, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (Cass. 26970/2023; Cass.1680/2012), salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (Cass. 8891/2020). Ne discende, nel caso concreto, che la menzionata sentenza di appello n. 962/2001, le cui statuizioni, a dire dei ricorrenti, sarebbero passate parzialmente in giudicato, è stata definitivamente travolta dall’estinzione del giudizio di rinvio che ‒ come si evince dal testo dell’art. 393 c.p.c. ‒ comporta che «l’intero processo si estingue». Tale estinzione non richiedeva neppure l’eccezione di parte (come detto, in ogni caso, sussistente), che ‒ nel tenore letterale dell’art. 307, quarto comma, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis ‒ era necessaria solo all’interno dello stesso giudizio (di rinvio) non in un diverso giudizio (quello ex art. 389 c.p.c.), come nella specie. L'art. 307, comma 4, cod. proc. civ., nel prescrivere che l'estinzione è dichiarata con ordinanza del Giudice istruttore ovvero con sentenza del Collegio, a seconda che venga eccepita avanti al primo o avanti al secondo, implicitamente, ma chiaramente, implica, infatti, che la previa eccezione della parte interessata è necessaria ai fini della conclusione (per estinzione) dello stesso processo in cui l'inattività si è verificata, e che la controparte ha inteso proseguire o riassumere (o anche riattivare, col rinnovo della citazione o con l'integrazione del contraddittorio), mentre al di fuori di tale ipotesi l'onere dell'eccezione non ha ragion d'essere (Cass.20480/2008). In conclusione, essendosi il giudizio di rinvio irrimediabilmente estinto, in nessun caso il giudizio ex art. 389 c.p.c. avrebbe potuto essere qualificatocome giudizio di rinvio. Né la intervenuta rimessione della causa dal Tribunale alla Corte d’appello per competenza nei confronti della domanda di restituzione avrebbe potuto comportare la valutazione della domanda riconvenzionale, trattandosi di domanda deducibile solo nel giudizio di rinvio. Il Tribunale di Roma ha designato la Corte d’Appello quale giudice competente funzionalmente a decidere la domanda ex art. 389 cod. proc. civ., la quale è stata effettivamente oggetto di esame da parte della Corte d’Appello. Ne consegue che tale giudice non era certo tenuto, per mettere in discussione la decidibilità da parte sua della domanda riconvenzionale, a sollevare il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ.. L’infondatezza del primo motivo del ricorso principale e dei primi due motivi del ricorso incidentale comportano l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale. 8. Con il quinto motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello dato atto in sentenza del fatto storico concretante l’eccezione in senso lato di accettazione dell’eredità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con beneficio di inventario, da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ma aver poi mancato di pronunciare - come espressamente richiesta – la condanna della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei limiti della sua qualità di erede beneficiata. La Corte d’Appello, dunque, nonostante avesse dato atto che la sig.ra Maria della [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l’eredita della madre (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) con beneficio d’inventario, ha omesso poi di condannarla per l’importo dovuto dalla dante causa nei limiti della sua qualità di erede beneficiata, benché sollecitata sul punto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che, effettivamente, la Corte d’Appello, nonostante abbia dato atto nel dispositivo, che Maria della [OSCURATO:PERSONA] è erede della madre defunta [OSCURATO:PERSONA] con beneficio d’inventario, con riferimento alle somme ricevute dalla ricorrente incidentale in qualità di erede, non ha adottato una condanna intra vires, ovvero nei limiti del valore dei beni alla stessa pervenuti in eredità, ai sensi dell’art. 490 cod. civ. , ma senza limitazioni, e ciò nonostante vi fosse stata una esplicita richiesta in tal senso da parte della stessa ricorrente incidentale. Deve, pertanto, cassarsi parzialmente la statuizione impugnata con riferimento alle somme che la ricorrente incidentale è stata condannata a restituire quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e deve rinviarsi la causa alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame, e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo. Accoglie il ricorso incidentale limitatame
Sentenza Cassazione n. 12365/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris