CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 07053/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché reiterativo di questioni in fatto alle quali la sentenza ha dato corretta risposta affermando l'irrilevanza dei motivi dell'allontanamento e la durata dello stesso, essendo sufficiente la consapevolezza di trasgredire il divieto di allontanarsi dal domicilio; Ritenuto che il secondo motivo è generica censura in fatto rispetto alla corretta esclusione della ipotesi ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della non indifferibile ragione dell'allontanamento, della sua programmazione oltre che della condotta negativa tenuta subito dopo la commissione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024