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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 29629/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 778/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - - relatore - R.G.N. 2039/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce in epigrafe indicata, che, accogliendo il gravame proposto dal Procuratore generale distrettuale, lo ha condannato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, con il riconoscimento dell’attenuante del vizio parziale di mente.

2. Il ricorso consta di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29629/2025 Roma, lì, 21/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

2.1. Il primo consiste nel vizio della motivazione con la quale è stata ritenuta la seminfermità di mente anziché l’incapacità d’intendere e di volere dell’imputato.

La Corte d’appello – si sostiene – non ha compiutamente esaminato gli esiti dell’indagine compiuta dal perito da essa nominato, ma si è ripiegata sulle relative conclusioni, che tuttavia si presentano incoerenti rispetto a quanto accertato, avendo quegli confermato le diagnosi e le certificazioni sanitarie già in atti e che, in altri processi, hanno condotto al giudizio di non imputabilità dell’imputato per vizio totale di mente.

Secondo lo stesso perito, il ricorrente mancava della capacità di autocontrollo e di valutazione di scelte comportamentali alternative, rilevante ai fini del tipo di reato di cui si tratta.

Inoltre, la sentenza impugnata ha completamente omesso la puntuale verifica sull’influenza di tale stato psichico ai fini della configurabilità del dolo.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione nella parte in cui non è stata esclusa la punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 131-bis, cod. pen..

La Corte – si deduce – ha giustificato tale sua decisione esclusivamente in ragione della durata dell’allontanamento dal luogo di custodia, omettendo di compiere la valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto, imposta dalla giurisprudenza di legittimità, e perciò trascurando: che il ricorrente si era allontanato per gravi contrasti con gli anziani genitori conviventi; che aveva raccolto e portato con sé in un sacchetto di plastica pochi effetti personali; che era talmente provato da preferire il ritorno in carcere; che, una volta rintracciato, si è messo a disposizione dei carabinieri, attendendoli sul posto per oltre mezz’ora.

Inoltre, nella parte in cui giudica grave la condotta di costui «anche tenuto conto del danno procurato», la sentenza si presenterebbe puramente assertiva e, più in generale, non sarebbe sorretta dalla motivazione c.d.

“rafforzata”, necessaria in caso di riforma della decisione appellata.

3. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale in sede, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato le proprie conclusioni anche la difesa del ricorrente, pressoché testualmente replicando quanto già dedotto in ricorso, insistendo per l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto funzionale ad un giudizio tipicamente di merito, che non può interessare il giudice di legittimità.

Con esso, infatti, la difesa semplicemente si lamenta delle valutazioni compiute del perito e fatte proprie dai giudici, tuttavia muovendo critiche non sorrette da alcun supporto tecnico-scientifico.

Quanto, poi, alle ricadute dello stato psichico sul dolo, la questione è posta in termini solamente generali ed ipotetici, rivelandosi perciò inammissibile per mancanza di specificità.

2. Non è fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in tema di mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

In effetti, poco pertinente ed essenzialmente di maniera si presenta il riferimento, in sentenza, al “danno procurato”, risultando quest’ultimo di difficile individuazione e, comunque, privo della necessaria spiegazione da parte di quei giudici.

Ciò non di meno, la doglianza difensiva è di puro merito, risolvendosi nella segnalazione di circostanze di fatto ipoteticamente trascurate dalla Corte d’appello, ma che non risultano dalla sentenza impugnata né sono accompagnate dall’allegazione o, quanto meno, dalla precisa indicazione dei relativi elementi di prova, sfuggendo perciò al controllo del giudice di legittimità relativo all’eventuale ricaduta delle stesse sulla tenuta logica complessiva della motivazione della decisione.

Anzi, in proposito, va osservato che la valorizzazione, compiuta in sentenza, della durata dell’allontanamento dell’imputato dal luogo di custodia (pari a circa tre ore) e della non spontaneità dell’indicazione da lui effettuata ai carabinieri del luogo in cui sarebbe stato reperibile costituisce congrua e ragionevole giustificazione della decisione di esclusione della particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, con conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 778/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - - relatore - R.G.N. 2039/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce in epigrafe indicata, che, accogliendo il gravame proposto dal Procuratore generale distrettuale, lo ha condannato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, con il riconoscimento dell’attenuante del vizio parziale di mente. 2. Il ricorso consta di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29629/2025 Roma, lì, 21/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. 2.1. Il primo consiste nel vizio della motivazione con la quale è stata ritenuta la seminfermità di mente anziché l’incapacità d’intendere e di volere dell’imputato. La Corte d’appello – si sostiene – non ha compiutamente esaminato gli esiti dell’indagine compiuta dal perito da essa nominato, ma si è ripiegata sulle relative conclusioni, che tuttavia si presentano incoerenti rispetto a quanto accertato, avendo quegli confermato le diagnosi e le certificazioni sanitarie già in atti e che, in altri processi, hanno condotto al giudizio di non imputabilità dell’imputato per vizio totale di mente. Secondo lo stesso perito, il ricorrente mancava della capacità di autocontrollo e di valutazione di scelte comportamentali alternative, rilevante ai fini del tipo di reato di cui si tratta. Inoltre, la sentenza impugnata ha completamente omesso la puntuale verifica sull’influenza di tale stato psichico ai fini della configurabilità del dolo. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione nella parte in cui non è stata esclusa la punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 131-bis, cod. pen.. La Corte – si deduce – ha giustificato tale sua decisione esclusivamente in ragione della durata dell’allontanamento dal luogo di custodia, omettendo di compiere la valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto, imposta dalla giurisprudenza di legittimità, e perciò trascurando: che il ricorrente si era allontanato per gravi contrasti con gli anziani genitori conviventi; che aveva raccolto e portato con sé in un sacchetto di plastica pochi effetti personali; che era talmente provato da preferire il ritorno in carcere; che, una volta rintracciato, si è messo a disposizione dei carabinieri, attendendoli sul posto per oltre mezz’ora. Inoltre, nella parte in cui giudica grave la condotta di costui «anche tenuto conto del danno procurato», la sentenza si presenterebbe puramente assertiva e, più in generale, non sarebbe sorretta dalla motivazione c.d. “rafforzata”, necessaria in caso di riforma della decisione appellata. 3. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale in sede, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato le proprie conclusioni anche la difesa del ricorrente, pressoché testualmente replicando quanto già dedotto in ricorso, insistendo per l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto funzionale ad un giudizio tipicamente di merito, che non può interessare il giudice di legittimità. Con esso, infatti, la difesa semplicemente si lamenta delle valutazioni compiute del perito e fatte proprie dai giudici, tuttavia muovendo critiche non sorrette da alcun supporto tecnico-scientifico. Quanto, poi, alle ricadute dello stato psichico sul dolo, la questione è posta in termini solamente generali ed ipotetici, rivelandosi perciò inammissibile per mancanza di specificità. 2. Non è fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in tema di mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In effetti, poco pertinente ed essenzialmente di maniera si presenta il riferimento, in sentenza, al “danno procurato”, risultando quest’ultimo di difficile individuazione e, comunque, privo della necessaria spiegazione da parte di quei giudici. Ciò non di meno, la doglianza difensiva è di puro merito, risolvendosi nella segnalazione di circostanze di fatto ipoteticamente trascurate dalla Corte d’appello, ma che non risultano dalla sentenza impugnata né sono accompagnate dall’allegazione o, quanto meno, dalla precisa indicazione dei relativi elementi di prova, sfuggendo perciò al controllo del giudice di legittimità relativo all’eventuale ricaduta delle stesse sulla tenuta logica complessiva della motivazione della decisione. Anzi, in proposito, va osservato che la valorizzazione, compiuta in sentenza, della durata dell’allontanamento dell’imputato dal luogo di custodia (pari a circa tre ore) e della non spontaneità dell’indicazione da lui effettuata ai carabinieri del luogo in cui sarebbe stato reperibile costituisce congrua e ragionevole giustificazione della decisione di esclusione della particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, con conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA]
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