CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 23831/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 26285/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Calabria n. Oggetto: esenzione iva ex art. 10 n. 18 dpr 633/72 – natura prestazioni Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 509/12/21 depositata in data 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contr ibuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF ed IVA 2010 con il quale l’Ufficio, per quanto qui interessa, riteneva illegittimamente applicata alle prestazioni del contribuente, medico, l’esenzione di cui all’art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tale pronuncia di appello l’Ufficio; - la CTR rigettava l’impugnazione erariale ritenendo l’avviso di accertamento basato su elementi generici e apodittici, avendo l’Ufficio contestato in toto la legitti mità dell’attività complessiva del contribuente e comunque risultando l’atto impositivo smentito dalla prova fornita dal Giovannini per mezzo di elementi di fatto, oltre ad una perizia medico legale, idonei a convincere della natura medica e non meramente estetica delle prestazioni oggetto di rilievo; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un motivo; il Giovannini resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; nel proprio atto illustrativo del ricorso l’Agenzia delle Entrate segnala la connessione della presente controversia con il giudizio n. r.g. 26177/21 e chiede la riunione dei processi; Considerato che: Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - va preliminarmente disattesa l’istanza dell’Amministrazione sopra riportata, in quanto la presente controversia risulta di pronta decisione; in ogni caso, fuori delle ipotesi in cui ricorra un difetto di litisconsorzio necessario, qui insussistente, com'è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass.04/09/2020, n. 18382 che menziona Cass. nn. 12989/10 e 24496/14, sulle quali v. infra), l'omessa riunione dei procedimenti ex art. 273, cod. proc. civ., o dei "ricorsi", ex art. 29, d. Lgs. n. 546 del 1992 non è sanzionata processualmente, avendo il provvedimento di riunione natura ordinatoria; - g ià in passato questa Corte (cfr. Cass. Sez. L., 04/10/2004, n. 19840) aveva chiarito che «il provvedimento di riunione previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., relativo alla stessa causa (riunione obbligatoria) o a cause diverse ma connesse (riunione facoltativa), ovvero dettato da motivi di economia processuale, essendo strumentale e preparatorio rispetto alla futura definizione della controversia, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità neanche attraverso l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato adottato.»; successivamente (cfr. Cass.31/05/2006, n. 13001) è stato affermato che «l'art. 273 cod. proc. civ. - come il successivo art. 274 cod. pro c. civ. - contiene una disposizione di natura ordinatoria, sicché l'inosservanza dell'obbligo di disporre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa non comporta la nullità del giudizio e della sentenza che abbia concluso uno dei procedimenti.»; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - e negli stessi termini, questa Corte ha ritenuto (Cass.27/05/2010, n. 12989) che «quando due cause tra loro connesse pendono davanti allo stesso giudice, non sussiste un problema di spostamento della competenza, quanto, invece, la possibilità di provvedere alla loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.; il provvedimento di riunione, così come la mancata assunzione del medesimo, ha carattere ordinatorio e, come tale, è insuscettibile di gravame in sede di legittimità.»; ancora si è precisato (Cass.18/11/2014, n. 24496) che «i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio [...] ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono.»; - ritiene il Collegio che la controversia, sia alla luce delle sopra esposte considerazioni, sia alla luce del fatto che in questo caso l’evidenza decisoria è chiara, debba essere decisa; - e venendo allora ai motivi di ricorso, rileva il Collegio che il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 10 c. 1 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR, erroneamente, dapprima affermato in modo generico che il contribuente aveva dimostrato mediante la perizia medico-legale e le cartelle cliniche in atti che le prestazioni in parola avevano carattere medico sanitario e non puramente estetico, e, quindi, ritenuto generica la contestazione dell’Ufficio in quanto riferita all’intero monte delle prestazioni del contribuente, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] non potendosi invocare un onere probatorio specifico a carico di questi; - il motivo è, all’evidenza, infondato; - il gravame, infatti, oltre a riproporre questioni relative al contenuto della perizia in atti, ripropone profili inerenti la valutazione delle prova e non supera l’accertamento in fatto in ordine all’avere il contribuente assolto l’onere della prova in modo specifico; - scrive invero la CTR: “a fronte degli elementi documentali circostanziati offerti dal contribuente, le contestazioni dell’Ufficio appaiono del tutto generiche ed apodittiche, indiscriminatamente estese a tutte le attività prestate dal professionista e basate essenzialmente sull’opinione personale del funzionario amministrativo, disancorata da dati normativi o da criteri di valutazione desumibili dalla scienza medica” (pag. 4 primo periodo della sentenza impugnata); - non solo: il giudice d’appello ha anche verificato come, sia pur non essendo invocabile l’onere probatorio in capo al contribuente per la genericità delle contestazioni dell’Erario, tale onere è stato in concreto “assolto nel caso in esame con la produzione di documentazione a campione e della perizia medico legale …” (pag. 4 secondo capoverso della sentenza impugnata); - in ogni caso, poi, quanto alla questione di diritto relativa alla ripartizione dell’onere della prova in ordine ai requisiti che debbono sussistere per la qualificazione delle prestazioni come sanitarie anziché come meramente estetiche, la CTR ha correttamente pronunciato; - essa ha infatti aderito alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 6 - Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 5,Ordinanza n. 27947 del 13/10/2021) in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi; orbene, esaminando i documenti in atti, la CTR ha ritenuto con accertamento di fatto non più suscettibile di censura, che tale onere fosse stato adempiuto dal contribuente; - non solo: la pronuncia della CTR appare anche del tutto conforme alle indicazioni sovrane della Corte di Giustizia, quando essa afferma (CGUE sent. 21/03/2013, Skatteverket contro [OSCURATO:PERSONA], in C-91/12 par. 37) che “per fornire una risposta completa alle questioni presentate, occorre ricordare che, per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall’IVA a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva IVA, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva”; - in termini, per analogia, rileva anche la precedente CGUE sentenza del 10 giugno 2010, CopyGene, C-262/08, Racc. pag. I-5053, punto 37; ancora, secondo il Giudice dell’Unione non va posta attenzione “soltanto della questione se tali prestazioni rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva. Con riferimento pertanto, in particolare, all’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo1, lettera b), della direttiva IVA, è necessario, all’occorrenza, prendere in considerazione, oltre al testo integrale di tale disposizione, gli articoli 131, 133 e 134 di detta direttiva” - e ancora ”alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che: prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico”; in ultimo, poi “ le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, e, per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall’IVA a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva IVA, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima”; - concl usivamente, quindi, il ricorso va rigettato; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che