CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo dedotto nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, con riferimento al rigetto di continuazione tra l'omicidio consumato in danno di Noviello e le estorsioni c:onsumate in danno dello stesso, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che i diversi anni di distanza tra la commissione dei delitti di estorsione e di quello di omicidio in modo non illogico sono stati ritenuti indici evidenti dalla inesistenza di una volizione unitaria, ed in quanto, con riferimento al rigetto di continuazione tra l'omicidio consumato in danno di Noviello e gli omicidi tentati in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla insufficienza della circostanza che due reati-fine possano essere stati commessi nell'ambito del programma delinquenziale di una stessa associazione a delinquere perchè gli stessi possano essere ritenuti sorretti da una volizione unitaria (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26