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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31344/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che il ricorso è generico, in quanto non si confronta con la sia pur sintetica motivazione, lì dove è stato valorizzato il fatto che, a seguito dell'allontanamento del luogo degli arresti domiciliari, l'imputato si è reso irreperibile per ben 7 mesi, elemento ritenuto dimostrativo di una particolare intensità del dolo ed incompatibile con la mitigazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che il ricorso è generico, in quanto non si confronta con la sia pur sintetica motivazione, lì dove è stato valorizzato il fatto che, a seguito dell'allontanamento del luogo degli arresti domiciliari, l'imputato si è reso irreperibile per ben 7 mesi, elemento ritenuto dimostrativo di una particolare intensità del dolo ed incompatibile con la mitigazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris