CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’individuazione dell’odierno ricorrente quale autore del reato di ricettazione ascrittogli, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: oltre ad essere reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, esso fuoriesce dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01;Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), essendo volto a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali (in particolare, le modalità di svolgimento e l’esito della perizia grafologica, nonché la coerenza del narrato della persona offesa) valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta anch’esso riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente respinti dai giudici di merito, che, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214 – 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 – 01; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01), hanno ritenuto non configurabile la lieve entità del fatto nel caso di specie (si veda pag. 3, ove si è sottolineata la non riconoscibilità della suddetta attenuante innanzitutto sulla base del valore non esiguo delle somme indebitamente prelevate dal conto-corrente della persona offesa); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, a fronte della succinta ma adeguata motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie il giudice di primo grado abbia correttamente individuato la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva contestata, tenuto conto della biografia criminale dell’imputato caratterizzata da un’evidente serialità, a fronte dei numerosi precedenti penali riportati per la medesima fattispecie delittuosa oggetto del presente processo nonché dell’assenza di attuali elementi positivamente valutabili in chiave di esclusione della suddetta aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.