Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2018/2025
ECLI:EU:C:2025:359
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0327
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 15 maggio 2025 (
1
)
Causa C‑327/24 [Lolach] (
i
)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
Repubblica federale di Germania
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale — Settore delle comunicazioni elettroniche — Direttiva (UE) 2018/1972 — Articoli 72 e 73 — Impresa che dispone di un significativo potere sul mercato dell’accesso locale all’ingrosso in postazione fissa — Imposizione di un obbligo normativo di concessione dell’accesso da parte dell’autorità di regolamentazione»
1.
Nel 2022, l’organismo di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche in Germania (
2
) ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH l’obbligo di concedere ad altri gestori l’accesso a determinate infrastrutture di ingegneria civile (
3
).
2.
La BNetzA ha basato la propria decisione sulle norme nazionali adottate per recepire la direttiva (UE) 2018/1972 (
4
).
3.
Il presente rinvio pregiudiziale consentirà alla Corte di giustizia di chiarire le condizioni cui deve essere subordinata l’imposizione degli obblighi in materia di accesso previsti dagli articoli 72 e 73 del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, occorrerà accertare gli obiettivi che possano giustificarli.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] europeo delle comunicazioni elettroniche
4.
L’articolo 3 («Obiettivi generali») così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nello svolgere i compiti di regolamentazione indicati nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. (...)
2. Nel contesto della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché [l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)], la Commissione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri perseguono ciascuno dei seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:
a)
promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell’Unione;
b)
promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un’efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;
c)
contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l’Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l’uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l’innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);
d)
promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze — ad esempio in termini di prezzi accessibili — di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.
(...)
4. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui al paragrafo 2, specificate nel presente paragrafo, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l’altro:
(...)
f)
impongono obblighi regolamentari
ex ante
unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell’interesse dell’utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.
[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali competenti agiscano in modo imparziale, obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato».
5.
L’articolo 61 («Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione») prevede quanto segue:
«1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
(...)
5. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti che hanno imposto detti obblighi e condizioni ne valutano i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. Tali autorità comunicano l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.
(...)».
6.
L’articolo 67 («Procedura per l’analisi del mercato») così recita:
«1. Le autorità nazionali di regolamentazione determinano se un mercato rilevante definito in conformità dell’articolo 64, paragrafo 3, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui alla presente direttiva. (...)
Un mercato può essere considerato tale da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nella presente direttiva se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:
a)
presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;
b)
esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l’arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all’accesso;
c)
insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.
(...)
3. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, oppure allorché le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo non sono soddisfatte, l’autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell’articolo 68. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell’articolo 68, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante.
(...)
4. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all’articolo 63. L’autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell’articolo 68 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.
(...)».
7.
L’articolo 68 («Imposizione, modifica o revoca degli obblighi») stabilisce quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di imporre gli obblighi indicati agli articoli dal 69 al 74 e dal 76 all’81.
2. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 67, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80. Conformemente al principio di proporzionalità, un’autorità nazionale di regolamentazione sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono gli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fatti salvi:
a)
gli articoli 61 e 62;
b)
gli articoli 44 e 17 della presente direttiva, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I, quale applicata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, gli articoli 97 e 106 della presente direttiva e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (
GU 2002, L 201, pag. 37
] che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; oppure
c)
l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.
(...)
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:
a)
dipendono dal tipo di problema evidenziato da un’autorità nazionale di regolamentazione nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’articolo 66;
b)
sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;
c)
sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3 (...)
(...)».
8.
L’articolo 72 («Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile») così stabilisce:
«1. Un’autorità nazionale di regolamentazione può imporre alle imprese, conformemente all’articolo 68, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, dopo aver esaminato l’analisi di mercato, l’autorità nazionale di regolamentazione concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e
[
(
5
)
]
non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre a un’impresa l’obbligo di fornire accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano o meno parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3».
9.
L’articolo 73 («Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate») è così formulato:
«1. In conformità dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora le autorità nazionali di regolamentazione reputino che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e
[
(
6
)
]
sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale.
(...)».
B.
Diritto nazionale. Telekommunikationsgesetz (
7
)
10.
Ai sensi dell’articolo 26:
«(1) La [BNetzA] può imporre ad un’impresa che dispone di un significativo potere di mercato di concedere l’accesso ad altre imprese, qualora il rifiuto di farlo ostacoli l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sia nell’interesse dell’utente finale.
(2) Nell’esaminare se e quali obblighi di accesso ai sensi del paragrafo 1 siano giustificati e se siano proporzionati agli obiettivi definiti dall’articolo 2, la [BNetzA] verifica se
1.
gli obblighi già imposti oppure suscettibili di esserlo ai sensi della presente parte oppure gli accordi commerciali di accesso conclusi o proposti nel pertinente mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso e
2.
la mera imposizione di obblighi ai sensi del paragrafo 3, punto 10
siano sufficienti ad assicurare gli obiettivi di cui all’articolo 2. A tal proposito, la [BNetzA] prende in considerazione, in particolare:
1.
la fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso «upstream»;
2.
la possibilità di concedere l’accesso proposto, in relazione alla capacità disponibile;
3.
gli investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità;
4.
la necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza nelle infrastrutture economicamente efficace e a modelli di business innovativi;
5.
se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
6.
la fornitura di servizi in tutta l’Unione e
7.
l’evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete.
(3) Nel rispetto del paragrafo 1, la [BNetzA] può imporre alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato, in particolare:
(...)
10.
di concedere l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, anche nel caso in cui esse non facciano parte del mercato sostanzialmente rilevante in virtù dell’articolo 10, purché l’obbligo di accesso sia necessario e appropriato con riguardo al problema rilevato nell’analisi di mercato ai sensi dell’articolo 11.
(...)».
II.
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
11.
Secondo il giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] è una società che fornisce servizi di telecomunicazione e, in tal senso, è stata designata come impresa che dispone di un potere sul mercato dell’accesso locale all’ingrosso in postazione fissa in base alla definizione del mercato del 10 ottobre 2019. Tuttavia, il mercato dell’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (
8
)
non
era oggetto della definizione di tale mercato.
12.
Con decisione del 21 luglio 2022 (in prosieguo, la «decisione»), la BNetzA imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di ottemperare a quanto segue:
«1.1. Concedere ad altre imprese l’accesso a impianti di cavidotti, nonché a piloni e sistemi portanti di linee di superficie esistenti al momento della richiesta ai fini dell’installazione e del funzionamento di reti ad altissima capacità in postazioni fisse o per l’accesso al circuito locale della sottorete o al punto di accesso multiservizio (punti 1.2 o 1.3) nell’ambito delle capacità disponibili, in modo che la [[OSCURATO:PERSONA]] possa mantenere un’adeguata riserva operativa e dare priorità al soddisfacimento del proprio fabbisogno. Nella misura in cui l’accesso non sia finalizzato al circuito locale, l’obbligo di prestazione e gli ulteriori obblighi che ne derivano sorgono, ai sensi dei punti 2, 4 e 5, del dispositivo, in data 1
o
gennaio 2024.
(…)» (
9
).
13.
La BNetzA ha basato la propria decisione sull’articolo 26, paragrafo 1, del TKG.
14.
Il 19 agosto 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania), chiedendo, in particolare, quanto segue:
«1. annullare la decisione della resistente (...) nella parte in cui vengono imposti alla ricorrente i seguenti obblighi:
a)
obbligo, ai sensi del punto 1.1 del dispositivo, di concedere ad altre società l’accesso agli impianti di cavidotti, nonché a piloni e sistemi portanti delle linee di superficie esistenti al momento della richiesta, ai fini dell’installazione e del funzionamento di reti ad altissima capacità in postazioni fisse;
in subordine,
b)
obbligo, ai sensi del punto 1.1 del dispositivo, di concedere ad altre società l’accesso anche a tali impianti di cavidotti, nonché a piloni e sistemi portanti delle linee di superficie ai fini dell’installazione e del funzionamento di reti ad altissima capacità in postazioni fisse, realizzati recentemente dalla ricorrente per lo sviluppo della propria rete FTTB/H [[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]],
in ulteriore subordine,
c)
obbligo, ai sensi del punto 1.1 del dispositivo, di concedere ad altre società l’accesso anche a tali impianti di cavidotti, nonché a piloni e sistemi portanti delle linee di superficie ai fini dell’installazione e del funzionamento di reti ad altissima capacità in postazioni fisse completate da meno di sette anni;
(...)».
15.
Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la BNetzA avrebbe dovuto accertare se fossero soddisfatte in via cumulativa le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del TKG (ostacolo all’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e pregiudizio degli interessi degli utenti finali) e soltanto dopo esaminare gli obblighi di cui trattasi ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del TKG (
10
).
16.
La BNetzA si è opposta al ricorso sostenendo che la sua valutazione non si limitava esclusivamente a verificare la sussistenza dei due requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del TKG, ma, tenuto conto del paragrafo 2 di tale articolo, poteva estendersi ad ulteriori aspetti (
11
).
17.
Secondo il giudice del rinvio (
12
), la soluzione della controversia principale dipende dall’interpretazione degli articoli 72 e 73 del [OSCURATO:PERSONA], alla quale deve attenersi quella dell’articolo 26 del TKG. A suo avviso:
–
la domanda della [OSCURATO:PERSONA] sarà accolta se gli articoli 72 e 73 del [OSCURATO:PERSONA] ostano a una normativa nazionale (o a una sua interpretazione) secondo la quale, nel verificare la liceità di un obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, la BNetzA può fare riferimento, oltre che alle due condizioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA], agli obiettivi dell’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA] medesimo o, se del caso, ad altri obiettivi;
–
invece, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere rigettata qualora gli articoli 72 e 73 del [OSCURATO:PERSONA] non ostino alla normativa nazionale (o a una sua interpretazione) come applicata dalla BNetzA.
18.
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania) sottopone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 72 e 73 [del [OSCURATO:PERSONA]] debbano essere interpretati nel senso che le autorità nazionali di regolamentazione, nel verificare l’“opportunità” di imporre un obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile che non fanno parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato,
siano tenute a valutare
esclusivamente
se la mancata imposizione del suddetto obbligo ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato o sarebbe contrario agli interessi dell’utente finale,
oppure
nel senso che, nell’esame dell’imposizione di un obbligo di accesso alle suddette infrastrutture, oltre ai requisiti menzionati, possano essere presi in considerazione
allo stesso livello
, in un “insieme di obiettivi”, anche gli altri obiettivi di cui all’articolo 3 [del [OSCURATO:PERSONA]] nonché, eventualmente, ulteriori finalità».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
19.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 3 maggio 2024.
20.
Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco, rappresentato dalla BNetzA, il governo greco e la Commissione europea.
21.
Tutti, ad eccezione del governo greco, sono comparsi all’udienza pubblica del 20 marzo 2025.
IV.
Analisi
A.
Considerazioni preliminari
22.
[OSCURATO:PERSONA] consente alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre a imprese come la [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di fornire ad altri operatori del settore (operatori alternativi) l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (
13
) corrispondenti a tali imprese (
14
).
23.
Pertanto, nuovi operatori alternativi possono accedere alle infrastrutture di ingegneria civile già esistenti, necessarie per effettuare le rispettive installazioni di rete. Se non disponessero di tale accesso, sarebbero vincolati da condizioni più onerose, ragion per cui dovrebbero intraprendere autonomamente la costruzione di alcuni elementi (le infrastrutture civili) indispensabili per installare le proprie reti (
15
).
24.
Tra gli obiettivi che ispirano l’istituzione dell’obbligo di accesso alle infrastrutture civili si annovera quello di promuovere l’evoluzione di una concorrenza sostenibile tra gli operatori di comunicazioni elettroniche.
B.
Delimitazione della controversia
25.
La BNetzA ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di fornire ad altre imprese del settore l’accesso ad alcune delle sue infrastrutture civili, nei termini di cui al paragrafo 12 delle presenti conclusioni. Ha addotto, a tal fine, come base giuridica della sua decisione l’articolo 26, paragrafo 3, punto 10 (
16
), del TKG.
26.
Per stabilire se tale misura fosse giustificata e proporzionata, la BNetzA ha effettuato un «esame dei criteri di valutazione in virtù dell’articolo 26 del TKG». A tale scopo, ha verificato se l’imposizione dell’obbligo di accesso soddisfacesse un ampio insieme di obiettivi e, contestualmente, rispettasse i principi e i criteri stabiliti in detto articolo.
27.
L’«insieme di obiettivi» valutati dalla BNetzA era suddiviso in quattro obiettivi fondamentali:
–
garantire la connettività e promuovere l’accesso e l’utilizzo di reti ad altissima capacità da parte di tutti i cittadini e le imprese;
–
promuovere la concorrenza, in particolare quella sul mercato al dettaglio;
–
tutelare gli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, garantendo i massimi vantaggi che, in termini di prezzo e qualità del servizio, derivano per loro dalla connettività, dall’ampia disponibilità e dal rapido sviluppo di reti ad altissima capacità;
–
promuovere l’evoluzione del mercato interno dell’Unione, ivi compresa la fornitura di servizi in tutta l’Europa.
28.
Per quanto concerne i principi della regolamentazione (obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati) necessari nella definizione degli obiettivi perseguiti e i criteri che l’articolo 26, paragrafo 2, seconda frase, del TKG chiede di considerare ai fini della valutazione della misura, la BNetzA ha affermato di averne tenuto conto (
17
).
29.
La controversia che dà origine al rinvio pregiudiziale si limita, in sintesi, a chiarire se sia stata corretta la valutazione della BNetzA in merito all’insieme degli obiettivi che ha perseguito (tesi della BNetzA) o se, invece, dovesse esaminare soltanto i due obiettivi cui fa riferimento l’articolo 26, paragrafo 1, del TKG (tesi della [OSCURATO:PERSONA]).
30.
La complessità della causa deriva, inizialmente, dalle difficoltà di interpretazione dell’articolo 26 del TKG, che integra in un’unica disposizione il contenuto degli articoli 72 e 73 del [OSCURATO:PERSONA]. In un secondo tempo, le stesse difficoltà si proiettano sugli articoli 72 e 73 del [OSCURATO:PERSONA].
31.
Secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione dell’articolo 26 del TKG per renderlo conforme al diritto dell’Unione è ostacolata dal fatto che la norma nazionale si presta a letture contraddittorie (
18
).
32.
La Corte di giustizia non può intervenire nel dibattito sull’interpretazione dell’articolo 26 del TKG. Le compete soltanto chiarire, sulla base del rinvio pregiudiziale, come interpretare l’articolo 72 o, se del caso, l’articolo 73 del [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, potrà fornire al giudice
a quo
elementi di giudizio per accertare la compatibilità della norma nazionale con il diritto dell’Unione.
33.
Il giudice del rinvio afferma che «soltanto la disposizione dell’articolo 72 sarebbe pertinente ai fini dell’imposizione dell’obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile» (
19
). Aggiunge, più avanti, che «la “
sedes materiae
” della soluzione dovrebbe rinvenirsi nell’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA]» (
20
).
34.
In realtà, le due parti della controversia adottano la stessa posizione: la [OSCURATO:PERSONA] (
21
) e la BNetzA (che esprime il parere del governo tedesco) (
22
) confermano che la risposta alla questione pregiudiziale dipende dall’interpretazione dell’articolo 72 del [OSCURATO:PERSONA].
35.
Condivido il parere del giudice del rinvio e delle due parti della controversia, il che mi induce a trattare le difficoltà di interpretazione poste dall’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA], delle quali mi occuperò in prosieguo. Mi pronuncerò, altresì, al termine delle presenti conclusioni sulla (mancanza di) incidenza dell’articolo 73 del [OSCURATO:PERSONA] ai fini della composizione della controversia.
C.
Pertinenza ad casum dell’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA]
36.
A mio parere, le osservazioni di alcune delle parti intervenute nel procedimento pregiudiziale esulano, per il loro livello di astrazione, dalle peculiarità del caso di specie.
37.
In particolare, credo che non si sia tenuto debitamente conto di due circostanze rilevanti verificatesi in tal caso: da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] è un’impresa che dispone di un significativo potere di mercato in un mercato specifico regolamentato delle comunicazioni elettroniche (
23
); dall’altra, le infrastrutture civili cui si concede l’accesso non fanno parte del «mercato rilevante» (
24
).
38.
Con tali elementi, la risposta alla questione pregiudiziale è fornita dall’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] e, secondo il governo tedesco (
25
), dall’articolo 68, paragrafo 4, lettera c), del medesimo [OSCURATO:PERSONA].
39.
L’articolo 72 del [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile», stabilisce al paragrafo 2 che «[l]e autorità nazionali di regolamentazione possono imporre a un’impresa l’obbligo di fornire accesso conformemente al presente articolo,
indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante
» (il corsivo è mio).
40.
Tale norma è confermata dalla raccomandazione 2020/2245, in cui si legge: «l’articolo 72 del [[OSCURATO:PERSONA]] consente alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile come rimedio a sé stante su qualsiasi mercato all’ingrosso rilevante. Tale obbligo di fornire l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile può essere giustificato indipendentemente dal fatto che l’infrastruttura fisica alla quale è concesso l’accesso faccia parte del mercato rilevante regolamentato (...)» (
26
).
41.
Orbene, come ho appena indicato:
–
il rinvio pregiudiziale si riferisce, per l’appunto, a «un obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile che
non fanno parte del mercato rilevante
conformemente all’analisi di mercato» (questione pregiudiziale, primo paragrafo, corsivo aggiunto);
–
l’operatore al quale è imposto tale obbligo di accesso detiene un significativo potere nel mercato dell’accesso locale all’ingrosso in postazione fissa. Per via di tale qualità, è possibile imporgli gli obblighi previsti al capo IV («Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato») del titolo II («Accesso») della parte II («Reti») del [OSCURATO:PERSONA], che ne comprende gli articoli da 68 a 82.
42.
L’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] include, ribadisco, il trattamento giuridico dell’obbligo di fornire l’accesso a talune infrastrutture civili che non fanno parte del mercato pertinente, ma appartengono a un’impresa che detiene un significativo potere di mercato. Se si verificano entrambe le circostanze, tale articolo autorizza l’autorità nazionale di regolamentazione a imporre l’obbligo di accesso.
43.
In assenza di una norma come l’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA], le infrastrutture civili oggetto della presente controversia, non facendo parte del mercato rilevante, esulerebbero dall’ambito di applicazione degli obblighi di accesso. Le imprese di comunicazione elettronica proprietarie di tali infrastrutture civili potrebbero fornire o meno a terzi l’accesso alle medesime, basandosi esclusivamente sulla loro politica commerciale.
44.
L’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] rende possibile, dunque, l’imposizione dell’obbligo di accesso alle infrastrutture civili (prevista dal paragrafo 1 della stessa disposizione) ad attività che non fanno parte del mercato rilevante. Così accade, appunto, nella presente causa.
45.
Ciò premesso, il passo successivo consisterà nel chiarire perché l’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] dispone che l’obbligo di accesso imposto debba essere «necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3» del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una mera ridondanza o la disposizione racchiude un significato proprio?
46.
Regolamentando, in termini generali, l’imposizione degli obblighi che saranno poi specificati dagli articoli 72 e 73 del [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri, l’articolo 68, paragrafo 4, lettera c), del medesimo codice stabilisce che tali obblighi «sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3».
47.
Pertanto, secondo quanto previsto espressamente dall’articolo 68 del [OSCURATO:PERSONA], le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di imporre
tutti
gli obblighi «indicati agli articoli dal 69 al 74 e dal 76 all’81», qualora tale imposizione possa essere giustificata alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA]. Obiettivi che, d’altronde, tale ultimo articolo enuncia «non in ordine di priorità» (
27
).
48.
Da tale postulato si deduce, a mio parere, senza che occorrano ulteriori disquisizioni, che gli obblighi di accesso cui fa riferimento l’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] potranno, di per sé, essere giustificati dagli obiettivi di cui all’articolo 3 (
28
).
49.
In altri termini, l’inclusione (in via eccezionale), in virtù dell’articolo 72, paragrafo 2, nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA], dell’accesso a infrastrutture civili che non fanno parte del mercato rilevante basterebbe affinché (in via altrettanto eccezionale) si assoggettasse l’accesso a tali infrastrutture civili alle stesse condizioni che disciplinano l’accesso a quelle incluse nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA].
50.
Se l’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce specificamente che l’obbligo risulta «necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3», a mio parere ciò è dovuto al fatto che è sufficiente soddisfare tale doppio requisito (necessità e proporzionalità) quando le infrastrutture civili alle quali si impone l’accesso non fanno parte del mercato rilevante.
51.
Non si tratta, pertanto, di una prescrizione ridondante (la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA] è, ribadisco, necessaria per
tutti
gli obblighi di accesso), bensì di una prescrizione restrittiva: la possibilità di imporre l’accesso alle infrastrutture civili estranee all’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] dipende dalla circostanza che tale obbligo sia contemplato da una disposizione specifica quale l’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA].
52.
Tra i due paragrafi dell’articolo 72 del [OSCURATO:PERSONA] vi è solo una differenza di grado; anche le due condizioni del paragrafo 1 perseguono la realizzazione di alcuni degli obiettivi di cui all’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA]:
–
evitare di ostacolare «l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato» (articolo 72, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA]) corrisponde all’obiettivo di promuovere la concorrenza [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del [OSCURATO:PERSONA]] o di contribuire allo sviluppo del mercato interno [articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del [OSCURATO:PERSONA]];
–
tutelare l’«interesse dell’utente finale» (articolo 72, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA]) coincide con l’obiettivo di «promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione» [articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del [OSCURATO:PERSONA]].
53.
Questo è, a mio parere, il motivo per cui le discrepanze tra la versione tedesca dell’articolo 72, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] e le altre versioni linguistiche per quanto riguarda la congiunzione («e»/«o») che coordina i due obiettivi citati nella sua ultima riga sono, in definitiva, irrilevanti (
29
).
54.
A prescindere che tutto sembri indicare, come osserva la Commissione, un errore redazionale (
30
), resta il fatto che si tratta di obiettivi talmente interconnessi da confondersi in pratica. Impedire che si ostacoli l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato è, in ultima analisi, conforme all’interesse dell’utente finale.
55.
Ad ogni modo, quand’anche (a fini dialettici) entrambi gli obiettivi fossero formulati in modo alternativo nell’articolo 72, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA], per quanto attiene alla loro sostanza apparirebbero uniti da una congiunzione coordinativa nell’elenco degli obiettivi generali di cui all’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA] (sviluppo del mercato interno e promozione degli interessi dei cittadini).
56.
Ciò che è determinante è che l’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] permette all’autorità nazionale di regolamentazione di imporre l’obbligo di accesso alle infrastrutture civili ove sia «necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3».
57.
D’altronde, come ha evidenziato la Commissione in udienza, nel valutare la necessità e la proporzionalità della misura consistente nell’imposizione dell’obbligo di accesso, la BNetzA ha già considerato che l’assenza di tale misura comporterebbe danni agli utenti finali e ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato (
31
). È irrilevante che abbia espresso la sua valutazione in merito ai due obiettivi con una formulazione in positivo, anziché utilizzare i termini dell’articolo 26, paragrafo 1, del TKG (che corrispondono, con qualche leggera variante, a quelli dell’articolo 72, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA]).
58.
In sintesi, una risposta adeguata al quesito del giudice del rinvio dovrebbe affermare che: a) l’imposizione dell’obbligo di cui trattasi si inquadra nell’articolo 72, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA]; e b) ai sensi di detta norma, tale imposizione può essere giustificata se è necessaria e proporzionata a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA].
59.
Compete al giudice del rinvio verificare se, con i dati in suo possesso, la BNetzA abbia effettuato una valutazione corretta quando ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di accesso alle infrastrutture civili, avendolo ritenuto necessario e proporzionato in considerazione dell’insieme degli obiettivi di cui all’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA].
D.
Eventuale incidenza dell’articolo 73 del [OSCURATO:PERSONA]
60.
Il giudice del rinvio, dopo aver sottolineato che, a suo parere, «soltanto la disposizione dell’articolo 72 [del [OSCURATO:PERSONA]] sarebbe pertinente» nella presente causa, considera l’ipotesi di poter applicare l’articolo 73 del medesimo codice.
61.
Se tale articolo fosse applicabile, aggiunge, sorgerebbero tre «problemi»: a) la disparità tra le versioni linguistiche della disposizione, per quanto concerne l’inclusione o la soppressione del termine «in particolare» che figura nel suo paragrafo 1; b) il cosiddetto «test di sufficienza» per la valutazione degli interessi menzionati nel suo paragrafo 2; e c) il rapporto dell’articolo 73 con l’articolo 68, entrambi del [OSCURATO:PERSONA].
62.
Mi sembra superfluo trattare tali «problemi» quando, date le circostanze del caso di specie, l’articolo 73 del [OSCURATO:PERSONA] semplicemente non si applica. Sia la [OSCURATO:PERSONA] sia il governo tedesco, rappresentato dalla BNetzA, hanno confermato in udienza che l’articolo 73 del [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile alla controversia. Anche la Commissione, dal suo canto, ha sostenuto in udienza che la disposizione chiave per risolvere la controversia è l’articolo 72, non l’articolo 73, del [OSCURATO:PERSONA].
V.
Conclusione
63.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di rispondere al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania) nei seguenti termini:
«L’articolo 72, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso include l’imposizione di obblighi di acceso a infrastrutture civili che non fanno parte del mercato rilevante, purché tali obblighi siano necessari e proporzionati ai fini della realizzazione degli obiettivi generali menzionati all’articolo 3 della medesima direttiva».
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
) Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn (agenzia federale delle reti di elettricità, gas, telecomunicazioni, posta e ferrovie, Germania; in prosieguo: la «BNetzA»).
(
3
) Sulla nozione di «infrastrutture civili» o di «infrastrutture di ingegneria civile», v. nota 13 delle presenti conclusioni.
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (
GU 2018, L 321, pag. 36
, e rettifica in
GU 2019, L 334, pag. 164
); in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]». Tale codice ha rifuso,
inter alia
, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (
GU 2002, L 108, pag. 7
), come modificata dalla direttiva 2009/140 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (
GU 2009, L 337, pag. 37
).
(
5
) Nella versione tedesca di tale disposizione, a differenza che in altre versioni linguistiche, non figura la congiunzione coordinativa «e», bensì la congiunzione disgiuntiva «o» («oder»).
(
6
) Nella versione tedesca di tale disposizione, a differenza che in altre versioni linguistiche, non figura la congiunzione coordinativa «e», bensì la congiunzione disgiuntiva «o» («oder»).
(
7
) Legge tedesca in materia di telecomunicazioni, del 23 giugno 2021 (BGBl. I 2021, pag. 1858), nella versione del 10 settembre 2021, modificata dalla legge del 20 luglio 2022 (BGBl. I 2022, pag. 1166) (in prosieguo: il «TKG»).
(
8
) Pag. 5 della versione originale in lingua tedesca della decisione di rinvio.
(
9
) Il dispositivo della decisione comprende un punto 1.2 che, come ha confermato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, non è stato impugnato dinanzi al giudice del rinvio.
(
10
) Pag. 9 della versione originale in lingua tedesca della decisione di rinvio.
(
11
) Pag. 10 della versione originale in lingua tedesca della decisione di rinvio.
(
12
) Pag. 12 della versione originale in lingua tedesca della decisione di rinvio.
(
13
) [OSCURATO:PERSONA] non definisce le «infrastrutture civili» né le «infrastrutture di ingegneria civile». Il suo articolo 72 elenca, a titolo non esaustivo, gli elementi che fanno parte delle «infrastrutture di ingegneria civile», al fine di fornire l’accesso. Alcune versioni linguistiche impiegano, nel titolo dell’articolo 72, i termini «obra civil» (spagnolo), «génie civil» (francese), «civil engineering» (inglese), «bauliche Anlagen» (tedesco), mentre altre utilizzano le espressioni «ativos de engenheria civil» (portoghese) o «infrastrutture di ingegneria civile» (italiano). Per quanto concerne le
infrastrutture
civili cui fa riferimento il considerando 187 del [OSCURATO:PERSONA], l’espressione [«attivi»] compare in alcune versioni di tale considerando [«activos de obra civil» (spagnolo), «actifs du génie civil» (francese), «civil engineering assets» (inglese), «ativos de engenharia civil» (portoghese)], ma non in altre [«infrastrutture civili» (italiano), «bauliche Anlagen» (tedesco)].
(
14
) Nel presente rinvio pregiudiziale non si discute se l’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di concedere l’accesso alle sue infrastrutture civili includa solo le infrastrutture passive che detiene o anche quelle che tale operatore può utilizzare, a diverso titolo, a prescindere che si trovino su terreni pubblici o privati. La BNetzA ha affermato in udienza che le infrastrutture civili cui è esteso l’obbligo di fornire l’accesso sono quelle utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA].
(
15
) Il considerando 187 del [OSCURATO:PERSONA] sottolinea l’importanza di tale modalità di accesso: «Le infrastrutture civili in grado di ospitare una rete di comunicazione elettronica sono essenziali per il successo del dispiegamento di nuove reti, per via del loro costo elevato di replicazione e dei risparmi considerevoli ottenibili con la loro riutilizzazione. Pertanto, (...) è necessario avvalersi di misure correttive specifiche laddove le infrastrutture civili appartengano a un’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato (...)».
(
16
) In udienza, rispondendo a una domanda della Corte di giustizia, la BNetzA ha indicato di avere applicato, nello specifico, l’articolo 26, paragrafo 3, punto 10 del TKG.
(
17
) In particolare, ha fatto riferimento ai seguenti fattori che erano sufficienti ad assicurare gli obiettivi di cui all’articolo 2 del TKG: la fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti alla luce del ritmo di evoluzione del mercato; gli obblighi imposti in conformità al TKG o degli accordi commerciali di accesso già conclusi o proposti nel mercato all’ingrosso di cui trattasi o in un mercato connesso, e la mera imposizione di obblighi di accesso relativi a impianti di cavidotti, nonché a piloni e sistemi portanti di linee di superficie. Ha aggiunto di non aver perso di vista i diritti fondamentali alla libertà professionale e alla tutela della proprietà delle persone interessate.
(
18
) La decisione di rinvio svolge una serie di considerazioni sul contenuto dell’articolo 26 del TKG e sui suoi lavori preparatori in Germania, da cui «discendono più quesiti che risposte».
(
19
) Pag. 14 della versione originale in lingua tedesca della decisione di rinvio.
(
20
) Pag. 16 della versione originale in lingua tedesca della decisione di rinvio.
(
21
) Nelle sue osservazioni scritte (punto 17), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per rispondere alla questione pregiudiziale, occorre accertare se la condizione enunciata all’articolo 72, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] costituisca una «condizione autonoma», oltre alla valutazione dell’insieme di obiettivi richiesta dall’articolo 68 del [OSCURATO:PERSONA].
(
22
) Punto 13 delle osservazioni scritte del governo tedesco, che in udienza ha sostenuto, esplicitamente, la stessa posizione.
(
23
) Si tratta del mercato dell’accesso locale all’ingrosso in postazione fissa. La sua qualificazione come mercato regolamentato («Mercato 1») figura nell’allegato della raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione
ex ante
ai sensi della direttiva [2018/1972] (
GU 2020, L 439, pag. 23
).
(
24
) Entrambe le circostanze sono menzionate nella decisione di rinvio. La seconda, in particolare, figura nella formulazione stessa della questione pregiudiziale.
(
25
) Punto 13,
in fine
, delle osservazioni scritte del governo tedesco.
(
26
) Considerando 28 della raccomandazione 2020/2245. Nel considerando 27 si spiega che la Commissione aveva «(...) valutato l’opportunità di includere nella presente raccomandazione un mercato separato per l’accesso alle infrastrutture fisiche. Tuttavia, poiché esistono differenze significative nelle topologie di rete, nella disponibilità di condotti onnipresenti e nel livello della domanda di accesso a condotti e pali in tutta l’Unione, la Commissione ha concluso che un mercato separato per l’accesso alle infrastrutture fisiche non può, al momento, essere identificato a livello dell’Unione e non dovrebbe quindi essere incluso nell’elenco dei mercati assoggettabili a una regolamentazione
ex ante
».
(
27
) Ricordo che, in aggiunta ai tre obiettivi generali (promuovere la concorrenza, contribuire allo sviluppo del mercato interno e promuovere gli interessi degli utenti finali), l’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA] comprende, allo stesso livello gerarchico, quelli di promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità, a vantaggio di tutte le persone e le imprese dell’Unione.
(
28
) Nella sentenza del 17 novembre 2022, TOYA (
C‑243/21
,
EU:C:2022:889
), la Corte di giustizia ha dichiarato che «una prassi (...) consistente nella fissazione di condizioni minime
ex ante
per l’accesso all’infrastruttura fisica di un operatore di rete, al di fuori di qualsiasi controversia specifica e senza che sia stato previamente accertato che tale operatore disponga di un significativo potere di mercato è idonea a contribuire all’obiettivo generale della direttiva [2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (
GU 2014, L 155, pag. 1
)], in quanto promuove e agevola l’uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti» (punto 55). Ha aggiunto che «(...) una prassi del genere contribuisce anche al perseguimento degli obiettivi principali definiti dalle direttive accesso e quadro. In quanto promuove e agevola l’uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti, detta prassi contribuisce, infatti, all’instaurazione di una concorrenza sostenibile, al rafforzamento dell’interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, allo sviluppo del mercato interno in tale settore e al sostegno degli interessi dei cittadini e dei consumatori dell’Unione, obiettivi dichiarati in particolare dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della direttiva quadro e dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva accesso» (punto 56).
(
29
) La discrepanza (che si ripete nella versione tedesca dell’articolo 73, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA]) scompare, tuttavia, nella formulazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del TKG dove la congiunzione utilizzata è quella coordinativa («e»).
(
30
) Nella maggior parte delle versioni che ho potuto confrontare è utilizzata la congiunzione coordinativa.
(
31
) V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.