CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1969
Cassazione n. 38480/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1969 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso e la memoria integrativa con i quali si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria posto che le richieste circostanze attenuanti generiche sono, in realtà, state riconosciute con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata dal Tribunale di Verona. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA], es ensore Il iPfeside