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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14564/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12015-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - avverso la sentenza n. 561/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con avviso di accertamento ex artt. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 notificato alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. l'Agenzia delle entrate, all'esito di verifica fiscale e successivo processo verbale di constatazione, determinava maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA in relazione all'anno 2003.

L'atto impositivo era stato emesso utilizzando il metodo induttivo c.d. puro in quanto le irregolarità contabili erano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità.

L'Ufficio procedeva quindi a rideterminare l'imponibile sulla base degli studi di settore.

Contro il suddetto avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari che lo respingeva.

L'appello della società contribuente veniva accolto, con sentenza depositata il 25 giugno 2018, dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sul rilievo che la CTP non aveva espresso alcuna considerazione sulla gravità dello scostamento dai parametri fissati dagli studi di settore.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 26 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di Ric. 2020 n. 12015 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla

I. 17 dicembre 2018, n. 136.

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973.

Censura la decisione gravata per avere la CTR accolto l'appello della società contribuente affermando che «manca, nella sentenza impugnata, qualsiasi considerazione sulla gravità dello scostamento».

Sostiene che l'avviso di accertamento non era stato emesso, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, semplicemente in base allo scostamento tra il reddito dichiarato e quello calcolato sulla base degli studi di settore ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, bensì ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo decreto, stante l'inattendibilità della contabilità nel suo complesso.

La censura è fondata.

Risulta dall'avviso di accertamento, integralmente riprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, che, in considerazione delle numerose e gravi irregolarità nelle scritture contabili dettagliatamente descritte, concernenti i libri inventari, il registro dei beni ammortizzabili, il conto cassa e il dettaglio delle rimanenze finali, tali da rendere del tutto inattendibile la contabilità nel suo complesso ex artt. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, l'Agenzia delle entrate aveva proceduto a rideterminare l'ammontare dei ricavi e il volume d'affari della società contribuente rielaborando lo studio di settore allegato alla dichiarazione dei redditi tenendo conto delle incongruenze f ) specificamente indicate nell'atto impositivo.

Ric. 2020 n. 12015 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- In tal modo l'Ufficio si è conformato al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento del reddito d'impresa, pur in presenza di contabilità regolare, ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cosiddette «supersemplici», cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio (cfr. Cass n. 15027 del 2014).

La sentenza impugnata, che aveva riformato la decisione di primo grado per il sol fatto di non aver argomentato in merito alla gravità dello scostamento tra il reddito dichiarato e quello calcolato sulla base degli studi di settore, in accoglimento del ricorso, deve essere dunque cassata.

La causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]° Nap (21.) DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12015-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - avverso la sentenza n. 561/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con avviso di accertamento ex artt. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 notificato alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. l'Agenzia delle entrate, all'esito di verifica fiscale e successivo processo verbale di constatazione, determinava maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA in relazione all'anno 2003. L'atto impositivo era stato emesso utilizzando il metodo induttivo c.d. puro in quanto le irregolarità contabili erano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità. L'Ufficio procedeva quindi a rideterminare l'imponibile sulla base degli studi di settore. Contro il suddetto avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari che lo respingeva. L'appello della società contribuente veniva accolto, con sentenza depositata il 25 giugno 2018, dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sul rilievo che la CTP non aveva espresso alcuna considerazione sulla gravità dello scostamento dai parametri fissati dagli studi di settore. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 26 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di Ric. 2020 n. 12015 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136. Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Censura la decisione gravata per avere la CTR accolto l'appello della società contribuente affermando che «manca, nella sentenza impugnata, qualsiasi considerazione sulla gravità dello scostamento». Sostiene che l'avviso di accertamento non era stato emesso, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, semplicemente in base allo scostamento tra il reddito dichiarato e quello calcolato sulla base degli studi di settore ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, bensì ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo decreto, stante l'inattendibilità della contabilità nel suo complesso. La censura è fondata. Risulta dall'avviso di accertamento, integralmente riprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, che, in considerazione delle numerose e gravi irregolarità nelle scritture contabili dettagliatamente descritte, concernenti i libri inventari, il registro dei beni ammortizzabili, il conto cassa e il dettaglio delle rimanenze finali, tali da rendere del tutto inattendibile la contabilità nel suo complesso ex artt. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, l'Agenzia delle entrate aveva proceduto a rideterminare l'ammontare dei ricavi e il volume d'affari della società contribuente rielaborando lo studio di settore allegato alla dichiarazione dei redditi tenendo conto delle incongruenze f ) specificamente indicate nell'atto impositivo. Ric. 2020 n. 12015 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- In tal modo l'Ufficio si è conformato al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento del reddito d'impresa, pur in presenza di contabilità regolare, ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cosiddette «supersemplici», cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio (cfr. Cass n. 15027 del 2014). La sentenza impugnata, che aveva riformato la decisione di primo grado per il sol fatto di non aver argomentato in merito alla gravità dello scostamento tra il reddito dichiarato e quello calcolato sulla base degli studi di settore, in accoglimento del ricorso, deve essere dunque cassata. La causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]° Nap (21.) DEPOS
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