CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Pistoia n. 1810/2025, depositato il22/04/2025.Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 12132/2025Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 23725/2026Data pubblicazione 21/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] spa, premesso che l’incorporata Ri.Di.srl, con contrattodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva promesso di vendere l’immobile posto in Pescia(PT) alla [OSCURATO:SOCIETA], che conseguiva l’immediata disponibilità dell’unitàimmobiliare e, con sentenza del 12/11/2023 veniva posta in liquidazionegiudiziale, proponeva, a seguito dello scioglimento dal contratto ex art.172CCII, domanda di ammissione al passivo, in collocazione privilegiata exart.2752 c.c., dei seguenti crediti: i) € 27.447,83 per rimborso IMU per glianni 2021, 2022, 2023 e 2024 ; ii) € 180.894,47, per rimborso Tari al31.12.2021; iii) € 600,00 per rimborso TASI; iv) in chirografo, € 177.500per indennità di occupazione dell’immobile dal mese di dicembre 2017 almese di novembre 2023 pari a 71 mensilità per € 2.500 determinatodall’art. 5 del contratto preliminare; v) in prededuzione, € 20.000 a titolodi indennità di occupazione, maturata a partire dal mese di novembre2023 oltre a quella maturanda successivamente sino al rilasciodell’immobile.1.1.La ricorrente dava atto che [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato, in esecuzionedel contratto preliminare, la complessiva somma di € 182.500, a titolo dicaparra e di acconto prezzo, somma che la creditrice chiedeva che fosseposta in compensazione con il proprio credito.2 [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda relativa al rimborso dellaTARI, limitatamente ad € 67.983,54 per gli anni 2017-2021, a titolo diimposta dovuta, senza sanzioni ed interessi e compensava la sommaammessa con il controcredito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] per la restituzionedella caparra e degli acconti sul corrispettivo della vendita dell’immobile (€182.500,00).Numero registro generale 12132/2025Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 23725/2026Data pubblicazione 21/07/20263 Il Tribunale di Pistoia rigettava l’opposizione allo stato passivo propostada [OSCURATO:PERSONA] spa.3.1 Rilevava il Collegio che l’art. 172 c. 4 CCII prevede che in caso discioglimento del vincolo da parte della Curatela « il contraente ha diritto difar valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente almancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno»;ciò nell’ottica di una limitazione del credito nei confronti della liquidazionegiudiziale alle sole conseguenze dirette della decisione di scioglimento dalvincolo.3.2 Riteneva il Collegio nuovo e, pertanto inammissibile, il conteggiodell’IMU, mentre, quanto alla TARI, osservava che la ricorrente era stataammessa al passivo per le somme dovute a quel titolo secondo un calcoloestrapolato dal documento prodotto nel giudizio di ammissione, e che nonerano dovute le sanzioni e gli interessi in quanto correlate ai ritardi dellaproprietaria la aveva omesso di presentare la modifica dell’intestazionedella partita TARI.4 [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a quattro motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1591c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per avere il Tribunaleescluso la sussistenza del credito vantato dalla ricorrente a titolo diindennità di occupazione sulla base dell’erronea convinzione che il titololegittimante il possesso dell’immobile, ancorché venuto meno per volontàdel curatore, in assenza di restituzione dell’immobile escludesse per ilperiodo successivo alla comunicazione del liquidatore, ogni tipo dirisarcimento.Numero registro generale 12132/2025Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 23725/2026Data pubblicazione 21/07/2026La ricorrente precisa che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto ildiritto al pagamento dell’indennità fino alla effettiva restituzionedell’immobile ma non era stato in grado di quantificarlo e, pertanto, ilTribunale, in sede di opposizione, avrebbe potuto e dovuto determinarel’indennità di occupazione, se del caso anche mediante il parametro delcanone locativo di mercato che ben poteva essere estrapolato dai valoriOMI.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 172,comma 4, CCII, in relazione all’art 360 comma 1 n. 3, c.p.c. per avere ilTribunale erroneamente ritenuto che l’esimente dal risarcimento del dannoprevista dall’art. 172 comma 4 CCII fosse applicabile anche nel caso in cuiil curatore, scioltosi dal contratto, non restituisca l’immobile all’aventediritto.3 Il terzo motivo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1 n. 5, c.p.c., costituito dall’occupazione da parte di terzidell’immobile dopo la data di comunicazione di non voler subentrare nelcontratto.4 Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 207CCII, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per avere il Tribunaleritenuto che il conteggio relativo all’IMU, depositato unitamente al ricorsoex art. 207 CCII, costituisse un novum e, quindi, il versamento in atti deldocumento fosse inammissibile. La produzione dei conteggi dell’IMU conl’atto di opposizione si era resa necessaria proprio perché il GiudiceDelegato aveva ritenuto non provata la sua quantificazione e l’opponenteben poteva nel giudizio ex art. 206 CCII allo stato passivo indicare nuovidi mezzi di prova ed avvalersi di documenti.5 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 641e 642 l. 147/2013; 70, comma 1, d.lvo 507/93, in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c : la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia erratoNumero registro generale 12132/2025Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 23725/2026Data pubblicazione 21/07/2026nell’escludere gli interessi e le sanzioni della TARI sul presupposto cheavrebbe dovuto essere [OSCURATO:PERSONA] spa a presentare la modificadell’intestazione della partita TARI quando invece tale obbligo gravavasulla [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di detentrice dell’area produttrice dei rifiuti.6 Il primo, secondo e terzo motivo, suscettibili di esame congiunto inquanto investono il capo del decreto che non ha ammesso il credito daindennità di occupazione, sono fondati.6.1 È vero quanto afferma il Tribunale che l’esercizio da parte del curatoredel potere di scioglimento dal contratto non determina alcunaconseguenza di ordine risarcitorio, in quanto si è al cospetto di una attivitàlegittimamente dispiegata dall’organo della procedura.6.2 Tuttavia la pretesa del creditore riguardava il risarcimento del dannoconseguente alla protrazione del godimento da parte del fallimento dopoche il curatore aveva manifestato la volontà di risoluzione contrattopreliminare ed in effetti lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella fase diaccertamento dello stato passivo aveva dato atto che l’occupazione sinetitulo dell’immobile da parte della procedura si era protratta dal 21.10.24(data in cui la procedura aveva comunicato la sua volontà di nonsubentrare nel contratto) fino alla data di effettivo rilascio, che non eraancora intervenuto. Dopodiché il g.d. aveva rilevato che in assenza dicriteri certi non potevasi determinare in via equitativa la quantificazionedella detta indennità.6.3 Il riferimento del Tribunale alla presenza di un valido titolo dioccupazione dell’immobile da parte della società poi fallita assumepertinenza solo per escludere le richieste di indennità anteriori alloscioglimento del contratto ma non per quelle calibrate sulle maturazionisuccessive.7 Il quarto motivo è fondato.7.1 Si osserva al riguardo che il procedimento di opposizione allo statopassivo, come regolato dall’art. 207, comma 2 lett.d), CCII (che sul puntoNumero registro generale 12132/2025Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 23725/2026Data pubblicazione 21/07/2026non si discosta da quanto era previsto dall’art. 99 l.f.), prevede chel’opponente possa indicare nel ricorso i mezzi di prova e i documenti delquale egli intende avvalersi; tale previsione conferma che il giudizio diopposizione allo stato passivo non è un giudizio di appello, anche se hanatura impugnatoria.7.2 Risulta dunque di tutta evidenza l’errore in cui è incorso il Tribunalenell’affermare che « il conteggio proposto (solo) in questa sederappresenta un inammissibile novum dal momento che il procedimento diopposizione allo stato passivo rappresenta un giudizio di “revisione” delladecisione assunta dagli organi della procedura rispetto al quale nonpossono ritenersi ammissibili nuovi strumenti istruttori».8.Meritevole di accoglimento è anche il quinto motivo.8.1 Mette conto rilevare che dal combinato disposto di cui agli artt. 63,comma 1, e 70, comma 1, d.lvo n. 507/1993 il tributo locale sui rifiuti èdovuto da coloro che occupano o detengono i locali, e coloro che lioccupano e detengono sono tenuti a denunciare l'inizio dell'occupazione odetenzione.8.2 Il Tribunale ha malamente imputato alla proprietaria dell’immobilel’obbligo di denuncia di variazione dell’intestatario quando invece laresponsabilità della mancata denuncia e del ritardo nel pagamento eradella società fallita detentrice dell’immobile.9 In accoglimento del ricorso, l’impugnato decreto va cassato, con rinviodella causa al Tribunale di Pistoia, in diversa composizione, per un nuovoesame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa alTribunale di Pistoia, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Numero registro generale 12132/2025Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 23725/2026Data pubblicazione 21/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.Il Presidente