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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09631/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso34608/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domic. in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difesounitamente agli avv.ti Giorgio C. Riva e [OSCURATO:PERSONA] , con procura speciale a margine del ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappres. p.t. - istituto incorporante la Cassa di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] con atto di fusione del 10.7.18-elett.te domic . [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres entata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],con procura speciale in atti; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 581/2018 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 25/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, propose opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Gorizia - su ricorso della Cassa di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]- aveva ing iunto alla società il pagamento in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 3.388.396,71, e al Corsi della somma di euro 2.462.470,04, nella veste di garante, eccependo che non era stata conclusa alcuna garanzia fideiussoria poiché in calce alla scrittura del 9.3.10-con la quale il Corsi si era impegnato in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del finanziamento concesso alla suddettasocietà, a conferire i mezzi finanziari per onorare l’ammortamento del finanziamento-era stato apposto il timbro della società con la sua firma, sicché quest’ultima non avrebbe potuto essere considerata come assunzione di garanzia personale, bensì quale sottoscrizione riferibile alla sola società di cui era legale rappresentante.

In particolare, il Corsi deduceva di non essersi reso conto di aver firmato una fideiussione, poichéla firma non era stata apposta sul modulo dell’istituto bancario, con le dovute informative,e di essere stato dunque ingannato dal funzionario della banca il quale, al momento della firma, non gli aveva fatto presente che si trattava di una garanzia, peraltro mescolata al carteggio consegnatogli, inganno desumibile dall’aver apposto la sottoscrizione in calce al timbro della società.Il giudizio d’opposizione promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] spavenne estinto a seguito dell’apertura de lla procedura di concordato preventivo.

Con sentenza dell’1.2.17, il Tribunale di Gorizia, accolse l’opposizione, revocando il decreto opposto nella parte concernente l’ingiunzione di pagamento al Corsi quale garante della suddetta società, previa pronuncia di annullamento della suddetta scrittura privatadel 9.3.10 per errore essenziale. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la predetta sentenza; si costituì il Corsi.

Con sentenza depositata il 14.10.18, la Corte territoriale accolse l’appello principale e, nel rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo, respinse l’appello incidentale, osservando che: la domanda del Corsi era infondata non sussistendo i presupposti dell’errore essenziale, cioè la rilevanza e la riconoscibilità; il testo firmato era chiaro e leggibile, non suscettibile di interpretazioni diverse (“..il sottoscritto s’impegna a conferire alla Cassa i mezzi finanziari necessari” al fine di estinguere il finanziamento concesso alla società); il Corsi non aveva ben allegato le modalità che lo avrebbero tratto in inganno,a fronte della chiarezza del testo contrattuale, né aveva spiegato le ragioni per le quali la società, destinataria del finanziamento, avrebbe dovuto assumere anche l’obbligazione di garanzia; il documento non risultava scritto su carta intestata alla banca, fatto che, se non effettivamente spiegato, avrebbe dovuto suscitare l’attenzione dell’appellante; il timbro della società era da ritenere irrilevante, essendo decisiva la firma del soggetto obbligato indicato nel documento quale garante della società; né emergevano ragioni per le quali la banca avrebbe dovuto ritenere che il Corsi fosse incorso in un errore essenziale; era infondata anche la domanda subordinata di accertamento dell’esatto importo dovuto dall’appellante il quale aveva sostenuto che la banca, avendoprodotto a sostegno del ricorso monitorio il saldaconto, non aveva invece prodotto in sede d’opposizione gli estratti-conto periodici.

Al riguardo, la Corte d’appelloha invece affermato che: nel giudizio di primo grado erano stati prodotti tali estratti al 23.4.12 con il calcolo degli interessi di mora successivi alla lettera di revoca degli affidamenti del 28.3.12; era stato altresì prodotto un piano di ammortamento con indicazione delle rate pagate e dei tassi d’interesse applicati fino alla data di presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo; non erano contestabili gli interessi maturati e richiesti per il contratto risolto dalla banca al tasso pattuito. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, cc, nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, per aver la Corte d’appello deciso sulla sola base dell’interpretazione letterale della scrittura del 2010, senza collocarla nella situazione in cui essa era stata firmata e fatta timbrare dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ed omettendo dunque di applicare gli altri canoni ermeneutici in ordine al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore al contratto.

Il ricorrente si duole in sostanza che: la sua reale volontà non era stata quella di stipulare una fideiussione, ma di assumere un’obbligazione della società di cui era il legale rappresentante come res o evidente dal timbro apposto sulla scrittura in corrispondenza della sua sottoscrizione; la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il Corsi non aveva mai rilasciato fideiussioni, non emerse neppure dall’estratto della Centrale-Rischi interbancaria; come rilevato dal Tribunale, la comunicazione della concessione del finanziamento non era subordinata al rilascio di garanzie; con l’uso dell’ordinariadiligenza da parte della banca non si sarebbe verificato l’errore in questione.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, nonché illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento del credito fatto valere dalla banca, per aver la Corte d’appello ritenuto raggiunta tale prova sulla base del saldaconto ex art. 50 Tub, sebbene la banca non avesseprodotto gli estratti-conto relativi all’intero periodo del rapporto di finanziamento; al riguardo, ilricorrente si duole che la Corte d’appello abbia affermato invece che la banca aveva prodotto gli estratti-conto al 23.4.12 e il piano di ammortamento, anziché un mero estratto contabile costituito da due fogli riepilogativi, privi di data, peraltro formato dopo la costituzione della banca nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1458 e 1224, c.c., nonché illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al calcolo degli interessi di mora con riferimento al contratto risolto.

In particolare, i l ricorrente si duole che la Corte territorialeabbia ritenuto dovuti gli interessi moratori sull’importo da restituirsi a fronte dell’intervenuta risoluzione- per espressa dichiarazione della banca-ad un tasso pari a quello contrattualmente pattuito, se superiore a quello legale, considerando il disposto dell’art. 1458 cc circa la non retroattività degli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e tenuto conto che gli interessi moratori al tasso contrattuale non erano comunque applicabili al fideiussore.

Il primo motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/21; n. 27136/17).

Nel caso concreto, il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia effettuato un’interpretazione esclusivamente letterale della scrittura privata della fideiussione, omettendo l’interpretazione basata sul comportamento complessivo della parti, anche successivo alla stipula contrattuale; in particolare, il ricorrente assume di essere stato tratto in errore dal funzionario della banca che gli aveva sottoposto il modulo contrattuale, senza chiarirgli il contenuto, avendo sottoscritto il contratto apponendo il timbro societario, convinto di stipulare una fideiussione in nome e per conto della società, come accaduto in precedenza.

Al riguardo, la Corte d’appello ha ritenutoche il testo contrattuale fosse chiaro e non suscettibile di diverse valenze interpretative, nel senso che esso contemplava senza dubbio l’obbligazione assunta in proprio dal Corsi al fine di garantire le obbligazioni della società di cui era amministratore.

Invero, il ricorrente non esplicita in maniera plausibile le ragioni per le quali i vari fatti esposti potessero elidere il dato letterale; al riguardo, va osservato che, in tema d’interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass., n. 34795/21; n. 2173/22).

Ora, nella fattispecie, l’elemento letterale assume un rilievo fondamentale nel senso che gli altri criteri interpretativi non conducono ad una conclusione difforme da quella giustificata dal dato letterale;conferma tale assunto la circostanza che il testo contrattuale in questione, datato 9.3.10, riferisce l’obbligo di garanzia del Corsi al finanziamento concesso alla società il 5.3.10, per cui la tesi del ricorrente, secondo la quale egli avrebbe invece stipulato un contratto di garanzia nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spaè del tutto implausibile.

Il secondo motivo è inammissibile.

Per quanto riguarda la censura afferente alla pretesa illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione non può non richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, sin dal 2014 (Cass.

SU n. 8053/2014) ha chiarito come, a seguito della riforma dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Né la censura può essere interpretata come deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Invero, il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia affermato che la banca avesse provato il credito, fondato sul rapporto di finanziamento, mediante produzione degli estratti-conto periodici al 23.4.2012 e il piano di ammortamento sostenendo che, invece, la banca aveva prodotto il solo saldaconto e un mero estratto contabile riepilogativo afferente al suddetto finanziamento.

Si tratta di una doglianza che, se intesa a dedurre un travisamento da parte del giudice dell’appello della produzione documentale della Cassa di Risparmio, avrebbe dovuto costituire piuttosto l’oggetto di una specifica impugnazione per revocazione.

Né può attribuirsi fondamento alla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. rimasta del tutto astratta in quanto il ricorrente ha omessodi esplicita re correttamente le r agioni della critica(cfr. Cass. Civ.

S.U. n. 23745 del 28.10.2020), limitandosi a prospettare in sostanza una diversa interpretazione dei documenti di causa, ovvero lamentando genericamente e inammissibilmente una erronea percezionedegli stessi da parte del giudicante.Il terzo motivo è info ndato, in quanto la norma di cui all’art.1458 cc. contempla, per i contratti ad esecuzione periodica, l’irretroattività alle prestazioni già effettuate, ma non esclude certo la computabilità degli interessi moratori secondo il tasso convenuto (perpetuatio obligationis ).

Invero, a i sensi dell'art.1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente.

Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (Cass., n. 6911/18).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 14.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso34608/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domic. in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difesounitamente agli avv.ti Giorgio C. Riva e [OSCURATO:PERSONA] , con procura speciale a margine del ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappres. p.t. - istituto incorporante la Cassa di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] con atto di fusione del 10.7.18-elett.te domic . [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres entata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],con procura speciale in atti; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 581/2018 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 25/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, propose opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Gorizia - su ricorso della Cassa di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]- aveva ing iunto alla società il pagamento in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 3.388.396,71, e al Corsi della somma di euro 2.462.470,04, nella veste di garante, eccependo che non era stata conclusa alcuna garanzia fideiussoria poiché in calce alla scrittura del 9.3.10-con la quale il Corsi si era impegnato in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del finanziamento concesso alla suddettasocietà, a conferire i mezzi finanziari per onorare l’ammortamento del finanziamento-era stato apposto il timbro della società con la sua firma, sicché quest’ultima non avrebbe potuto essere considerata come assunzione di garanzia personale, bensì quale sottoscrizione riferibile alla sola società di cui era legale rappresentante. In particolare, il Corsi deduceva di non essersi reso conto di aver firmato una fideiussione, poichéla firma non era stata apposta sul modulo dell’istituto bancario, con le dovute informative,e di essere stato dunque ingannato dal funzionario della banca il quale, al momento della firma, non gli aveva fatto presente che si trattava di una garanzia, peraltro mescolata al carteggio consegnatogli, inganno desumibile dall’aver apposto la sottoscrizione in calce al timbro della società.Il giudizio d’opposizione promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] spavenne estinto a seguito dell’apertura de lla procedura di concordato preventivo. Con sentenza dell’1.2.17, il Tribunale di Gorizia, accolse l’opposizione, revocando il decreto opposto nella parte concernente l’ingiunzione di pagamento al Corsi quale garante della suddetta società, previa pronuncia di annullamento della suddetta scrittura privatadel 9.3.10 per errore essenziale. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la predetta sentenza; si costituì il Corsi. Con sentenza depositata il 14.10.18, la Corte territoriale accolse l’appello principale e, nel rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo, respinse l’appello incidentale, osservando che: la domanda del Corsi era infondata non sussistendo i presupposti dell’errore essenziale, cioè la rilevanza e la riconoscibilità; il testo firmato era chiaro e leggibile, non suscettibile di interpretazioni diverse (“..il sottoscritto s’impegna a conferire alla Cassa i mezzi finanziari necessari” al fine di estinguere il finanziamento concesso alla società); il Corsi non aveva ben allegato le modalità che lo avrebbero tratto in inganno,a fronte della chiarezza del testo contrattuale, né aveva spiegato le ragioni per le quali la società, destinataria del finanziamento, avrebbe dovuto assumere anche l’obbligazione di garanzia; il documento non risultava scritto su carta intestata alla banca, fatto che, se non effettivamente spiegato, avrebbe dovuto suscitare l’attenzione dell’appellante; il timbro della società era da ritenere irrilevante, essendo decisiva la firma del soggetto obbligato indicato nel documento quale garante della società; né emergevano ragioni per le quali la banca avrebbe dovuto ritenere che il Corsi fosse incorso in un errore essenziale; era infondata anche la domanda subordinata di accertamento dell’esatto importo dovuto dall’appellante il quale aveva sostenuto che la banca, avendoprodotto a sostegno del ricorso monitorio il saldaconto, non aveva invece prodotto in sede d’opposizione gli estratti-conto periodici. Al riguardo, la Corte d’appelloha invece affermato che: nel giudizio di primo grado erano stati prodotti tali estratti al 23.4.12 con il calcolo degli interessi di mora successivi alla lettera di revoca degli affidamenti del 28.3.12; era stato altresì prodotto un piano di ammortamento con indicazione delle rate pagate e dei tassi d’interesse applicati fino alla data di presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo; non erano contestabili gli interessi maturati e richiesti per il contratto risolto dalla banca al tasso pattuito. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, cc, nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, per aver la Corte d’appello deciso sulla sola base dell’interpretazione letterale della scrittura del 2010, senza collocarla nella situazione in cui essa era stata firmata e fatta timbrare dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ed omettendo dunque di applicare gli altri canoni ermeneutici in ordine al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore al contratto. Il ricorrente si duole in sostanza che: la sua reale volontà non era stata quella di stipulare una fideiussione, ma di assumere un’obbligazione della società di cui era il legale rappresentante come res o evidente dal timbro apposto sulla scrittura in corrispondenza della sua sottoscrizione; la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il Corsi non aveva mai rilasciato fideiussioni, non emerse neppure dall’estratto della Centrale-Rischi interbancaria; come rilevato dal Tribunale, la comunicazione della concessione del finanziamento non era subordinata al rilascio di garanzie; con l’uso dell’ordinariadiligenza da parte della banca non si sarebbe verificato l’errore in questione. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, nonché illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento del credito fatto valere dalla banca, per aver la Corte d’appello ritenuto raggiunta tale prova sulla base del saldaconto ex art. 50 Tub, sebbene la banca non avesseprodotto gli estratti-conto relativi all’intero periodo del rapporto di finanziamento; al riguardo, ilricorrente si duole che la Corte d’appello abbia affermato invece che la banca aveva prodotto gli estratti-conto al 23.4.12 e il piano di ammortamento, anziché un mero estratto contabile costituito da due fogli riepilogativi, privi di data, peraltro formato dopo la costituzione della banca nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1458 e 1224, c.c., nonché illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al calcolo degli interessi di mora con riferimento al contratto risolto. In particolare, i l ricorrente si duole che la Corte territorialeabbia ritenuto dovuti gli interessi moratori sull’importo da restituirsi a fronte dell’intervenuta risoluzione- per espressa dichiarazione della banca-ad un tasso pari a quello contrattualmente pattuito, se superiore a quello legale, considerando il disposto dell’art. 1458 cc circa la non retroattività degli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e tenuto conto che gli interessi moratori al tasso contrattuale non erano comunque applicabili al fideiussore. Il primo motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/21; n. 27136/17). Nel caso concreto, il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia effettuato un’interpretazione esclusivamente letterale della scrittura privata della fideiussione, omettendo l’interpretazione basata sul comportamento complessivo della parti, anche successivo alla stipula contrattuale; in particolare, il ricorrente assume di essere stato tratto in errore dal funzionario della banca che gli aveva sottoposto il modulo contrattuale, senza chiarirgli il contenuto, avendo sottoscritto il contratto apponendo il timbro societario, convinto di stipulare una fideiussione in nome e per conto della società, come accaduto in precedenza. Al riguardo, la Corte d’appello ha ritenutoche il testo contrattuale fosse chiaro e non suscettibile di diverse valenze interpretative, nel senso che esso contemplava senza dubbio l’obbligazione assunta in proprio dal Corsi al fine di garantire le obbligazioni della società di cui era amministratore. Invero, il ricorrente non esplicita in maniera plausibile le ragioni per le quali i vari fatti esposti potessero elidere il dato letterale; al riguardo, va osservato che, in tema d’interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass., n. 34795/21; n. 2173/22). Ora, nella fattispecie, l’elemento letterale assume un rilievo fondamentale nel senso che gli altri criteri interpretativi non conducono ad una conclusione difforme da quella giustificata dal dato letterale;conferma tale assunto la circostanza che il testo contrattuale in questione, datato 9.3.10, riferisce l’obbligo di garanzia del Corsi al finanziamento concesso alla società il 5.3.10, per cui la tesi del ricorrente, secondo la quale egli avrebbe invece stipulato un contratto di garanzia nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spaè del tutto implausibile. Il secondo motivo è inammissibile. Per quanto riguarda la censura afferente alla pretesa illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione non può non richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, sin dal 2014 (Cass. SU n. 8053/2014) ha chiarito come, a seguito della riforma dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Né la censura può essere interpretata come deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti. Invero, il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia affermato che la banca avesse provato il credito, fondato sul rapporto di finanziamento, mediante produzione degli estratti-conto periodici al 23.4.2012 e il piano di ammortamento sostenendo che, invece, la banca aveva prodotto il solo saldaconto e un mero estratto contabile riepilogativo afferente al suddetto finanziamento. Si tratta di una doglianza che, se intesa a dedurre un travisamento da parte del giudice dell’appello della produzione documentale della Cassa di Risparmio, avrebbe dovuto costituire piuttosto l’oggetto di una specifica impugnazione per revocazione. Né può attribuirsi fondamento alla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. rimasta del tutto astratta in quanto il ricorrente ha omessodi esplicita re correttamente le r agioni della critica(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 23745 del 28.10.2020), limitandosi a prospettare in sostanza una diversa interpretazione dei documenti di causa, ovvero lamentando genericamente e inammissibilmente una erronea percezionedegli stessi da parte del giudicante.Il terzo motivo è info ndato, in quanto la norma di cui all’art.1458 cc. contempla, per i contratti ad esecuzione periodica, l’irretroattività alle prestazioni già effettuate, ma non esclude certo la computabilità degli interessi moratori secondo il tasso convenuto (perpetuatio obligationis ). Invero, a i sensi dell'art.1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (Cass., n. 6911/18). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 14.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v
Decreto Cassazione n. 09631/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris