CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a FOGGIA il 08/07/2003 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 2111/26 Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito ala applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed alla determinazione della pena, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sul punto; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.M4/11Pib 2