CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 16038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI. FATTO 1.La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] (già dipendente dell’Università degli Studi dell’Insubria inquadrata nella categoria B, posizione economica B3, e transitat a all’Agenzia per mobilità intercompartimentale) aveva dichiarato il suo diritto all’inquadramento nell’Area IIposizione economica F 3. 2. La Corte territoriale ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 il dipendente trasferito per mobilità volontaria ha diritto all’inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nell’amministrazione di provenienza, secondo cui il trasferimento è disposto nei limiti dei posti vacanti con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le Amministrazioni di provenienza. 3. Il giudice di appello ha inoltre applicato i principi secondo cui la nozione di trattamento retributivo è distinta da quella di posizione economica, e secondo cui l’art. 5, e la relativa tabella del DPCM n. 466/2000, pur non direttamente applicabili in quanto disciplinano i trasferimenti del personale delle Amministrazioni statali in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, sono utilizzabili come parametro di riferimento interpretativo. 4. Ha evidenziato che l’appellata proviene dal [OSCURATO:PERSONA] con la posizione B3, in applicazione del sistema di classificazione adottato con il CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha ricompreso nella categoria B le ex qualifiche di IV e V livello, mentre il CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 ha previsto nel nuovo sistema di classificazione del personale le aree di inquadramento ed ha assegnato all’area B gli ex livelli da IV a VI e con la allegata tabella B di trasposizione automatica nel sistema di classificazione ha fissato nell’Area B le nuove posizioni economiche da B1 a B3. 5. Ha aggiunto che secondo l’art. 17 del CCNL personale [OSCURATO:PERSONA] del 2004 nell’Area II sono comprese le ex posizioni B1, B2 e B3 e nella relativa tabella B di trasposizione automatica nel sistema di classificazione proprio, ha ricompreso nell’Area II le posizioni eonomiche da F1 a F4, ivi trasponendo le ex posizioni economiche del precedente sistema classificatorio da B1 a B3S, con simmetrica corrispondenza. 6. Alla luce delle richiamate norme convenzionali, ha condiviso le statuizioni del primo giudice, che ha disposto l’inquadramento nell’Area II posizione F3 in quanto corrispondente alla posizione ex B3 del [OSCURATO:PERSONA] di provenienza dell’appellata ed ha rilevato che l’inquadramento nell’Area II posizione F2 adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contrasta con l’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001. 7. A fronte della corretta interpretazione dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 fornita dalla sentenza impugnata, ha ritenuto assorbito e comunque infondato il secondo motivo di appello. 8. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 d. lgs. n. 165/2001, dell’art. 5 del DPCM n. 466/2000 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato e determinato la corrispondenza tra la qualifica posseduta e quella attribuita presso l’Amministrazione di destinazione.Argomenta che l’equiparazione meramente tabellare non è conforme ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto si pone in contrasto con l’autonomia gestionale dell’Amministrazione di destinazione e con i principi di equiparazione nelle mansioni e nella retribuzione. 2. Con il secondo motivo, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, degli artt. 1406 e 1372 cod. civ., nonché dell’art. 52, comma 1, d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 17 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato astratte tabelle di corrispondenza ai fini dell’inquadramento della lavoratrice, senza effettuare alcuna valutazione in concreto delle mansioni svolte presso l’ente di provenienza, in rapporto ai profili professionali previsti per l’ente di destinazione. Lamenta che la Corte territorialeha applicato dapprima la tabella contenuta nel CCNL [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’inquadramento che sarebbe spettato alla ricorrente nel CCNL [OSCURATO:PERSONA], e successivamente la tabella allegata al CCNL [OSCURATO:PERSONA]. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza di un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile alle ipotesi di cessione del contratto si deve procedere all’inquadramento del lavoratore sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell’ambito della precedente fase del rapporto e dell’individuazione della posizione ad essa maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’Amministrazione di destinazione, evidenziando che la relativa valutazione, da effettuarsi in concreto, non è condizionata da alcun tipo di atto amministrativo riguardante la corrispondenza di profili e mansioni tra Amministrazioni. Considerato che ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, evidenzia la correttezza dell’inquadramento della lavoratrice nella seconda area funzionale, all’esito del confronto tra le declaratorie contenute nel CCNL [OSCURATO:PERSONA] e nel CCNL di provenienza.Aggiunge che le posizioni economiche o fasce retributive sono esplicative di una graduazione di livelli economici (trattamenti fondamentali) che possono essere acquisiti per progressione nell’ambito di un’area giuridico-funzionale nella quale si collocano mansioni equivalenti; sostiene la correttezza dell’inquadramento effettuato dall’Agenzia, in assenza di tabelle di comparazione applicabili al caso di specie, ed in presenza di vincoli operativi di prassi. Richiama la nota n. 22705 del 5.4.2011 del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’individuazione della fascia economica di corrispondenza deve avvenire prescindendo da criteri nominalistici, confrontando il valore del trattamento stipendiale previsto dai CCNL per le posizioni di appartenenza e di destinazione ed evitando che dall’inquadramento consegua la confluenza in una fascia superiore ovvero un differenziale positivo sul trattamento stipendiale per effetto del passaggio in mobilità, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione del contratto comporta l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni ad personamattribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito e riassorbibili. Evidenzia che la resistente ha sottoscritto un contratto di lavoro individuale con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, così riconoscendo l’applicabilità della suddetta normativa alla propria posizione lavorativa. 3. Come ritenuto in una fattispecie analoga, i l ricorso è inammissibile, in quanto le censure, volte a stigmatizzare il riconoscimento del superiore inquadramento sulla base del riferimento alla tabella di equiparazione posta dal DPCM n. 446/2000 a prescindere dalla considerazione della posizione in concreto rivestita dalla lavoratrice presso l’Amministrazione di provenienza , nonché l’applicazione della tabella contenuta nel CCNL [OSCURATO:PERSONA], in realtà non si misurano con la ratio decidendi. La sentenza impugnata ha infatti assunto a riferimento la tabella B di trasposizione automatica del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e la tabella B di trasposizione automatica del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2004. Questa Corte ha ribadito che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (v. Cass. n. 5117/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata). 4. Ilricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 6.Non sussistono le condizioni processuali richieste dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. SU n. 4315/2020; Cass. n. 24286/2022). PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per compensi