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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23135/2026

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x lege dall' [OSCURATO:PERSONA]controLa.

Gu.

Ra. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.4147/2020 depositata il 22/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/20261.

Con ricorso notificato in data 30.05.2017 la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. impugnavainnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno l’avviso diaccertamento con cui l’Ufficio comunicava una nuova determinazione diclassamento e rendita catastale su immobile di proprietà della societàricorrente sito nel comune di Praiano (SA).Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 656/2018depositata il 22.02.2018 di parziale accoglimento del ricorso, che venivaritenuto parzialmente fondato, accertando il seguente classamento, cat.A/2 Cl. 9, vani 15,5 R.C. € 5.523,51.2.

L’appello proposto dalla società contribuente veniva definito consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania –sezione staccata di Salerno, con la quale veniva accolto il ricorso,ritenendo nullo l’avviso di accertamento, con condanna alle spese di lite.3.

Avverso la pronuncia n. 4147/2020 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno,pronunziata in data 18.09.2022, depositata il giorno 22 settembre 2020 enon notificata, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unicomotivo di ricorso, illustrato con memoria.4.

La società contribuente si è costituita in giudizio depositandocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.; artt. 112 e 132, comma 1, n.4 c.p.c.; art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito in L. 75 del 1993, e art.3, comma 1, del D.M. n. 701 del 1994 dell’art. 7, L. 27 luglio 2000, n.212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”.1.1 Con tale mezzo di impugnazione, l’ufficio ricorrente censura lasentenza impugnata che avrebbe “violato o, comunque, falsamenteapplicato i principi generali, dettati dal Legislatore in ordine allaNumero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/2026motivazione degli atti in materia catastale, laddove ha ritenuto che l’attoimpugnato fosse assolutamente carente sotto il profilo della motivazione”.2.

Il ricorso è fondato.Mette conto evidenziare che in tema di classamento di immobili,l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd.

DOCFA sidistingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensidell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso,trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivida una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nelsecondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate intermini di congruità al fine di mutare il classamento precedentementeevidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (cfr.Cass. n. 24667/2022; Cass n. 30166 del 20/11/2019).Invero nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativadel contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazionedel relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra larendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez.Numero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/20266^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n.12777; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018).E’ stato affermato inoltre che il giudice del merito, dovendo verificare se lacategoria, la classe e la rendita attribuite all'immobile risultino adeguatesecondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre taleprova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dalcontribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto acarico dell'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., 20 giugno2013, n. 15495; Cass., 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., 18 maggio 2021,n. 13341; Cass., Sez. 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. Trib., 10maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2024, n. 16569;Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29811).Diversamente ragionando, si incorre in una palese confusione tra la“motivazione” dell’avviso di accertamento (oggetto di censura ab origine),che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementidi fatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova” dellapretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita aldocumento, quale mezzo da far valere nel processo.

Questa distinzione trapiano della motivazione e piano della prova trova conferma normativanell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testonovellato dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n.219), che, mentre richiede l’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce,sempre che non sia già stato portato a conoscenza dall’interessato ol’avviso ne riproduca il contenuto essenziale, prevede soltanto l’indicazionedei mezzi di prova, che potranno essere prodotti o acquisiti nell’eventualeprocesso a seguito dell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini:Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8016).2.1 Orbene, venendo al caso di specie, questo Collegio rileva che i giudiciregionali non si sono conformati all’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che in caso di classamento a seguito diNumero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/2026procedura mediante docfa non richiede un onere motivazionale rafforzato,dovendosi privilegiare la natura fortemente partecipativa e quindil’iniziativa assunta dal contribuente e limitandosi dunque il cd.contraddittorio tecnico alla diversa valutazione degli elementi di fatto cheimpone una motivazione più articolata e pregnante.Invero, sembra che l’erroneo percorso argomentativo compendiato nellasentenza impugnata sia inficiato dallo stesso inquadramento giuridico chefanno i giudici regionali nella parte motiva in cui si cita l’orientamentodella Cassazione in tema di revisione del classamento di immobili urbaniche postula un profilo motivazionale dell’atto decisamente più analitico.Al contrario, nella specie la società si è attivata con procedura docfaproponendo la propria rendita alla quale è seguito l’atto di rettificadell’Ufficio che non si è discostato dagli elementi di fatto addotti dallacontribuente e ciò è sufficiente per ritenere congruo l’avviso diaccertamento.Come è stato correttamente evidenziato dalla difesa erariale, l’attopropositivo di rendita e classamento è un atto di natura tecnica in cui laparte deve descrivere l’unità immobiliare di riferimento per consentireall’ufficio accertatore di esercitare i poteri di controllo e rettifica in bancadati.Ritenere che l’atto fosse affetto da nullità poiché non avrebbe proceduto“ad effettuare una reale stima diretta che non può prescindere da unadescrizione esaustiva e dettagliata dell’immobile e non può limitarsi,come nel caso de quo, ad un’indicazione della categoria, dell’ubicazione edella metratura” non si conforma all’orientamento testè riportato di questaCorte che ritiene “alleggerito” l’onere motivazionale in ragione delcarattere partecipativo della procedura Docfa, la cui iniziativa di propostadei dati è rimessa al contribuente ed il potere di rettifica dell’ufficio puòessere esercitato con la semplice indicazione di una categoria e di unclassamento difforme ove i dati tecnici proposti dalla parte risultanoNumero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/2026rispettati, senza addivenire ad alcuna “reale stima diretta” come pretesonella sentenza impugnata.Soltanto laddove i giudici regionali avessero riscontrato una difformitàdegli elementi di fatto a base della docfa rispetto a quelli oggetto direttifica da parte dell’ufficio si poteva ritenere non soddisfatto l’oneremotivazionale da parte dell’amministrazione, ma di tale argomentazionenon vi è traccia nella pronuncia gravata.Ne discende che in accoglimento del motivo di gravame, la sentenza deveessere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di II grado della Campaniache in altra composizione procederà a nuovo esame nonché allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania che in diversa composizioneprovvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
x lege dall' [OSCURATO:PERSONA]controLa. Gu. Ra. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.4147/2020 depositata il 22/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/20261. Con ricorso notificato in data 30.05.2017 la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. impugnavainnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno l’avviso diaccertamento con cui l’Ufficio comunicava una nuova determinazione diclassamento e rendita catastale su immobile di proprietà della societàricorrente sito nel comune di Praiano (SA).Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 656/2018depositata il 22.02.2018 di parziale accoglimento del ricorso, che venivaritenuto parzialmente fondato, accertando il seguente classamento, cat.A/2 Cl. 9, vani 15,5 R.C. € 5.523,51.2. L’appello proposto dalla società contribuente veniva definito consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania –sezione staccata di Salerno, con la quale veniva accolto il ricorso,ritenendo nullo l’avviso di accertamento, con condanna alle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 4147/2020 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno,pronunziata in data 18.09.2022, depositata il giorno 22 settembre 2020 enon notificata, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unicomotivo di ricorso, illustrato con memoria.4. La società contribuente si è costituita in giudizio depositandocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.; artt. 112 e 132, comma 1, n.4 c.p.c.; art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito in L. 75 del 1993, e art.3, comma 1, del D.M. n. 701 del 1994 dell’art. 7, L. 27 luglio 2000, n.212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”.1.1 Con tale mezzo di impugnazione, l’ufficio ricorrente censura lasentenza impugnata che avrebbe “violato o, comunque, falsamenteapplicato i principi generali, dettati dal Legislatore in ordine allaNumero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/2026motivazione degli atti in materia catastale, laddove ha ritenuto che l’attoimpugnato fosse assolutamente carente sotto il profilo della motivazione”.2. Il ricorso è fondato.Mette conto evidenziare che in tema di classamento di immobili,l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA sidistingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensidell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso,trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivida una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nelsecondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate intermini di congruità al fine di mutare il classamento precedentementeevidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (cfr.Cass. n. 24667/2022; Cass n. 30166 del 20/11/2019).Invero nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativadel contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazionedel relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra larendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez.Numero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/20266^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n.12777; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018).E’ stato affermato inoltre che il giudice del merito, dovendo verificare se lacategoria, la classe e la rendita attribuite all'immobile risultino adeguatesecondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre taleprova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dalcontribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto acarico dell'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., 20 giugno2013, n. 15495; Cass., 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., 18 maggio 2021,n. 13341; Cass., Sez. 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. Trib., 10maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2024, n. 16569;Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29811).Diversamente ragionando, si incorre in una palese confusione tra la“motivazione” dell’avviso di accertamento (oggetto di censura ab origine),che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementidi fatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova” dellapretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita aldocumento, quale mezzo da far valere nel processo. Questa distinzione trapiano della motivazione e piano della prova trova conferma normativanell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testonovellato dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n.219), che, mentre richiede l’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce,sempre che non sia già stato portato a conoscenza dall’interessato ol’avviso ne riproduca il contenuto essenziale, prevede soltanto l’indicazionedei mezzi di prova, che potranno essere prodotti o acquisiti nell’eventualeprocesso a seguito dell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini:Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8016).2.1 Orbene, venendo al caso di specie, questo Collegio rileva che i giudiciregionali non si sono conformati all’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che in caso di classamento a seguito diNumero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/2026procedura mediante docfa non richiede un onere motivazionale rafforzato,dovendosi privilegiare la natura fortemente partecipativa e quindil’iniziativa assunta dal contribuente e limitandosi dunque il cd.contraddittorio tecnico alla diversa valutazione degli elementi di fatto cheimpone una motivazione più articolata e pregnante.Invero, sembra che l’erroneo percorso argomentativo compendiato nellasentenza impugnata sia inficiato dallo stesso inquadramento giuridico chefanno i giudici regionali nella parte motiva in cui si cita l’orientamentodella Cassazione in tema di revisione del classamento di immobili urbaniche postula un profilo motivazionale dell’atto decisamente più analitico.Al contrario, nella specie la società si è attivata con procedura docfaproponendo la propria rendita alla quale è seguito l’atto di rettificadell’Ufficio che non si è discostato dagli elementi di fatto addotti dallacontribuente e ciò è sufficiente per ritenere congruo l’avviso diaccertamento.Come è stato correttamente evidenziato dalla difesa erariale, l’attopropositivo di rendita e classamento è un atto di natura tecnica in cui laparte deve descrivere l’unità immobiliare di riferimento per consentireall’ufficio accertatore di esercitare i poteri di controllo e rettifica in bancadati.Ritenere che l’atto fosse affetto da nullità poiché non avrebbe proceduto“ad effettuare una reale stima diretta che non può prescindere da unadescrizione esaustiva e dettagliata dell’immobile e non può limitarsi,come nel caso de quo, ad un’indicazione della categoria, dell’ubicazione edella metratura” non si conforma all’orientamento testè riportato di questaCorte che ritiene “alleggerito” l’onere motivazionale in ragione delcarattere partecipativo della procedura Docfa, la cui iniziativa di propostadei dati è rimessa al contribuente ed il potere di rettifica dell’ufficio puòessere esercitato con la semplice indicazione di una categoria e di unclassamento difforme ove i dati tecnici proposti dalla parte risultanoNumero registro generale 7660/2021Numero sezionale 5077/2026Numero di raccolta generale 23135/2026Data pubblicazione 13/07/2026rispettati, senza addivenire ad alcuna “reale stima diretta” come pretesonella sentenza impugnata.Soltanto laddove i giudici regionali avessero riscontrato una difformitàdegli elementi di fatto a base della docfa rispetto a quelli oggetto direttifica da parte dell’ufficio si poteva ritenere non soddisfatto l’oneremotivazionale da parte dell’amministrazione, ma di tale argomentazionenon vi è traccia nella pronuncia gravata.Ne discende che in accoglimento del motivo di gravame, la sentenza deveessere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di II grado della Campaniache in altra composizione procederà a nuovo esame nonché allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania che in diversa composizioneprovvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente
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