CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 37648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33951-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1410/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Bari accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione a precetto proposta dallo stesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite, liquidando in favore di Priore le spese del primo grado di giudizio e compensando tra le parti le spese del secondo grado "al fine di conferire equità ed equilibrio all'esito complessivo della lite, per non gravare ulteriormente sulla posizione del lavoratore, nonché a motivo dell'officiosità della statuizione accessoria che qui si riforma"; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte; Considerato che: Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevando che la compensazione delle spese del grado di appello, disposta sostanzialmente per ragioni di equità, contrasta con i principi di soccombenza e causalità; va premesso che, essendo stata la causa introdotta con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Bari il 16/2/2015, la norma di riferimento è l'art. 92 c. 2 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella dell'art. 134 c. 1 D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella I. 10 novembre 2014 n. 162, Ric. 2019 n. 33951 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- sicché ai fini della compensazione rilevano esclusivamente la sussistenza della soccombenza reciproca e la concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni; nel delineato contesto normativo la compensazione delle spese è, dunque, subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati (Cass. n. 21521 del 20/10/2010); le gravi ed eccezionali ragioni, inoltre, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse, come nella specie, con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 14411 del 14/07/2016); la Corte di merito non si è attenuta agli indicati principi, sicché, in base alle svolte argomentazioni, il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che farà applicazione dei menzionati principi; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella