CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18848/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06-05-2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. DE-PTTE,,\[OSCURATO:PERSONA] C 71), -'1A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2021, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa il 28 maggio 2020 dal Tribunale di Salerno, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SA), al fine di evadere le imposte, pur essendovi obbligato, ometteva di presentare la dichiarazione modello Unico 2012 relativa all'anno di imposta 2011, con un reddito di capitale imponibile accertato nella misura di euro 848.933,00, con conseguente Iva dovuta evasa pari a euro 147.009,00. [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2012. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, Anzalone, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta il mancato accoglimento della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, rilevando che la precedente condanna ritenuta ostativa in realtà doveva considerarsi estinta ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., per cui all'imputato poteva essere riconosciuto il beneficio invocato. Da ultimo, la difesa evidenzia che il reato per cui si procede, commesso il 30 settembre 2012, risulta estinto per prescrizione, essendo questa maturata alla data del 30 settembre 2020, computandosi il relativo termine, dopo la riforma del 2011, in 8 anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, occorre premettere che, nel negare il riconoscimento della sospensione condizionale, la Corte di appello ha rimarcato l'impossibilità di formulare una prognosi positiva sui futuri comportamenti del ricorrente, rimarcando le modalità della condotta e gli ulteriori precedenti a suo carico per condotte omissive in materia previdenziale e di tutela del lavoro. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare immune da censure, ponendosi peraltro in sintonia con la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087), secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. A ciò deve solo aggiungersi che l'affermazione della Corte di appello circa i precedenti penali dell'imputato trova effettivo riscontro nella lettura del certificato del casellario giudiziale di Anzalone, nel quale, a parte una condanna per lesione personale (in relazione alla quale invero era stata già riconosciuta la sospensione condizionale), sono riportati altri due precedenti, uno per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l'altro per violazione delle norme sull'ispettorato del lavoro, per cui il richiamo dei giudici di secondo grado, nell'ottica della valutazione prognostica, alle pregresse condotte omissive dell'imputato in materia previdenziale e di tutela del lavoro appare corretto, oltre che non manifestamente illogico, avuto riguardo alla circostanza che la condotta contestata in questa sede è di natura omissiva, sia pure in materia tributaria. E ciò senza considerare che, comunque, il giudizio prognostico compiuto dalla Corte territoriale non ha formato oggetto di una specifica censura difensiva. Deve pertanto concludersi che, nella parte relativa al diniego della sospensione condizionale della pena invocata dalla difesa, la motivazione della sentenza impugnata non rivela lacune argomentative censurabili in questa sede. 2. Non appare fondata, infine, la richiesta subordinata difensiva volta a sollecitare la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, dovendosi evidenziare sul punto che l'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 2 comma 36 vicies semel lett. I) del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011 (dunque prima dei fatti di causa) prevede che "i termini di prescrizione previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo", per cui la prescrizione del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, punito con pena non superiore a sei anni, si computa in 10 anni (8 anni il termine ordinario, cui va aggiunto l'aumento di un quarto per gli atti interruttivi), con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione per il reato contestato, la cui data di consumazione è indicata nel 30 settembre 2012, non è ancora decorso, maturando il 30 settembre 2022. 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Anzalone deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così