CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 13612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39646/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il PresIdente [OSCURATO:PERSONA] t\i Stefano úte£9-- OS1TATA