Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15468/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 marzo 1971; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 14 maggio 1996; avverso la sentenza n. 409/25 RegSent della Corte di appello di Catanzaro del 7 febbraio 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]', del foro di Crotone, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro ha, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2025, integralmente confermato la sentenza con la quale, in data 7 giugno 2023, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro contestato, riguardante la violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, per avere gli stessi, in concorso fra loro, in qualità di unici associati della onlus denominata Opus, dopo che era stata loro notificato un verbale di constatazione di violazioni fiscali, ceduto, tramite donazione, la proprietà piena di un immobile e la proprietà superficiaria di un altro alla onlus [OSCURATO:PERSONA], della quale i medesimi erano gli unici associati, e li aveva, pertanto condannati alla pena, sospesa limitatamente al solo [OSCURATO:PERSONA], di anni 2 di reclusione.

Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, con un unico atto, i due imputati, assistiti dal comune difensore fiduciario, avendo affidato le proprie lagnanze a 9 motivi di impugnazione.

Con un primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata, lamentandone la inadeguatezza motivazionale, in relazione alla qualifica di atto fraudolento alla donazione da essi disposta ed in relazione alla idoneità della stessa a rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Premesso che l'atto di donazione non era caratterizzato da alcun elemento di artificio, i ricorrenti hanno contestato il fatto che i giudici del merito abbiano fatto derivare la fraudolenza dell'atto dalla sua presunta idoneità a rendere più difficoltosa la attività di riscossione delle imposte da essi dovute; hanno segnalato i ricorrenti il dato, già valorizzato dalla Corte di legittimità, che, laddove l'atto adottato non sia simulato ed abbia, pertanto effettivamente .determinato il trasferimento del bene da un cedente ad un cessionario, solo in quanto esso sia connotato da elementi di artificio o di inganno, ovvero da stratagemmi finalizzati a sottrarre il bene alla esecuzione fiscale esso può integrare gli estremi del reato; hanno aggiunto i ricorrenti che non era in atto, al momento in cui è stata disposta la donazione dei due beni, nessuna procedura di riscossione coattiva fiscale; era stata eseguita solo una verifica fiscale il cui verbale era stato, peraltro, notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche al figlio [OSCURATO:PERSONA]; erra la Corte di appello allorché afferma che i due ricorrenti erano al corrente, al momento della donazione, della esistenza di un accertamento fiscale. 2Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il fatto che, erroneamente, la Corte di appello abbia ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della esistenza di una contestazione tributarla mossa a carico degli imputati.

Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto il vizio di motivazione in relazione sia alla natura fraudolenta della avvenuta donazione sia della sua idoneità a pregiudicare le ragioni creditorie dell'Erario.

La Corte di appello non si è pronunziata sul fatto che associati ad entrambe i sodalizi fossero sempre i due imputati, i quali, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., avrebbero dovuto rispondere sia delle obbligazioni della Opus che di quelle della [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza, peraltro, è priva di valutazione in ordine alla sussistenza e congruità del debito erariale gravante sui ricorrenti; precisano costoro che il trasferimento del bene era strumentale alla costituzione di una garanzia per un prestito bancario che la [OSCURATO:PERSONA] doveva chiedere onde finanziare l'apertura di un centro di riabilitazione fisioterapica gestito dal [OSCURATO:PERSONA].

I successivi motivi di ricorso nn. 4, 5 e 6, ulteriormente suddiviso sub lettera a) e lettera b), congiuntamente illustrati nel ricorso introduttivo del giudizio, riguardano la carenza della sentenza impugnata in punto di dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice; in particolare si ribadisce che non è stata data alcuna dimostrazione della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della esistenza del debito tributario, fattore determinante ai fini della ricorrenza del dolo di evasione fiscale.

Anche i motivi di ricorso nn. 7 ed 8 sono congiuntamente esposti, essi concernono l'omissione da parte della Corte di appello di qualsivoglia indagine in ordine alle conclusioni, i rilievi e le sanzioni indicate nel verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, sebbene la difesa dei ricorrenti avesse eccepito il fatto che lo stesso fosse viziato, essendo indicate in esso delle sanzioni che la natura non lucrativa della Opus avrebbe escluso; a tale proposito la difesa dei ricorrenti aveva sollecitato la riapertura della istruttoria onde assumere prova testimoniale avente ad oggetto il regime fiscale delle onlus, istanza che era stata rigettata sulla base dellcx, errata riflessione sulla finalità meramente esplorativa della istanza istruttoria.

Infine con il motivo n. 9 è stata lamentata la illegittimità della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena inflitta ed alla 3esclusione del beneficio delle attenuanti generiche; in particolare si rilevava che, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sebbene lo stesso sia stato ritenuto meritevole della sospensione condizionale della pena, in suo favore non sia stata considerata, ai fini della concessione delle attenuanti generiche né la giovane età né la condizione di incensuratezza; mentre per il padre [OSCURATO:PERSONA] non è stata adeguatamente motivata né l'irrogazione di una pena sensibilmente superiore al minimo edittale, né la esclusione delle circostanza attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono risultati entrambi inammissibili.

Ritiene il Collegio di potere esaminare congiuntamente i primi sei motivi di ricorso, con i quali è stata censurata, sotto diversi profili, per lo più, peraltro, concernenti la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la stessa sussistenza degli estremi del reato in contestazione.

Si tratta in ciascuna delle ipotesi illustrate di motivi di impugnazione o inammissibili in quanto generici e rivalutativi ovvero inammissibili in quanto manifestamente infondati.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte già ha avuto occasione di rilevare la piena configurabilità del reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 in caso di atti dismissivi compiuti a titolo gratuito aventi ad oggetto beni immobili ovvero beni mobili registrati sebbene suscettibili di espropriazione forzata presso terzi ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ.; infatti il predetto trasferimento, sebbene non rende il bene immune dalla procedura esecutiva civile per espropriazione, rende indubbiamente più difficoltosa l'eventuale azione recuperatoria della Amministrazione tributaria, potendo il terzo cessionario del bene contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta disposizione civilistica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2018, n. 32504, rv 273496).

Quanto al fatto che l'atto dismissivo, sebbene non simulato, fosse preordinato a rendere più difficoltosa la attività di riscossione delle imposte, rileva il Collegio che ciò è stato, in termini di assoluta ragionevolezza, desunto dai giudici del merito, con valutazione che, stante la mancanza di ogni profilo di illogicità, è esente dalla verifica di legittimità operata da questa Corte, dal fatto che lo stesso ha fatto seguito, a pochi mesi di distanza, ad una verifica fiscale operata a carico delle società organizzazione cedente e dalla redazione 4del relativo processo verbale di constatazione e che lo stesso è intervenuto fra soggetti che, al di là della diversa soggettività giuridica, da punto di vista sostanziale facevano capo ai medesimi individui, cioè gli odierni imputati.

Si tratta di fattori che la giurisprudenza di questa Corte ha già in passato ritenuto plausibili indici sintomatici della volontà di rendere in tutto od in parte inefficace la attività recuperatoria della Amministrazione fiscale (in tale senso, infatti, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 settembre 2013, n. 39079, rv 256376), senza che sia necessario ai fini della integrazione del reato in questione, trattandosi di reato di pericolo, che la esecuzione esattoriale sia già in atto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 aprile 2016, n. 13233, rv 266771).

Tale rilievo rende chiaramente insignificante la circostanza che la notificazione del processo verbale di constatazione fosse stata eseguita nei soli confronti solo di [OSCURATO:PERSONA].

Va, d'altra parte considerato che, atteso per un verso lo strettissimo legame parentale che avvince questo ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, la circostanza che i due, e solamente i due, costituiscano la base associativa delle due onlus implicate dalla vicenda, è logicamente da ritenersi che anche il secondo fosse partecipe dell'avvenuta verifica fiscale.

Quanto alla circostanza che il trasferimento immobiliare da una onlus all'altra avesse la finalità non di eludere l'azione recuperatoria fiscale ma di costituire in favore della seconda una solida base patrimoniale che potesse fungere da efficace garanzia per un'operazione di credito bancario che si intendeva realizzare da parte della [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la circostanza non risulta essere stata dedotta in sede di gravame - né tale allegazione emerge dalla documentazione prodotta unitamente al presente ricorso - di tal che non è ravvisabile una omissione motivazionale nella sentenza di appello che di essa non ha dato conto.

Riguardo alla responsabilità dei prevenuti in relazione alla obbligazione tributaria, correttamente i giudici del merito la hanno fatta discendere dalla attività gestoria delle due onlus facenti esclusivamente capo ai due predetti imputati; il fatto che la stessa possa riguardare sia la gestione della onlus Opus che di quella della onlus [OSCURATO:PERSONA], appare fattore del tutto irrilevante, trattandosi, comunque di soggetti fra loro giuridicamente differenti. 5Quanto al vizio connesso alla precisa determinazione dell'ammontare del valore della obbligazione tributaria, oggetto della doglianza con la quale è stata censurata la mancata riapertura della istruttoria in sede di gravame, è sufficiente osservare che non èli giudizio penale il luogo deputato per la effettuazione di tale genere di verifiche, di tal che la richiesta di riapertura dell'istruttoria era del tutto pretestuosa.

Venendo, a questo punto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio irrogato a carico degli imputati, osserva la Corte che i dati valorizzati ai fini della concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], cioè la sua giovane età e la incensuratezza, sono stati non implausibilmente ritenuti recessivi rispetto alla allarmante intensità del dolo dimostrato attraverso la articolazione del disegno criminoso, tale da interessare la costituzione di due organizzazioni apparentemente non lucrative (e pertanto formalmente rivolte al bene) ma in realtà asservite alla commissione dell'illecito per cui è processo; mentre per ciò che attiene alla posizione del padre [OSCURATO:PERSONA], si osserva, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, che nessun elemento di meritevolezza non esaminato dalla Corte del fatto è stato allegato dal ricorrente, mentre per quanto attiene alla entità della sanzione irrogata, essa, essendo stata comunque contenuta entro il medio edittale, non richiedeva, quanto alla motivazione della sua misura, l'utilizzo di formule esplicative particolari, essendo sufficiente il richiamo, operato dalla Corte catanzarese, alla sua corretta congruità rispetto al non lievissimo fatto contestato.

I ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati entrambi inammissibili ed i due ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen.. vanno condannati al pagamento delle spese processuali ed a quello, gravante su ciascuno di essi, di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) (Giovan_,LIBERATI) 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 marzo 1971; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 14 maggio 1996; avverso la sentenza n. 409/25 RegSent della Corte di appello di Catanzaro del 7 febbraio 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]', del foro di Crotone, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro ha, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2025, integralmente confermato la sentenza con la quale, in data 7 giugno 2023, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro contestato, riguardante la violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, per avere gli stessi, in concorso fra loro, in qualità di unici associati della onlus denominata Opus, dopo che era stata loro notificato un verbale di constatazione di violazioni fiscali, ceduto, tramite donazione, la proprietà piena di un immobile e la proprietà superficiaria di un altro alla onlus [OSCURATO:PERSONA], della quale i medesimi erano gli unici associati, e li aveva, pertanto condannati alla pena, sospesa limitatamente al solo [OSCURATO:PERSONA], di anni 2 di reclusione. Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, con un unico atto, i due imputati, assistiti dal comune difensore fiduciario, avendo affidato le proprie lagnanze a 9 motivi di impugnazione. Con un primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata, lamentandone la inadeguatezza motivazionale, in relazione alla qualifica di atto fraudolento alla donazione da essi disposta ed in relazione alla idoneità della stessa a rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Premesso che l'atto di donazione non era caratterizzato da alcun elemento di artificio, i ricorrenti hanno contestato il fatto che i giudici del merito abbiano fatto derivare la fraudolenza dell'atto dalla sua presunta idoneità a rendere più difficoltosa la attività di riscossione delle imposte da essi dovute; hanno segnalato i ricorrenti il dato, già valorizzato dalla Corte di legittimità, che, laddove l'atto adottato non sia simulato ed abbia, pertanto effettivamente .determinato il trasferimento del bene da un cedente ad un cessionario, solo in quanto esso sia connotato da elementi di artificio o di inganno, ovvero da stratagemmi finalizzati a sottrarre il bene alla esecuzione fiscale esso può integrare gli estremi del reato; hanno aggiunto i ricorrenti che non era in atto, al momento in cui è stata disposta la donazione dei due beni, nessuna procedura di riscossione coattiva fiscale; era stata eseguita solo una verifica fiscale il cui verbale era stato, peraltro, notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche al figlio [OSCURATO:PERSONA]; erra la Corte di appello allorché afferma che i due ricorrenti erano al corrente, al momento della donazione, della esistenza di un accertamento fiscale. 2Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il fatto che, erroneamente, la Corte di appello abbia ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della esistenza di una contestazione tributarla mossa a carico degli imputati. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto il vizio di motivazione in relazione sia alla natura fraudolenta della avvenuta donazione sia della sua idoneità a pregiudicare le ragioni creditorie dell'Erario. La Corte di appello non si è pronunziata sul fatto che associati ad entrambe i sodalizi fossero sempre i due imputati, i quali, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., avrebbero dovuto rispondere sia delle obbligazioni della Opus che di quelle della [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, peraltro, è priva di valutazione in ordine alla sussistenza e congruità del debito erariale gravante sui ricorrenti; precisano costoro che il trasferimento del bene era strumentale alla costituzione di una garanzia per un prestito bancario che la [OSCURATO:PERSONA] doveva chiedere onde finanziare l'apertura di un centro di riabilitazione fisioterapica gestito dal [OSCURATO:PERSONA]. I successivi motivi di ricorso nn. 4, 5 e 6, ulteriormente suddiviso sub lettera a) e lettera b), congiuntamente illustrati nel ricorso introduttivo del giudizio, riguardano la carenza della sentenza impugnata in punto di dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice; in particolare si ribadisce che non è stata data alcuna dimostrazione della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della esistenza del debito tributario, fattore determinante ai fini della ricorrenza del dolo di evasione fiscale. Anche i motivi di ricorso nn. 7 ed 8 sono congiuntamente esposti, essi concernono l'omissione da parte della Corte di appello di qualsivoglia indagine in ordine alle conclusioni, i rilievi e le sanzioni indicate nel verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, sebbene la difesa dei ricorrenti avesse eccepito il fatto che lo stesso fosse viziato, essendo indicate in esso delle sanzioni che la natura non lucrativa della Opus avrebbe escluso; a tale proposito la difesa dei ricorrenti aveva sollecitato la riapertura della istruttoria onde assumere prova testimoniale avente ad oggetto il regime fiscale delle onlus, istanza che era stata rigettata sulla base dellcx, errata riflessione sulla finalità meramente esplorativa della istanza istruttoria. Infine con il motivo n. 9 è stata lamentata la illegittimità della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena inflitta ed alla 3esclusione del beneficio delle attenuanti generiche; in particolare si rilevava che, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sebbene lo stesso sia stato ritenuto meritevole della sospensione condizionale della pena, in suo favore non sia stata considerata, ai fini della concessione delle attenuanti generiche né la giovane età né la condizione di incensuratezza; mentre per il padre [OSCURATO:PERSONA] non è stata adeguatamente motivata né l'irrogazione di una pena sensibilmente superiore al minimo edittale, né la esclusione delle circostanza attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono risultati entrambi inammissibili. Ritiene il Collegio di potere esaminare congiuntamente i primi sei motivi di ricorso, con i quali è stata censurata, sotto diversi profili, per lo più, peraltro, concernenti la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la stessa sussistenza degli estremi del reato in contestazione. Si tratta in ciascuna delle ipotesi illustrate di motivi di impugnazione o inammissibili in quanto generici e rivalutativi ovvero inammissibili in quanto manifestamente infondati. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte già ha avuto occasione di rilevare la piena configurabilità del reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 in caso di atti dismissivi compiuti a titolo gratuito aventi ad oggetto beni immobili ovvero beni mobili registrati sebbene suscettibili di espropriazione forzata presso terzi ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ.; infatti il predetto trasferimento, sebbene non rende il bene immune dalla procedura esecutiva civile per espropriazione, rende indubbiamente più difficoltosa l'eventuale azione recuperatoria della Amministrazione tributaria, potendo il terzo cessionario del bene contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta disposizione civilistica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2018, n. 32504, rv 273496). Quanto al fatto che l'atto dismissivo, sebbene non simulato, fosse preordinato a rendere più difficoltosa la attività di riscossione delle imposte, rileva il Collegio che ciò è stato, in termini di assoluta ragionevolezza, desunto dai giudici del merito, con valutazione che, stante la mancanza di ogni profilo di illogicità, è esente dalla verifica di legittimità operata da questa Corte, dal fatto che lo stesso ha fatto seguito, a pochi mesi di distanza, ad una verifica fiscale operata a carico delle società organizzazione cedente e dalla redazione 4del relativo processo verbale di constatazione e che lo stesso è intervenuto fra soggetti che, al di là della diversa soggettività giuridica, da punto di vista sostanziale facevano capo ai medesimi individui, cioè gli odierni imputati. Si tratta di fattori che la giurisprudenza di questa Corte ha già in passato ritenuto plausibili indici sintomatici della volontà di rendere in tutto od in parte inefficace la attività recuperatoria della Amministrazione fiscale (in tale senso, infatti, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 settembre 2013, n. 39079, rv 256376), senza che sia necessario ai fini della integrazione del reato in questione, trattandosi di reato di pericolo, che la esecuzione esattoriale sia già in atto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 aprile 2016, n. 13233, rv 266771). Tale rilievo rende chiaramente insignificante la circostanza che la notificazione del processo verbale di constatazione fosse stata eseguita nei soli confronti solo di [OSCURATO:PERSONA]. Va, d'altra parte considerato che, atteso per un verso lo strettissimo legame parentale che avvince questo ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, la circostanza che i due, e solamente i due, costituiscano la base associativa delle due onlus implicate dalla vicenda, è logicamente da ritenersi che anche il secondo fosse partecipe dell'avvenuta verifica fiscale. Quanto alla circostanza che il trasferimento immobiliare da una onlus all'altra avesse la finalità non di eludere l'azione recuperatoria fiscale ma di costituire in favore della seconda una solida base patrimoniale che potesse fungere da efficace garanzia per un'operazione di credito bancario che si intendeva realizzare da parte della [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la circostanza non risulta essere stata dedotta in sede di gravame - né tale allegazione emerge dalla documentazione prodotta unitamente al presente ricorso - di tal che non è ravvisabile una omissione motivazionale nella sentenza di appello che di essa non ha dato conto. Riguardo alla responsabilità dei prevenuti in relazione alla obbligazione tributaria, correttamente i giudici del merito la hanno fatta discendere dalla attività gestoria delle due onlus facenti esclusivamente capo ai due predetti imputati; il fatto che la stessa possa riguardare sia la gestione della onlus Opus che di quella della onlus [OSCURATO:PERSONA], appare fattore del tutto irrilevante, trattandosi, comunque di soggetti fra loro giuridicamente differenti. 5Quanto al vizio connesso alla precisa determinazione dell'ammontare del valore della obbligazione tributaria, oggetto della doglianza con la quale è stata censurata la mancata riapertura della istruttoria in sede di gravame, è sufficiente osservare che non èli giudizio penale il luogo deputato per la effettuazione di tale genere di verifiche, di tal che la richiesta di riapertura dell'istruttoria era del tutto pretestuosa. Venendo, a questo punto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio irrogato a carico degli imputati, osserva la Corte che i dati valorizzati ai fini della concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], cioè la sua giovane età e la incensuratezza, sono stati non implausibilmente ritenuti recessivi rispetto alla allarmante intensità del dolo dimostrato attraverso la articolazione del disegno criminoso, tale da interessare la costituzione di due organizzazioni apparentemente non lucrative (e pertanto formalmente rivolte al bene) ma in realtà asservite alla commissione dell'illecito per cui è processo; mentre per ciò che attiene alla posizione del padre [OSCURATO:PERSONA], si osserva, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, che nessun elemento di meritevolezza non esaminato dalla Corte del fatto è stato allegato dal ricorrente, mentre per quanto attiene alla entità della sanzione irrogata, essa, essendo stata comunque contenuta entro il medio edittale, non richiedeva, quanto alla motivazione della sua misura, l'utilizzo di formule esplicative particolari, essendo sufficiente il richiamo, operato dalla Corte catanzarese, alla sua corretta congruità rispetto al non lievissimo fatto contestato. I ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati entrambi inammissibili ed i due ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen.. vanno condannati al pagamento delle spese processuali ed a quello, gravante su ciascuno di essi, di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) (Giovan_,LIBERATI) 6
Sentenza Cassazione n. 15468/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris