CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 36549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]/TTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che il secondo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte di appello ha ritenuto insussistente la scriminante dello stato di necessità, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che il terzo motivo prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); che, con riferimento alle attenuanti generiche, il motivo si presenta inedito, atteso che non risulta - dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata - che i deducenti avessero formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend Così deciso, 11 17 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]