CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1972
Cassazione n. 12543/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1972 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 66/RG 36930 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, pur con motivazione sintetica, ma con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine al dolo (si veda, in particolare, pag.1, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del reato atteso che l'imputata non è tornata all'orario stabilito senza dare alcuna giustificazione); ritenuto che anche il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità soprattutto alla luce della recidiva specifica, correttamente applicata, attese le due condanne per evasione (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marz