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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 12998/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 14295-2023 proposto da: TRIBUNALE di CATANIA, con ordinanza R.G.N. 6701/2022 del 20/06/2023, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza 2.6.23 il tribunale di Catania ha sollevato regolamento d’ufficio in relazione a opposizione a ruolo e intimazione di pagamento relativo ad avviso di addebito per contributi artigiani commercianti, per il quale tribunale di Oggetto R.G.N.14295/2023 Cron.

Rep.

Ud.29/02/2024 CC Napoli il 29.6.22 aveva declinato la competenza territoriale in favore del giudice del luogo in cui aveva sede l’ente creditore.

Il tribunale siculo invoca il foro del luogo di residenza del contribuente, nel caso Napoli, quale foro per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Occorre preliminarmente considerare che l’articolo 618 bis c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione impone l’applicazione delle norme delle controversie di lavoro, salvo la competenza del giudice dell’esecuzione se l’esecuzione è iniziata; nel caso di specie, non vi è un inizio di esecuzione, essendovi soltanto un avviso di addebito, sicché si applicano i criteri delle controversie di lavoro (richiamo comprensivo delle controversie previdenziali, disciplinate nello stesso capo); rileva quindi il criterio dettato dall’art. 444 cpc.

Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23141 del 07/11/2011, Rv. 618967 – 01; Sez.

L, Ordinanza n. 21317 del 09/11/2004, Rv. 577983 - 01) che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.

Deve dunque essere dichiarata la competenza del tribunale di Napoli, quale luogo di residenza del lavoratore contribuente. p.q.m. dichiara la competenza del tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette parti e causa, anche per le spese del presente procedimento.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 14295-2023 proposto da: TRIBUNALE di CATANIA, con ordinanza R.G.N. 6701/2022 del 20/06/2023, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza 2.6.23 il tribunale di Catania ha sollevato regolamento d’ufficio in relazione a opposizione a ruolo e intimazione di pagamento relativo ad avviso di addebito per contributi artigiani commercianti, per il quale tribunale di Oggetto R.G.N.14295/2023 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC Napoli il 29.6.22 aveva declinato la competenza territoriale in favore del giudice del luogo in cui aveva sede l’ente creditore. Il tribunale siculo invoca il foro del luogo di residenza del contribuente, nel caso Napoli, quale foro per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Occorre preliminarmente considerare che l’articolo 618 bis c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione impone l’applicazione delle norme delle controversie di lavoro, salvo la competenza del giudice dell’esecuzione se l’esecuzione è iniziata; nel caso di specie, non vi è un inizio di esecuzione, essendovi soltanto un avviso di addebito, sicché si applicano i criteri delle controversie di lavoro (richiamo comprensivo delle controversie previdenziali, disciplinate nello stesso capo); rileva quindi il criterio dettato dall’art. 444 cpc. Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23141 del 07/11/2011, Rv. 618967 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 21317 del 09/11/2004, Rv. 577983 - 01) che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma. Deve dunque essere dichiarata la competenza del tribunale di Napoli, quale luogo di residenza del lavoratore contribuente. p.q.m. dichiara la competenza del tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette parti e causa, anche per le spese del presente procedimento. Così dec
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