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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 10529/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8976/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Minissale, con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]è.it controricorrente avverso la sentenza n. 62/2018 della Corte d’appello di Messina pubblicata il 30-1-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 42/2008 depositata il 6-2-2008 il Tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina rigettò l’opposizione proposta dal Comune di Castelmola al decreto ingiuntivo con il quale il Comune OGGETTO: contratto d’opera R.G.8976/2019 C.C. 9-4-2024 era stato condannato a pagare Euro 12.911,42 oltre interessi a favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per avere, quale coordinatore delegato delle ditte sponsorizzatrici [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto il 14 - 12 - 1999 una convenzione con il Comune di Castelmola avente a oggetto l’illuminazione artistica della Rocca di Castelmola. 2.Propose appello il Comune di Castelmola, che la Corte d’appello di Messina con sentenza n. 61/2018 pubblicata il 30-1-2018 ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.

Il Comune di Castelmola ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata parte del giudizio di primo e secondo grado, non è stata destinataria della notifica del ricorso per cassazione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e a ll’esito della camera di consiglio del 9 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che, in considerazione dell’infondatezza delricorso, non si fissa termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] .

L’incombente si tradurrebbe in un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, senza comportare beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle partie per questo deve essere evitato; ciòin ossequio al principio fondamentale di ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali quelli che si traducono in inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue,perché non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. Sez. 2 21 - 5 - 2018 n. 12515 Rv. 648755 - 01, Cass. Sez. 6-3 15-5-2020 n. 8980 Rv. 657883-01). 2.Con il primo motivo, rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., art. 81 c.p.c. e art. 2907 c.c. e più in generale dei principi e norme che disciplinano la titolarità del diritto sostanziale vantato in giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3”, il ricorrente richiama i principi di diritto posti da Cass. Sez.

U 2951/2016 sulla legittimazione ad agire e sulla titolarità del diritto sostanziale, per sostenere che la sentenza impugnata abbia erroneamente accolto l’appello con una pronuncia sul rito preclusiva del meritodichiarando il difetto di legittimazione attiva dell’ing.

Rozzato.

Evidenzia che il Comune appellante aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’ing.Rozzato per la prima volta con l’atto d’appello, in quanto solo nell’atto di appello aveva dedotto che l’ing.

Rozzato aveva agito in proprio e non quale coordinatore delegato del pool di imprese sponsorizzatoredel progetto.

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto prima accertare la legittimazione ad agire dell’ing.

Rozzato, valutando la corrispondenza tra il soggetto che aveva proposto la domanda e la convenzione che lo legittimava all’azione e di seguito avrebbe dovuto accertare la titolarità del rapporto giuridico sostanziale, attinente al merito della causa; quindi lamenta che la Corte non abbia tenuto conto della domanda formulata dall’ingegnere sulla base della convenzione, che lo vedeva quale unico legittimato a chiedere il pagamento delle somme per la realizzazione dell’opera. 3.Con il secondo motivo, rubricato “errata ricostruzione del fatto e valutazione delle prove.

Vizi nella formazione del giudizio: errato e omesso esame e valutazione delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ricondotti alla violazione dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente evidenzia che il Comune già nell’opposizione al decreto ingiuntivo aveva dichiarato di avere pagato a [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’autorizzazione del tecnico, così riconoscendo la legittimazione dell’ing.

Rozzato nascente dalla convenzione; sostiene che ciò comportava la legittimazione ad agire dell’ingegnere e che quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenerlo anche titolare del diritto azionato. 4.I motivi sono inammissibiliper la ragione, assorbente rispetto a ogni altra, chenon colgono il contenuto delle statuizioni della sentenza impugnata e non le censurano in modo pertinentenel presente giudizio di legittimità, con la conseguenza che le statuizioni non censurate rimangono ferme e legittimamente costituiscono il fondamento della decisione.

Dopo avere svolto le considerazioni criticate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, da pag. 9 la sentenza ha escluso che il tenore della convenzione generasse diritti in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e che perciò egli avesse ildiritto al pagamento de lla somma ingiunta a titolo di corrispettivo per l’adempimento dell’impegno professionale verso il Comune di cui al punto 3) della convenzione.

La sentenza h a considerato che in tutta la convenzione si leggeva che l’ing.

Rozzato era il coordinatore del pool di ditte sponsorizzatrici e mai che avesse una posizione distinta rispetto alle stesseditte, prevedendo l’art. 8 che riscuotesse i contributi in nome e per conto delle stesse.

Ha aggiunto che l’atto escludeva qualsiasi compenso per le dittesponsor per ciò che atteneva al progetto e nulla prevedeva a titolo di compenso per l’attività ulteriore del professionista, il quale era individuato come soggetto che cooperava con [OSCURATO:PERSONA].

Ha concluso che tutto ciò significava che eventuali diritti dell’ing.Rozzato non nascevano dalla convenzione,ma eventualmente da un suo diverso e distinto rapporto con [OSCURATO:PERSONA], rapporto che rimaneva estraneo al giudizio.

In questo modo la sentenza ha interpretato il contenuto della convenzione che costituiva il titolo del diritto azionato in giudizio dall’odierno ricorrente in termini che non sono attinti dai motivi di ricorso e che evidentemente prescindono dalle questioni prospettate con il primo motivo di ricorso in relazione alla differenza tra legittimazione passiva e titolarità del rapporto.

N eppure le questioni prospettate con il secondo motivo censurano in modo pertinente in sede di legittimità le statuizioni, perché il riferimento al riconoscimento della legittimazione ad agire dell’ing.

Rozzato nascente dalla convenzione eseguito in giudizio dal Comune non costituisce in sé dato finalizzato a fare emergere l’erronea interpretazione della convenzione data dalla sentenza, laddove ha escluso che l’ingegnere avesse una posizione distinta rispetto alle ditte sponsorizzatrici;quindi, la tesi che pare emergere dagli argomenti del ricorso, secondo la qualei contributi potessero essere riscossi soltanto dall’ing.

Rozzatoin nome e per conto delle ditte sponsorizzatrici, non comporta che egli avesse diritto al compenso nei confronti del Comune. 5.Per l’effetto il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8976/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Minissale, con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]è.it controricorrente avverso la sentenza n. 62/2018 della Corte d’appello di Messina pubblicata il 30-1-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 42/2008 depositata il 6-2-2008 il Tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina rigettò l’opposizione proposta dal Comune di Castelmola al decreto ingiuntivo con il quale il Comune OGGETTO: contratto d’opera R.G.8976/2019 C.C. 9-4-2024 era stato condannato a pagare Euro 12.911,42 oltre interessi a favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per avere, quale coordinatore delegato delle ditte sponsorizzatrici [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto il 14 - 12 - 1999 una convenzione con il Comune di Castelmola avente a oggetto l’illuminazione artistica della Rocca di Castelmola. 2.Propose appello il Comune di Castelmola, che la Corte d’appello di Messina con sentenza n. 61/2018 pubblicata il 30-1-2018 ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi. Il Comune di Castelmola ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata parte del giudizio di primo e secondo grado, non è stata destinataria della notifica del ricorso per cassazione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e a ll’esito della camera di consiglio del 9 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che, in considerazione dell’infondatezza delricorso, non si fissa termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] . L’incombente si tradurrebbe in un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, senza comportare beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle partie per questo deve essere evitato; ciòin ossequio al principio fondamentale di ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali quelli che si traducono in inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue,perché non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. Sez. 2 21 - 5 - 2018 n. 12515 Rv. 648755 - 01, Cass. Sez. 6-3 15-5-2020 n. 8980 Rv. 657883-01). 2.Con il primo motivo, rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., art. 81 c.p.c. e art. 2907 c.c. e più in generale dei principi e norme che disciplinano la titolarità del diritto sostanziale vantato in giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3”, il ricorrente richiama i principi di diritto posti da Cass. Sez. U 2951/2016 sulla legittimazione ad agire e sulla titolarità del diritto sostanziale, per sostenere che la sentenza impugnata abbia erroneamente accolto l’appello con una pronuncia sul rito preclusiva del meritodichiarando il difetto di legittimazione attiva dell’ing. Rozzato. Evidenzia che il Comune appellante aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’ing.Rozzato per la prima volta con l’atto d’appello, in quanto solo nell’atto di appello aveva dedotto che l’ing. Rozzato aveva agito in proprio e non quale coordinatore delegato del pool di imprese sponsorizzatoredel progetto. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto prima accertare la legittimazione ad agire dell’ing. Rozzato, valutando la corrispondenza tra il soggetto che aveva proposto la domanda e la convenzione che lo legittimava all’azione e di seguito avrebbe dovuto accertare la titolarità del rapporto giuridico sostanziale, attinente al merito della causa; quindi lamenta che la Corte non abbia tenuto conto della domanda formulata dall’ingegnere sulla base della convenzione, che lo vedeva quale unico legittimato a chiedere il pagamento delle somme per la realizzazione dell’opera. 3.Con il secondo motivo, rubricato “errata ricostruzione del fatto e valutazione delle prove. Vizi nella formazione del giudizio: errato e omesso esame e valutazione delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ricondotti alla violazione dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.”, il ricorrente evidenzia che il Comune già nell’opposizione al decreto ingiuntivo aveva dichiarato di avere pagato a [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’autorizzazione del tecnico, così riconoscendo la legittimazione dell’ing. Rozzato nascente dalla convenzione; sostiene che ciò comportava la legittimazione ad agire dell’ingegnere e che quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenerlo anche titolare del diritto azionato. 4.I motivi sono inammissibiliper la ragione, assorbente rispetto a ogni altra, chenon colgono il contenuto delle statuizioni della sentenza impugnata e non le censurano in modo pertinentenel presente giudizio di legittimità, con la conseguenza che le statuizioni non censurate rimangono ferme e legittimamente costituiscono il fondamento della decisione. Dopo avere svolto le considerazioni criticate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, da pag. 9 la sentenza ha escluso che il tenore della convenzione generasse diritti in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e che perciò egli avesse ildiritto al pagamento de lla somma ingiunta a titolo di corrispettivo per l’adempimento dell’impegno professionale verso il Comune di cui al punto 3) della convenzione. La sentenza h a considerato che in tutta la convenzione si leggeva che l’ing. Rozzato era il coordinatore del pool di ditte sponsorizzatrici e mai che avesse una posizione distinta rispetto alle stesseditte, prevedendo l’art. 8 che riscuotesse i contributi in nome e per conto delle stesse. Ha aggiunto che l’atto escludeva qualsiasi compenso per le dittesponsor per ciò che atteneva al progetto e nulla prevedeva a titolo di compenso per l’attività ulteriore del professionista, il quale era individuato come soggetto che cooperava con [OSCURATO:PERSONA]. Ha concluso che tutto ciò significava che eventuali diritti dell’ing.Rozzato non nascevano dalla convenzione,ma eventualmente da un suo diverso e distinto rapporto con [OSCURATO:PERSONA], rapporto che rimaneva estraneo al giudizio. In questo modo la sentenza ha interpretato il contenuto della convenzione che costituiva il titolo del diritto azionato in giudizio dall’odierno ricorrente in termini che non sono attinti dai motivi di ricorso e che evidentemente prescindono dalle questioni prospettate con il primo motivo di ricorso in relazione alla differenza tra legittimazione passiva e titolarità del rapporto. N eppure le questioni prospettate con il secondo motivo censurano in modo pertinente in sede di legittimità le statuizioni, perché il riferimento al riconoscimento della legittimazione ad agire dell’ing. Rozzato nascente dalla convenzione eseguito in giudizio dal Comune non costituisce in sé dato finalizzato a fare emergere l’erronea interpretazione della convenzione data dalla sentenza, laddove ha escluso che l’ingegnere avesse una posizione distinta rispetto alle ditte sponsorizzatrici;quindi, la tesi che pare emergere dagli argomenti del ricorso, secondo la qualei contributi potessero essere riscossi soltanto dall’ing. Rozzatoin nome e per conto delle ditte sponsorizzatrici, non comporta che egli avesse diritto al compenso nei confronti del Comune. 5.Per l’effetto il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co
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