CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03267/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 933,00 di multa. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. oltre che palese illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, al di là dei ricorrenti richiami a noti precedenti giurisprudenziali, si atteggia in realtà ad istanza di revisione dell'esito decisorio del giudizio, come tale inammissibile in sede di legittimità. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna deltei ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24