CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 maggio 1944
Cassazione n. 02183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1944 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 02/07/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa G. CASELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della sanzione accessoria della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Trieste ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di euro 30.000 di multa - in ordine al reato a lei ascritto ex art. 590-bis cod. pen. e disponeva altresì la sospensione della patente di guida per mesi quattro (oltre alla sanzione amministra- tiva, ex art. 191, comma 4 C.d.S., di euro 200). 2. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge e vizio di mo- tivazione con riferimento agli artt. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S. e 590 bis cod. pen.. Si deduce che il Tribunale ha irrogato la sospensione della patente di guida in luogo della revoca della medesima, omettendo del tutto la motivazione, nonostante la si- gnificativa rilevanza della vicenda (investimento di un pedone impegnato nell'attra- versamento sulle strisce, del tutto incolpevole e solo fortunatamente scampato ad un esito mortale delle gravi lesioni subite). 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in linea generale, in base al costante orientamento di questa Corte, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della deci- sione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). Analogamente si è affermato che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione cri- tica e argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322). Successivamente, si è sottolineato che, in presenza di un atto di appello non inam- missibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche lad- dove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Tarricone, Rv. 274719). Con riferimento alla materia in esame, questa Corte ha affermato il principio se- condo cui, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). 4. Ciò posto sui principi operanti in materia, occorre evidenziare che il Tribunale non ha soddisfatto l'onere motivazionale richiesto nella fattispecie. Nella sentenza impugnata non è rinvenibile nessun apparato argomentativo, nean- che con la forma generica dell'indicazione delle "circostanze del fatto" e/o della "gra- vità della condotta", per cui è impossibile individuare le ragioni della scelta della du- rata della sospensione della sanzione amministrativa della patente di guida (pur tec- nicamente possibile alla luce del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019) in luogo di quella della revoca della medesima. 5. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio limitatamente alla individuazione della sanzione ammini- strativa accessoria da applicare (revoca o sospensione della patente di guida). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Trieste per nuovo esame. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO M CANCEL