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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 10608/2023

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30033/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]- DIPARTIMENTO LAVORO, oggi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO, [OSCURATO:PERSONA], DELL’IMPIEGO, DELL’ORIENTAMENTO, [OSCURATO:PERSONA] E DELLE ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 7242/2020, depositata il 13/03/2020, R.G.N. 9464/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza ingiunzione del 21 maggio 2008 dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna con cui era stata contestata la violazione dell'articolo 3 comma 3 del d. lgs. 4 luglio 2006 n. 223, in relazione all'assunzione “in nero” di tre lavoratori, edera stata applicata la sanzione amministrativa di euro 14.125,81.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che i verbali di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro facessero prova fino a querela di falso delle attestazioni in essi contenute relativamente a fatti avvenuti alla presenza degli ispettori ed in tale prospettiva prendeva in considerazione le dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori, dalle quali si evinceva che questi avevano lavorato per diversi giorni prima della verifica ispettiva.

Ha escluso che l'attività potesse essere stata resa per mera liberalità ed ha accertato che uno dei lavoratori, al momento dell’ispezione al suo primo giorno di lavoro, non aveva ricevuto alcun contratto scritto ed inoltre che per un altro lavoratore non era stato predisposto alcun progetto scritto, come dovuto. [OSCURATO:PERSONA] di appello, qualificati i rapporti come subordinati a tempo indeterminato, ha verificato che non erano stati registrati nelle scritture obbligatorie e dunque ha ritenuto che correttamente fosse stata irrogata la sanzione nella misura di € 3.000,00 per ogni lavoratore, oltre all'ulteriore penale giornaliera per i giorni di lavoro accertati come svolti.

3. La Corte di Cassazione, investita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. del ricorso con il quale era stata denunciata l’erroneità della sentenza della Corte di appello, lo ha dichiarato inammissibile osservando che la dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c., oggetto del primo motivo, avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'articolo 360 n. 4 c.p.c..

Ha ritenuto del pari inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto non conforme nella sua formulazione al testo dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. come modificato dalla legge n. 134 del 2012.

Ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo di ricorso sul rilievo che con esso si sarebbe pretesa dalla Corte di legittimità una nuova valutazione degli elementi probatori senza che fossero stati specificati i punti decisivi trascurati che avrebbero dovuto condurre ad una diversa soluzione della controversia.

4. Per la revocazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna è rimasto intimato.

Con ordinanza n. 15331 del 2022 la sesta sezione di questa Corte, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'articolo 375 primo comma nn. 1 e 5 c.p.c., ha rimesso la causa alla sezione semplice davanti alla quale è stata fissata per la decisione all’udienza odierna.

5. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il primo motivo di ricorso -nel rammentare che la sentenza della Cassazione aveva dichiarato inammissibile il primo motivo dell’originarioricorso in cassazione per essere stata denunciata una violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione al numero 3 dell'articolo 360 e non, come invece dovuto ai sensi dell'articolo 360 primo comma numero 4 c.p.c. – si deduce che da tempo la giurisprudenza della Cassazione ritiene che l’errata intitolazione del motivo di ricorso non osta alla sua riqualificazione e sussunzione in un’altra delle previsioni elencate nell'art. 360 c.p.c.

La ricorrente sostiene che la sentenza, se avesse esaminato il dettagliato motivo proposto con il ricorso per Cassazione lo avrebbe agevolmente ricondotto, riqualificandolo, all'ipotesi prevista dal n. 4 della citata norma.

Sottolinea che, peraltro, l’error in procedendo costituisce comunque una specie della più generale categoria della violazione di legge prevista dal numero 3 dell’art. 360 c.p.c..

8. La censura è inammissibile.

8.1. Va rammentato che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

Pertanto l'errore presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, a condizione che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr. Cass. 11/01/2018 n. 442).

Va ribadito infatti che è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) (cfr. Cass.21/02/2020 n. 4584).

8.2. Tanto premesso, nel caso in esame la sentenza della Corte di Cassazione della quale è chiesta la revocazione non è affatto incorsa in un errore di fatto denunciabile ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

L'ordinanza nell'esaminare la censura ha applicato uno specifico indirizzo giurisprudenziale, diverso da quello invocato dall'odierno ricorrente, in base al quale l'omessa pronuncia su una domanda o su questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito di tal che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale una siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (cfr. Cass. n. 13482 del 2014 espressamente richiamata nella decisione oggetto del presente giudizio).

9. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce che la sentenza della Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore revocatorio nel dichiarare inammissibile il secondo e il terzo motivo del ricorso per Cassazione, trattati congiuntamente per ragioni di connessione.

Sostiene infatti che in nessuno dei gradi di merito fu mai esperita la prova testimoniale e che dunque l’ordinanza impugnata vi ha fatto riferimento senza che sussista il dato oggettivo di realtà.

Osserva che vi erano solo i verbali ispettivi che riportavano le dichiarazioni dei lavoratori interessati e che per tale ragione era stato denunciato il mancato assolvimento dell’onere probatorio e la violazione dell’art.2697 c.c. sostenendosi che nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita di per sé ai verbali ispettivi.

10. Anche tale motivo è inammissibile.

10.1. Rileva il Collegio che l’ordinanza impugnata per revocazione si è limitata ad evidenziare che la censura formulata dalla società ricorrente per Cassazione non superava il vaglio di ammissibilità, tenuto conto del ristretto ambito in cui può ancora essere denunciato in Cassazione il vizio di motivazione dopo la novella dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., richiamando la giurisprudenza oramai costante formatasi al riguardo a partire dalle pronunce a sezioni unite del 2014 (cfr. per tutte Cass. s.u. n. 8354 del 2014).

L’ordinanza, nell’esaminare i due motivi di ricorso, ha posto in rilievo che il materiale probatorio acquisito al giudizio era stato oggetto di valutazione da parte del giudice di appello che senza trascurare fatti decisivi ne aveva dato una sua lettura chiarendo, tra l’altro, in sintonia con le affermazioni di questa Corte, quale valore probatorio dovesse essere attribuito alle dichiarazioni rese agli ispettori e riportate nei verbali.

10.2. Si tratta di statuizioni che risultano coerenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e che non evidenziano una falsa rappresentazione dei fatti acquisti al giudizio.

In sostanza l’ordinanza della Cassazione ha ritenuto che le due censure investissero la valutazione degli elementi probatori, attività riservata al giudice di merito, senza una specificazione dei fatti ritenuti fondamentali e decisivi per la diversa definizione del giudizio.

In disparte l’imprecisione terminologica - ravvisabile nell’affermazione che sarebbe stata richiesta “l’attribuzione di una diversa valutazione anche alle dichiarazioni testimoniali” laddove invece il giudice aveva preso in esame le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori – il fulcro della decisione della Cassazione va ravvisato nella constatazione della inammissibilità delle censure per come prospettate, tese a denunciare una motivazione mancata o illogica tendente ad una nuova e diversa valutazione dei fatti e l’errore non avrebbe il necessario carattere di decisività.

11. Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce che incomprensibilmente la sentenza di cui è chiesta la revocazione avrebbe ritenuto che, stante la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna, la notifica del ricorso per cassazione non avrebbe dovuto essere effettuata all’Avvocatura Generale dello Stato.

Sostiene la società che la Corte non si sarebbe avveduta del fatto che, invece, il ricorso per Cassazione era stato notificato anche all’[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta.

12. Anche tale motivo è inammissibile posto che la parte non ha alcun interesse a veder modificata l’ordinanza che, se del caso, proprio a cagione della denunciata falsa rappresentazione della realtà, avrebbe escluso la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Ispettorato del Lavoro che ha ritenuto essere rimasto intimato.

13. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna esonera il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30033/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]- DIPARTIMENTO LAVORO, oggi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO, [OSCURATO:PERSONA], DELL’IMPIEGO, DELL’ORIENTAMENTO, [OSCURATO:PERSONA] E DELLE ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 7242/2020, depositata il 13/03/2020, R.G.N. 9464/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza ingiunzione del 21 maggio 2008 dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna con cui era stata contestata la violazione dell'articolo 3 comma 3 del d. lgs. 4 luglio 2006 n. 223, in relazione all'assunzione “in nero” di tre lavoratori, edera stata applicata la sanzione amministrativa di euro 14.125,81. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che i verbali di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro facessero prova fino a querela di falso delle attestazioni in essi contenute relativamente a fatti avvenuti alla presenza degli ispettori ed in tale prospettiva prendeva in considerazione le dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori, dalle quali si evinceva che questi avevano lavorato per diversi giorni prima della verifica ispettiva. Ha escluso che l'attività potesse essere stata resa per mera liberalità ed ha accertato che uno dei lavoratori, al momento dell’ispezione al suo primo giorno di lavoro, non aveva ricevuto alcun contratto scritto ed inoltre che per un altro lavoratore non era stato predisposto alcun progetto scritto, come dovuto. [OSCURATO:PERSONA] di appello, qualificati i rapporti come subordinati a tempo indeterminato, ha verificato che non erano stati registrati nelle scritture obbligatorie e dunque ha ritenuto che correttamente fosse stata irrogata la sanzione nella misura di € 3.000,00 per ogni lavoratore, oltre all'ulteriore penale giornaliera per i giorni di lavoro accertati come svolti. 3. La Corte di Cassazione, investita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. del ricorso con il quale era stata denunciata l’erroneità della sentenza della Corte di appello, lo ha dichiarato inammissibile osservando che la dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c., oggetto del primo motivo, avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'articolo 360 n. 4 c.p.c.. Ha ritenuto del pari inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto non conforme nella sua formulazione al testo dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. come modificato dalla legge n. 134 del 2012. Ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo di ricorso sul rilievo che con esso si sarebbe pretesa dalla Corte di legittimità una nuova valutazione degli elementi probatori senza che fossero stati specificati i punti decisivi trascurati che avrebbero dovuto condurre ad una diversa soluzione della controversia. 4. Per la revocazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna è rimasto intimato. Con ordinanza n. 15331 del 2022 la sesta sezione di questa Corte, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'articolo 375 primo comma nn. 1 e 5 c.p.c., ha rimesso la causa alla sezione semplice davanti alla quale è stata fissata per la decisione all’udienza odierna. 5. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo di ricorso -nel rammentare che la sentenza della Cassazione aveva dichiarato inammissibile il primo motivo dell’originarioricorso in cassazione per essere stata denunciata una violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione al numero 3 dell'articolo 360 e non, come invece dovuto ai sensi dell'articolo 360 primo comma numero 4 c.p.c. – si deduce che da tempo la giurisprudenza della Cassazione ritiene che l’errata intitolazione del motivo di ricorso non osta alla sua riqualificazione e sussunzione in un’altra delle previsioni elencate nell'art. 360 c.p.c. La ricorrente sostiene che la sentenza, se avesse esaminato il dettagliato motivo proposto con il ricorso per Cassazione lo avrebbe agevolmente ricondotto, riqualificandolo, all'ipotesi prevista dal n. 4 della citata norma. Sottolinea che, peraltro, l’error in procedendo costituisce comunque una specie della più generale categoria della violazione di legge prevista dal numero 3 dell’art. 360 c.p.c.. 8. La censura è inammissibile. 8.1. Va rammentato che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. Pertanto l'errore presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, a condizione che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr. Cass. 11/01/2018 n. 442). Va ribadito infatti che è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) (cfr. Cass.21/02/2020 n. 4584). 8.2. Tanto premesso, nel caso in esame la sentenza della Corte di Cassazione della quale è chiesta la revocazione non è affatto incorsa in un errore di fatto denunciabile ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. L'ordinanza nell'esaminare la censura ha applicato uno specifico indirizzo giurisprudenziale, diverso da quello invocato dall'odierno ricorrente, in base al quale l'omessa pronuncia su una domanda o su questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito di tal che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale una siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (cfr. Cass. n. 13482 del 2014 espressamente richiamata nella decisione oggetto del presente giudizio). 9. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce che la sentenza della Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore revocatorio nel dichiarare inammissibile il secondo e il terzo motivo del ricorso per Cassazione, trattati congiuntamente per ragioni di connessione. Sostiene infatti che in nessuno dei gradi di merito fu mai esperita la prova testimoniale e che dunque l’ordinanza impugnata vi ha fatto riferimento senza che sussista il dato oggettivo di realtà. Osserva che vi erano solo i verbali ispettivi che riportavano le dichiarazioni dei lavoratori interessati e che per tale ragione era stato denunciato il mancato assolvimento dell’onere probatorio e la violazione dell’art.2697 c.c. sostenendosi che nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita di per sé ai verbali ispettivi. 10. Anche tale motivo è inammissibile. 10.1. Rileva il Collegio che l’ordinanza impugnata per revocazione si è limitata ad evidenziare che la censura formulata dalla società ricorrente per Cassazione non superava il vaglio di ammissibilità, tenuto conto del ristretto ambito in cui può ancora essere denunciato in Cassazione il vizio di motivazione dopo la novella dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., richiamando la giurisprudenza oramai costante formatasi al riguardo a partire dalle pronunce a sezioni unite del 2014 (cfr. per tutte Cass. s.u. n. 8354 del 2014). L’ordinanza, nell’esaminare i due motivi di ricorso, ha posto in rilievo che il materiale probatorio acquisito al giudizio era stato oggetto di valutazione da parte del giudice di appello che senza trascurare fatti decisivi ne aveva dato una sua lettura chiarendo, tra l’altro, in sintonia con le affermazioni di questa Corte, quale valore probatorio dovesse essere attribuito alle dichiarazioni rese agli ispettori e riportate nei verbali. 10.2. Si tratta di statuizioni che risultano coerenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e che non evidenziano una falsa rappresentazione dei fatti acquisti al giudizio. In sostanza l’ordinanza della Cassazione ha ritenuto che le due censure investissero la valutazione degli elementi probatori, attività riservata al giudice di merito, senza una specificazione dei fatti ritenuti fondamentali e decisivi per la diversa definizione del giudizio. In disparte l’imprecisione terminologica - ravvisabile nell’affermazione che sarebbe stata richiesta “l’attribuzione di una diversa valutazione anche alle dichiarazioni testimoniali” laddove invece il giudice aveva preso in esame le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori – il fulcro della decisione della Cassazione va ravvisato nella constatazione della inammissibilità delle censure per come prospettate, tese a denunciare una motivazione mancata o illogica tendente ad una nuova e diversa valutazione dei fatti e l’errore non avrebbe il necessario carattere di decisività. 11. Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce che incomprensibilmente la sentenza di cui è chiesta la revocazione avrebbe ritenuto che, stante la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna, la notifica del ricorso per cassazione non avrebbe dovuto essere effettuata all’Avvocatura Generale dello Stato. Sostiene la società che la Corte non si sarebbe avveduta del fatto che, invece, il ricorso per Cassazione era stato notificato anche all’[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta. 12. Anche tale motivo è inammissibile posto che la parte non ha alcun interesse a veder modificata l’ordinanza che, se del caso, proprio a cagione della denunciata falsa rappresentazione della realtà, avrebbe escluso la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Ispettorato del Lavoro che ha ritenuto essere rimasto intimato. 13. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Enna esonera il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 10608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris