CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31194/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e terzo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'odierna ricorrente - per non avere, in realtà, quest'ultima ricoperto la qualifica di legale rappresentante della società all'epoca dei fatti e per l'assenza dei necessari presupposti del delitto di appropriazione indebita aggravata - ed al trattamento sanzionatorio, non sono deducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in merito, le pagg. 5-8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solamente apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge poiché, in assenza di appello del pubblico ministero, la Corte d'appello non avrebbe potuto effettuare una riqualificazione più grave del fatto, è manifestamente infondato, dovendosi a tal proposito richiamare il principio secondo cui il giudice di appello, ancorché in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, laddove la questione risulti strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza così violare il divieto di reformatio in peíus, che ha riguardo al solo trattamento sanzionatorio inteso in senso stretto e, dunque, alla specie e qualità della pena (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025), condizioni da ritenersi pienamente soddisfatte nel caso di specie, ove il giudice di appello ha proceduto a una riqualificazione del fatto, reputando corretta la contestazione primigenia, ferma restando la pena inflitta in primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1