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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31517/2022

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la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di TRIBUNALE GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE DELL'[OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Gaeta, che ha chiesto l'inammissibilità; letta la memoria della difesa, avv.

A. G. Sighieri che ha chiesto l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito della decisione emessa dal Tribunale di Genova, in data 7 ottobre 2021, e di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 19 ottobre 2021, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento in origine iscritto al numero 5061/2013 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Genova.

1.1. Si tratta di un procedimento nel cui ambito risulta esercitata l'azione penale nei confronti di diciassette imputati, rinviati a giudizio a seguito dell'udienza preliminare, celebrata in data 21 aprile 2020, sulla base di decreto di fissazione dell'udienza del 24 febbraio 2020, dichiarato nullo unitamente al successivo decreto di rinvio a giudizio dal Tribunale di Genova.

1.2. Quest'ultimo accogliendo l'eccezione proposta dal difensore di uno degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], cui si sono associati gli altri difensori degli imputati, con la citata ordinanza ha disposto anche la restituzione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare, onde ripetere l'atto nullo. 2.0sserva il Giudice dell'udienza preliminare che erroneamente il Tribunale avrebbe trasmesso gli atti, onde procedere all'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nonché ripetere tutti gli atti successivi, ritenendo che, unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, era stata notificata agli imputati una richiesta di rinvio a giudizio non originale, ma ricostruita senza seguire la procedura di cui all'art. 113 cod. proc. pen., dunque mera fotocopia senza accertarne la conformità all'originale.

2.1. Si tratta per il Giudice dell'udienza preliminare, di nullità non prevista dalla legge, che comporta l'indebita regressione del procedimento.

Questa, peraltro, è stata dichiarata in relazione ad un atto (richiesta di rinvio a giudizio, copia digitale estratta dal TIAP utilizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova) recante l'annotazione del Cancelliere di avvenuta estrazione dal registro informatico, onde attribuire al documento data certa.

Si contesta l'indicato necessario ricorso alla procedura di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. per i casi in cui l'atto è provvisto di copia digitale e si sottolinea che l'inserimento all'applicativo TIAP, come per l'atto di cui si discute, assicura al documento efficacia probatoria equiparata all'originale, in quanto copia per immagine su supporto informatico di documento originale, formato su supporto analogico.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

3.1. La difesa, avv.

A. G. Sighieri, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del sollevato conflitto negativo di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il provvedimento adottato dal Tribunale di Genova, invero, non è abnorme nel senso prospettato, posto che rientra tra le prerogative di quell'Autorità giudiziaria, né ha determinato un'indebita regressione o stasi del procedimento, posto che l'atto può essere ripetuto.

Infatti, l'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, in caso di contrasto tra il giudice dell'udienza preliminare ed il giudice del dibattimento, la decisione del giudice del dibattimento prevale, in via di principio, su quella del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio.

È vero che tale prevalenza, secondo la giurisprudenza consolidata di questa suprema Corte, anche a Sezioni unite, si verifica solo rispetto a provvedimenti consentiti al giudice del dibattimento e non anche rispetto ad eventuali provvedimenti emessi da quest'ultimo al di fuori dei suoi poteri (Sez.

U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 190249; n. 38640 del 21/10/2010, confl. comp.

Proc.

Tenuzzo, Rv. 248719).

Tuttavia, osserva il Collegio che, nella specie, il giudice del dibattimento non ha esorbitato dai propri poteri nel ritenere che l'atto notificato fosse incompleto e, comunque, invalido, considerata la qualità di quello allegato all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 24 febbraio 2020, di cui faceva parte integrante.

Deve, in particolare, notarsi che l'atto in copia, reca un'attestazione che non proviene dalla Segreteria dei pubblico ministero che ha emesso l'originale dell'atto poi inserito nel registro informatico TIAP, ma del Cancelliere dell'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, con annotazione attenente alle risultanze della consultazione del registro informatico TIAP ([OSCURATO:PERSONA]), con la finalità, indicata dal provvedimento che solleva il conflitto negativo di competenza, anche di attribuire all'attività di estrazione dal registro data certa.

È bene premettere che, nell'ambito del procedimento penale, il TIAP è un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo processuale che cura la progressiva formazione dei contenuti delle varie 3 5)ki fasi processuali, procedendosi man mano alla sua integrazione con atti, documenti e supporti multimediali.

L'applicativo, dunque, nasce come strumento per seguire (e registrare) informaticamente il flusso del processo e dovrebbe, in sostanza, costituire la copia informatizzata del fascicolo processuale cartaceo.

Le modalità con le quali procedere alla regolamentazione dell'accesso e della formazione del fascicolo TIAP possono essere precisate dagli uffici giudiziari, attraverso la stipula di appositi protocolli, sia con le organizzazioni forensi, sia tra gli uffici giudiziari interessati al flusso.

Anche le modalità di visualizzazione e di indicizzazione possono essere oggetto del contenuto di detti protocolli, così come le condizioni di attestazione alle quali l'ufficio fa conseguire la corrispondenza formale tra il fascicolo cartaceo e quello informatizzato al TIAP (Sez. 5, Sez. 5, n. 27315 del 07/03/2019, Pedalino, Rv. 276346) A tale modalità, tuttavia, il provvedimento che solleva il conflitto non opera alcun riferimento, né è indicato, nei rapporti tra gli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Genova, con quali modalità si reputa formalmente attestata la corrispondenza tra il fascicolo informatizzato al TIAP e quello "fisico e cartaceo", se questa deve essere considerata presunta o attestata mediante una mera annotazione di conformità apposta da parte del cancelliere assegnato a tale incarico, o tramite attestazione in tal senso da parte del Pubblico ministero (che, secondo il Giudice che ha sollevato conflitto, ha affermato, nelle udienze celebrate, la detta conformità rispetto all'originale della richiesta di rinvio a giudizio notificata). [OSCURATO:PERSONA] si limita a sottolineare che, in via generale, alle copie per immagine estratte dal TIAP deve essere riconosciuta la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è disconosciuta o se la stessa è attestata da un pubblico ufficiale (nella specie individuato nel Pubblico ministero dell'udienza preliminare e quello dell'udienza dibattimentale che hanno ribadito la conformità dell'atto notificato alla richiesta di rinvio a giudizio in originale). 2.Deve, quindi, rilevarsi che, nella specie, non vi è stata un'arbitraria ovvero abnorme regressione del procedimento ad una fase processuale anteriore, avendo il giudice del dibattimento rilevato, nell'atto notificato, un difetto delle procedure previste dal codice di rito, al fine di individuare le modalità di ricostruzione dell'atto originale mancante.

Si tratta del richiamo alla procedura di ricostruzione degli atti originali eventualmente smarriti o distrutti, dettata dagli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. e 41 disp. att. cod. proc. pen., senza tenere conto che la digitalizzazione degli atti, secondo la procedura fissata anche attraverso protocolli di intesa, consente di ricostruire l'originale attraverso la verifica della provenienza dell'atto (richiesta di rinvio a giudizio, inserita dal Pubblico ministero nel registro informatico TIAP).

Occorre, però, tener presente che la remissione degli atti dal giudice del dibattimento al Giudice dell'udienza preliminare, costituisce un provvedimento che non può ritenersi avulso dal sistema, costituendo esso un atto in ogni caso emesso nell'esplicazione dei poteri riconosciuti al giudice del dibattimento dall'ordinamento e tale da non determinare la stasi del procedimento, ben potendo il remittente disporre la rinnovazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, onde sanare l'invalidità ritenuta, sulla base della motivazione espressa del giudice del dibattimento (cfr. Sez. 1, n. 14030 del 21/3/07, Rv. 236215; Sez.

U., n. 25957 del 26/3/09, Rv. 243590).

3. Gli atti vanno, pertanto, trasmessi al Giudice delle indagini preliminari per il corso ulteriore, osservando che, secondo quanto indicato dal difensore nella memoria tempestivamente depositata, nelle more l'atto originale di cui si discute risulta essere stato reperito, così venendo meno ogni problematica circa le formalità attraverso le quali ricostruire il documento (richiesta di rinvio a giudizio) da allegare all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di TRIBUNALE GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE DELL'[OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Gaeta, che ha chiesto l'inammissibilità; letta la memoria della difesa, avv. A. G. Sighieri che ha chiesto l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della decisione emessa dal Tribunale di Genova, in data 7 ottobre 2021, e di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 19 ottobre 2021, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento in origine iscritto al numero 5061/2013 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Genova. 1.1. Si tratta di un procedimento nel cui ambito risulta esercitata l'azione penale nei confronti di diciassette imputati, rinviati a giudizio a seguito dell'udienza preliminare, celebrata in data 21 aprile 2020, sulla base di decreto di fissazione dell'udienza del 24 febbraio 2020, dichiarato nullo unitamente al successivo decreto di rinvio a giudizio dal Tribunale di Genova. 1.2. Quest'ultimo accogliendo l'eccezione proposta dal difensore di uno degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], cui si sono associati gli altri difensori degli imputati, con la citata ordinanza ha disposto anche la restituzione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare, onde ripetere l'atto nullo. 2.0sserva il Giudice dell'udienza preliminare che erroneamente il Tribunale avrebbe trasmesso gli atti, onde procedere all'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nonché ripetere tutti gli atti successivi, ritenendo che, unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, era stata notificata agli imputati una richiesta di rinvio a giudizio non originale, ma ricostruita senza seguire la procedura di cui all'art. 113 cod. proc. pen., dunque mera fotocopia senza accertarne la conformità all'originale. 2.1. Si tratta per il Giudice dell'udienza preliminare, di nullità non prevista dalla legge, che comporta l'indebita regressione del procedimento. Questa, peraltro, è stata dichiarata in relazione ad un atto (richiesta di rinvio a giudizio, copia digitale estratta dal TIAP utilizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova) recante l'annotazione del Cancelliere di avvenuta estrazione dal registro informatico, onde attribuire al documento data certa. Si contesta l'indicato necessario ricorso alla procedura di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. per i casi in cui l'atto è provvisto di copia digitale e si sottolinea che l'inserimento all'applicativo TIAP, come per l'atto di cui si discute, assicura al documento efficacia probatoria equiparata all'originale, in quanto copia per immagine su supporto informatico di documento originale, formato su supporto analogico.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. 3.1. La difesa, avv. A. G. Sighieri, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del sollevato conflitto negativo di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il provvedimento adottato dal Tribunale di Genova, invero, non è abnorme nel senso prospettato, posto che rientra tra le prerogative di quell'Autorità giudiziaria, né ha determinato un'indebita regressione o stasi del procedimento, posto che l'atto può essere ripetuto. Infatti, l'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, in caso di contrasto tra il giudice dell'udienza preliminare ed il giudice del dibattimento, la decisione del giudice del dibattimento prevale, in via di principio, su quella del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio. È vero che tale prevalenza, secondo la giurisprudenza consolidata di questa suprema Corte, anche a Sezioni unite, si verifica solo rispetto a provvedimenti consentiti al giudice del dibattimento e non anche rispetto ad eventuali provvedimenti emessi da quest'ultimo al di fuori dei suoi poteri (Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 190249; n. 38640 del 21/10/2010, confl. comp. Proc. Tenuzzo, Rv. 248719). Tuttavia, osserva il Collegio che, nella specie, il giudice del dibattimento non ha esorbitato dai propri poteri nel ritenere che l'atto notificato fosse incompleto e, comunque, invalido, considerata la qualità di quello allegato all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 24 febbraio 2020, di cui faceva parte integrante. Deve, in particolare, notarsi che l'atto in copia, reca un'attestazione che non proviene dalla Segreteria dei pubblico ministero che ha emesso l'originale dell'atto poi inserito nel registro informatico TIAP, ma del Cancelliere dell'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, con annotazione attenente alle risultanze della consultazione del registro informatico TIAP ([OSCURATO:PERSONA]), con la finalità, indicata dal provvedimento che solleva il conflitto negativo di competenza, anche di attribuire all'attività di estrazione dal registro data certa. È bene premettere che, nell'ambito del procedimento penale, il TIAP è un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo processuale che cura la progressiva formazione dei contenuti delle varie 3 5)ki fasi processuali, procedendosi man mano alla sua integrazione con atti, documenti e supporti multimediali. L'applicativo, dunque, nasce come strumento per seguire (e registrare) informaticamente il flusso del processo e dovrebbe, in sostanza, costituire la copia informatizzata del fascicolo processuale cartaceo. Le modalità con le quali procedere alla regolamentazione dell'accesso e della formazione del fascicolo TIAP possono essere precisate dagli uffici giudiziari, attraverso la stipula di appositi protocolli, sia con le organizzazioni forensi, sia tra gli uffici giudiziari interessati al flusso. Anche le modalità di visualizzazione e di indicizzazione possono essere oggetto del contenuto di detti protocolli, così come le condizioni di attestazione alle quali l'ufficio fa conseguire la corrispondenza formale tra il fascicolo cartaceo e quello informatizzato al TIAP (Sez. 5, Sez. 5, n. 27315 del 07/03/2019, Pedalino, Rv. 276346) A tale modalità, tuttavia, il provvedimento che solleva il conflitto non opera alcun riferimento, né è indicato, nei rapporti tra gli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Genova, con quali modalità si reputa formalmente attestata la corrispondenza tra il fascicolo informatizzato al TIAP e quello "fisico e cartaceo", se questa deve essere considerata presunta o attestata mediante una mera annotazione di conformità apposta da parte del cancelliere assegnato a tale incarico, o tramite attestazione in tal senso da parte del Pubblico ministero (che, secondo il Giudice che ha sollevato conflitto, ha affermato, nelle udienze celebrate, la detta conformità rispetto all'originale della richiesta di rinvio a giudizio notificata). [OSCURATO:PERSONA] si limita a sottolineare che, in via generale, alle copie per immagine estratte dal TIAP deve essere riconosciuta la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è disconosciuta o se la stessa è attestata da un pubblico ufficiale (nella specie individuato nel Pubblico ministero dell'udienza preliminare e quello dell'udienza dibattimentale che hanno ribadito la conformità dell'atto notificato alla richiesta di rinvio a giudizio in originale). 2.Deve, quindi, rilevarsi che, nella specie, non vi è stata un'arbitraria ovvero abnorme regressione del procedimento ad una fase processuale anteriore, avendo il giudice del dibattimento rilevato, nell'atto notificato, un difetto delle procedure previste dal codice di rito, al fine di individuare le modalità di ricostruzione dell'atto originale mancante. Si tratta del richiamo alla procedura di ricostruzione degli atti originali eventualmente smarriti o distrutti, dettata dagli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. e 41 disp. att. cod. proc. pen., senza tenere conto che la digitalizzazione degli atti, secondo la procedura fissata anche attraverso protocolli di intesa, consente di ricostruire l'originale attraverso la verifica della provenienza dell'atto (richiesta di rinvio a giudizio, inserita dal Pubblico ministero nel registro informatico TIAP). Occorre, però, tener presente che la remissione degli atti dal giudice del dibattimento al Giudice dell'udienza preliminare, costituisce un provvedimento che non può ritenersi avulso dal sistema, costituendo esso un atto in ogni caso emesso nell'esplicazione dei poteri riconosciuti al giudice del dibattimento dall'ordinamento e tale da non determinare la stasi del procedimento, ben potendo il remittente disporre la rinnovazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, onde sanare l'invalidità ritenuta, sulla base della motivazione espressa del giudice del dibattimento (cfr. Sez. 1, n. 14030 del 21/3/07, Rv. 236215; Sez. U., n. 25957 del 26/3/09, Rv. 243590). 3. Gli atti vanno, pertanto, trasmessi al Giudice delle indagini preliminari per il corso ulteriore, osservando che, secondo quanto indicato dal difensore nella memoria tempestivamente depositata, nelle more l'atto originale di cui si discute risulta essere stato reperito, così venendo meno ogni problematica circa le formalità attraverso le quali ricostruire il documento (richiesta di rinvio a giudizio) da allegare all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. P.Q.M. Dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagin
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