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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06178/2026

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 6316 /20 2 5 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del d irettore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:preavviso di iscri- zione ipotecaria –annulla- mento cartella presupposta - giudicato PUNGITORE Francesco , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carnovale –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] –resistente – avversola sentenza n. 2450 / 20 24 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria , depositata il 23 / 9 /20 24 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione preventivadi iscrizione ipotecaria riferita a crediti compresi in tre atti presupposti, due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso . 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , investita dell’appello dell ’Agenzia delle entrate , respinse il gravame, evidenziandoin particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, che una delle cartelle di pagamento presupposte – quella contraddistinta con il n. 13920200001893935000 – era stata parzialmenteannullata dal la Corte di giustizia tributaria di primo grado diVibo Valentia , sicché l’originaria iscrizione a ruolo eseguita sulla base dell’attoannullato, sia pure parzialmente, era venuta meno e sarebbe stato allora necessario procedere ad una nuova iscrizione sulla base della sentenza che aveva rideterminato l’importo dovuto dal contribuente.

4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto , limitatamente alle statuizioni concernenti la cartella sopra indicata, ricorsoper cassazione affidandolo a tre motivi , ulteriormente illustrati damemoria ex art. 380 - bis 1 c.p.c., cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.

5. L’Agenzia delle entrate - Riscossione si è costituita in giudizio aderendoal ricorso dell’Agenzia delle entrate . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha erroneamenteattribuito efficacia di giudicato alla sentenza della Corte di giustiziatributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 714/2022 che aveva parzialmente annullatola cartella di pagamento sopra indicata, quando invece quella pronuncia,lungi dall’essere di venuta definitiva, era stata impugnata e poi riformatadalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria consuccessiva sentenza n. 587/2014, integralmente confermativa della legittimitàdella cartella di cui trattasi . 2.Il motivo è inammissibile poiché non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non reca alcun riferimento ad un eventuale passaggio in giudicato della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] n. 714/2022 che aveva parzialmenteannullato la cartella di pagamento, ma anzi, richiamando la pronunciadi questa Corte n. 758/2017, afferma che l’annullamento di un attoimpositivo, anche se in via non definitiva e in attesa dell’eventuale giudiziodi impugnazione, non costituisce più titolo idoneo a legittimare l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche aventenatura cautelare.

Inaltri termini, la Corte regionale ha chiaramente mostrato di ritenere che l’annullamento giudiziale della cartella presupposta, ancorché non passatoin giudicato, precluda la prosecuzione di un’azione riscossiva, e, dunque,sia tale da condurre all’annullamento del successivo atto della sequenza procedimentale qual è stato, nella specie, il preavviso di iscrizioneipotecaria. 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha del tutto omesso di esaminare l’argomentazione difensiva con la quale l’Ufficio appellante aveva osservatoche l’annullamento giudiziale della cartella, essendo stato solo parzialee limitato alle sanzioni, non comportava la necessità di emettere unanuova cartella di pagamento, essendo invece sufficiente uno sgravio parziale, ovverosia l’eliminazione, dal carico iniziale della cartella impugnata,dell’importo delle san zioni. 4.Il motivo è infondato .

Per costante giurisprudenza, infatti, ricorre il vizio di omessa pronuncia qualora sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabileper la soluzione del caso concreto, il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni dei capi della do manda, che siano autonomamente apprezzabili (v.

Cass. n. 22177 / 2019), ovvero sulle eccezioniproposte ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti (Cass. n. 8266 / 1997) .

I l richiamo alle argomentazioni, ragioni o motiviesposti per ottenere un provvedimento giurisdizionale è estraneo, invece,al vizio in oggetto poiché il vizio di “ omessa pronuncia ” si concreta nel difetto del momento decisorio, mentre il mancato o insufficiente esamedelle argomentazioni delle parti, eventualmente svolte nei motivi di appello, può integrare un vizio di natura diversa relativo all ’ attività svoltadal giudice per supportare l ’ adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. n. 3388 / 2005 ; Cass.n. 5730/2020 ) .

Allaluce di tali precisazioni, nessun vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. può nella specie configurarsi poiché, in relazione al punto controverso,la sentenza d’appello si è chiaramente espressa, ritenendo chel’annullamento parziale della cartella da parte dell’autorità giudiziaria comportasse la necessità di p rocedere ad una nuova iscrizione a ruolo sullabase del titolo giudiziale: statuizione con la quale è stata con tutta evidenza disattesa, quantomeno implicitamente, l’argomentazione difensivadi cui l’odierna ricorrente lamenta il mancato esame. 5.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.P.R.n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 2872 c.c. poiché la sentenzaimpugnata ha confermato la decisione del primo G iudice con la qualeera stato annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria per l’intero importoproveniente dalla cartella in questione, quando invece, essendo stata questa annullata solo parzialmente, la Corte regionale avrebbe dovuto procedere ad una rideterminazione, nella misura corretta, dell’importocui si riferiva il preavviso impugnato. 6.Il motivo è fondato.

6.1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che qualora il giudicetributario reputi invalida (in via derivata) l’ scrizione di ipoteca peril motivo – di carattere sostanziale – che, stante il sopravvenuto annullamento,in sede giudiziale o in via di autotutela, di una cartella dipagamento, il credito iscritto a ruolo risulta minore e risulta quindi in parte insussistente, in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte , il presupposto legittimante l ’ iscrizione dell’ipoteca,non può annullare in toto l ’ iscrizione , ma deve ricondurla allamisura corretta, annullandola solo nella parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte , nonché ordinando la riduzione dell ’ ipoteca ai sensi dell ’ art. 2872 c.c. ., e, in particolare,la riduzione dell ’ importo per il quale essa era stata iscritta al doppio dell ’ importo complessivo del (minor) credito ancora a ruolo (cosìCass. n. 29364/2020). 6.2.Il principio appena esposto, sebbene specificamente affermato inrelazione all’iscrizione di ipoteca di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, ha una valenza generale, fondandosi esso sul consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cass. n. 13294 /2016 ) secondocui la cognizione del giudice tributario si estende al rapporto di impostae dunque gli impone, in caso di annullamento dell’atto impositivo perragioni sostanziali, di esaminare nel merito la pretesa tributaria e cosìricondurla alla misura corretta .

Nederiva l’applicabilità del principio anzidetto anche all’ipotesi di invalidità derivata (per parziale annullamento della cartella presupposta)della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui al comma 2 - bis dell’art. 77 cit., dovendosi anche in tal caso procedere in sede giudiziale non all’annullamento integrale del preavviso, ma alla rideterminazione del credito tributario in esso indicato (in questo senso v. la già citata Cass. n. 29364/2020, pronunciatasi proprio in una controversia avente ad oggetto un preavvisodi iscrizione ipotecaria).

6.3. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, avendo annullato integralmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha evidentemente violatotale principio. 7.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione alterzo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, che dovrà deciderla uniformandosi a quanto sopra statuitoe altresì provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità .

P.Q.M LaCorte accoglie il terzo motivo del ricorso , rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 6316 /20 2 5 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del d irettore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:preavviso di iscri- zione ipotecaria –annulla- mento cartella presupposta - giudicato PUNGITORE Francesco , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carnovale –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] –resistente – avversola sentenza n. 2450 / 20 24 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria , depositata il 23 / 9 /20 24 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione preventivadi iscrizione ipotecaria riferita a crediti compresi in tre atti presupposti, due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso . 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , investita dell’appello dell ’Agenzia delle entrate , respinse il gravame, evidenziandoin particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, che una delle cartelle di pagamento presupposte – quella contraddistinta con il n. 13920200001893935000 – era stata parzialmenteannullata dal la Corte di giustizia tributaria di primo grado diVibo Valentia , sicché l’originaria iscrizione a ruolo eseguita sulla base dell’attoannullato, sia pure parzialmente, era venuta meno e sarebbe stato allora necessario procedere ad una nuova iscrizione sulla base della sentenza che aveva rideterminato l’importo dovuto dal contribuente. 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto , limitatamente alle statuizioni concernenti la cartella sopra indicata, ricorsoper cassazione affidandolo a tre motivi , ulteriormente illustrati damemoria ex art. 380 - bis 1 c.p.c., cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. 5. L’Agenzia delle entrate - Riscossione si è costituita in giudizio aderendoal ricorso dell’Agenzia delle entrate . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha erroneamenteattribuito efficacia di giudicato alla sentenza della Corte di giustiziatributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 714/2022 che aveva parzialmente annullatola cartella di pagamento sopra indicata, quando invece quella pronuncia,lungi dall’essere di venuta definitiva, era stata impugnata e poi riformatadalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria consuccessiva sentenza n. 587/2014, integralmente confermativa della legittimitàdella cartella di cui trattasi . 2.Il motivo è inammissibile poiché non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non reca alcun riferimento ad un eventuale passaggio in giudicato della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] n. 714/2022 che aveva parzialmenteannullato la cartella di pagamento, ma anzi, richiamando la pronunciadi questa Corte n. 758/2017, afferma che l’annullamento di un attoimpositivo, anche se in via non definitiva e in attesa dell’eventuale giudiziodi impugnazione, non costituisce più titolo idoneo a legittimare l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche aventenatura cautelare. Inaltri termini, la Corte regionale ha chiaramente mostrato di ritenere che l’annullamento giudiziale della cartella presupposta, ancorché non passatoin giudicato, precluda la prosecuzione di un’azione riscossiva, e, dunque,sia tale da condurre all’annullamento del successivo atto della sequenza procedimentale qual è stato, nella specie, il preavviso di iscrizioneipotecaria. 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha del tutto omesso di esaminare l’argomentazione difensiva con la quale l’Ufficio appellante aveva osservatoche l’annullamento giudiziale della cartella, essendo stato solo parzialee limitato alle sanzioni, non comportava la necessità di emettere unanuova cartella di pagamento, essendo invece sufficiente uno sgravio parziale, ovverosia l’eliminazione, dal carico iniziale della cartella impugnata,dell’importo delle san zioni. 4.Il motivo è infondato . Per costante giurisprudenza, infatti, ricorre il vizio di omessa pronuncia qualora sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabileper la soluzione del caso concreto, il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni dei capi della do manda, che siano autonomamente apprezzabili (v. Cass. n. 22177 / 2019), ovvero sulle eccezioniproposte ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti (Cass. n. 8266 / 1997) . I l richiamo alle argomentazioni, ragioni o motiviesposti per ottenere un provvedimento giurisdizionale è estraneo, invece,al vizio in oggetto poiché il vizio di “ omessa pronuncia ” si concreta nel difetto del momento decisorio, mentre il mancato o insufficiente esamedelle argomentazioni delle parti, eventualmente svolte nei motivi di appello, può integrare un vizio di natura diversa relativo all ’ attività svoltadal giudice per supportare l ’ adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. n. 3388 / 2005 ; Cass.n. 5730/2020 ) . Allaluce di tali precisazioni, nessun vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. può nella specie configurarsi poiché, in relazione al punto controverso,la sentenza d’appello si è chiaramente espressa, ritenendo chel’annullamento parziale della cartella da parte dell’autorità giudiziaria comportasse la necessità di p rocedere ad una nuova iscrizione a ruolo sullabase del titolo giudiziale: statuizione con la quale è stata con tutta evidenza disattesa, quantomeno implicitamente, l’argomentazione difensivadi cui l’odierna ricorrente lamenta il mancato esame. 5.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.P.R.n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 2872 c.c. poiché la sentenzaimpugnata ha confermato la decisione del primo G iudice con la qualeera stato annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria per l’intero importoproveniente dalla cartella in questione, quando invece, essendo stata questa annullata solo parzialmente, la Corte regionale avrebbe dovuto procedere ad una rideterminazione, nella misura corretta, dell’importocui si riferiva il preavviso impugnato. 6.Il motivo è fondato. 6.1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che qualora il giudicetributario reputi invalida (in via derivata) l’ scrizione di ipoteca peril motivo – di carattere sostanziale – che, stante il sopravvenuto annullamento,in sede giudiziale o in via di autotutela, di una cartella dipagamento, il credito iscritto a ruolo risulta minore e risulta quindi in parte insussistente, in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte , il presupposto legittimante l ’ iscrizione dell’ipoteca,non può annullare in toto l ’ iscrizione , ma deve ricondurla allamisura corretta, annullandola solo nella parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte , nonché ordinando la riduzione dell ’ ipoteca ai sensi dell ’ art. 2872 c.c. ., e, in particolare,la riduzione dell ’ importo per il quale essa era stata iscritta al doppio dell ’ importo complessivo del (minor) credito ancora a ruolo (cosìCass. n. 29364/2020). 6.2.Il principio appena esposto, sebbene specificamente affermato inrelazione all’iscrizione di ipoteca di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, ha una valenza generale, fondandosi esso sul consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cass. n. 13294 /2016 ) secondocui la cognizione del giudice tributario si estende al rapporto di impostae dunque gli impone, in caso di annullamento dell’atto impositivo perragioni sostanziali, di esaminare nel merito la pretesa tributaria e cosìricondurla alla misura corretta . Nederiva l’applicabilità del principio anzidetto anche all’ipotesi di invalidità derivata (per parziale annullamento della cartella presupposta)della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui al comma 2 - bis dell’art. 77 cit., dovendosi anche in tal caso procedere in sede giudiziale non all’annullamento integrale del preavviso, ma alla rideterminazione del credito tributario in esso indicato (in questo senso v. la già citata Cass. n. 29364/2020, pronunciatasi proprio in una controversia avente ad oggetto un preavvisodi iscrizione ipotecaria). 6.3. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, avendo annullato integralmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha evidentemente violatotale principio. 7.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione alterzo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, che dovrà deciderla uniformandosi a quanto sopra statuitoe altresì provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità . P.Q.M LaCorte accoglie il terzo motivo del ricorso , rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata
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