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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 07663/2026

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:SENTENZAsul ricorso 4592-2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al controricorso;- controricorrente –nonchéPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] eCOMMISSARIO [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimati –avverso il DECRETO della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 12/2/2026;Numero registro generale 4592/2025N2um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA];sentito, per la ricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];sentito, per la controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a norma dell’art. 112, commi 1 e 2,c.c.i.i., ha chiesto al tribunale di Lecce di procedereall’omologazione “forzata” del concordato per continuitàaziendale proposto dalla stessa.1.2.

Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo chenon fosse sussistente la condizione prevista dall’art. 112,comma 2, lett. d), c.c.i.i., e, in particolare, l’ultima delle ipotesiindicate da tale lettera, “ossia che in mancanza di approvazioneda parte della maggioranza delle classi, come verificatosi inquesto caso, … la proposta sia approvata da almeno una classedi creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfattirispettando la graduazione delle cause legittime di prelazioneanche sul valore eccedente quello di liquidazione”.1.3.

Secondo il tribunale, infatti, “fermo restando chel’ipotesi ordinaria è quella del consenso unanime di tutte le classi(primo comma), il secondo comma prevede delle ipotesispecifiche e rigorose che consentono al Tribunale di omologareil concordato anche in assenza di consenso unanime ma pursempre in presenza di almeno il voto maggioritario dei creditori”.2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto reclamo avverso taledecreto.2.2.

L’Agenzia delle entrate ha resistito al reclamo,chiedendone il rigetto.2.3.

La Corte d’appello, con il decreto in epigrafe, haaccolto il reclamo.2.4.

La Corte, in particolare, ha, innanzitutto, evidenziatoche, nel concordato in continuità aziendale, “la proposta”, aRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N3um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026norma dell’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., “è approvata dallamaggioranza delle classi, purché almeno una sia formata dacreditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, laproposta è approvata da almeno una classe di creditori chesarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando lagraduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valoreeccedente quello di liquidazione”.2.5.

La Corte, sul punto, ha ritenuto che: - la locuzione“in mancanza”, che nell’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i.precede il riferimento all’approvazione da almeno una classe dicreditori, dev’essere riferita “non già alla presenza di una classefavorevole formata da creditori titolari di diritti di prelazione,bensì alla maggioranza delle classi”; - l’approvazione da parte dialmeno una classe di creditori è, dunque, alternativa rispettoall’approvazione da parte della “maggioranza delle classi”; - taleopzione ermeneutica, già dotata di maggiore persuasività sullabase della sola lettura della norma, è con ancora maggioreevidenza imposta se si tiene conto che l’art. 112, comma 2, lett.d), c.c.i.i.

“costituisce attuazione … dell’art. 11, comma 1, lett.b), Direttiva UE 1023/2019”; - questa norma, infatti, disponeche, ai fini della cd.

“ristrutturazione trasversale”, è necessarioche il piano sia stato approvato “i) dalla maggioranza delle classidi voto di parti interessate …; oppure, in mancanza, ii) daalmeno una delle classi di voto …”; - l’uso del punto e virgolaprima della locuzione “in mancanza” rende certo ed inconfutabileche la previsione della seconda ipotesi (ossia, l’approvazione dialmeno una classe) sia alternativa rispetto alla previsione dellaprima ipotesi (ossia l’approvazione da parte della maggioranzadelle classi), come peraltro esplicitato anche dal considerando n.54; - la chiara similitudine tra la struttura e il testo dell’art. 112,comma 2, lett. d), c.c.i.i. (“la proposta è approvata dallamaggioranza delle classi …, oppure, in mancanza, la proposta èRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N4um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026approvata da almeno una classe …”) e quelli dell’art. 11, comma1, lett. b), della Direttiva UE 1023/2019 (“è stato approvato i)dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate …;oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto diparti interessate …”) impone, dunque, un analogo approdointerpretativo, e cioè di ritenere che, in caso di “mancataapprovazione da parte della maggioranza delle classi”, “laproposta” può essere approvata “anche con il voto favorevole diuna sola classe” “di creditori che sarebbero parzialmentesoddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime diprelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.2.6.

Nel caso in esame, ha proseguito la Corte, a frontedella mancata approvazione da parte della maggioranza delleclassi, si tratta, dunque, di verificare “se la proposta sia stataapprovata da almeno una classe di creditori che sarebberoparzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle causelegittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello diliquidazione”.2.7.

La Corte, sul punto, dopo aver rilevato che talecondizione richiede, in sostanza, “l’approvazione da parte di unaclasse di creditori (privilegiati) che nel concordato venga trattatain maniera deteriore rispetto all’ipotesi della liquidazionegiudiziale”, ha ritenuto che: - la proposta della [OSCURATO:SOCIETA] era stataapprovata dalla “classe 3”, e cioè la classe che nel caso diomologa del concordato preventivo “percepirebbe meno rispettoall’ipotesi di liquidazione giudiziale”; - sussisteva, dunque, ilrequisito in esame.2.8.

La Corte, infine, per quanto ancora rileva, haritenuto che, ai fini previsti dall’art. 112, comma 1, c.c.i.i.: - ilpiano proposto da [OSCURATO:PERSONA] non era privo di “ragionevoliprospettive di impedire o superare l’insolvenza”, posto che“quanto prospettato, attestato dalla relazione del professionistaRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N5um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026indipendente, appare idoneo a garantire un’ipotesi solutoriarealizzabile e in grado di favorire il risanamento dell’impresa”; -“la fattibilità del piano”, invece, intesa come “non manifestainattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, era già stataaccertata dal tribunale con il provvedimento del 15/1/2024 cheaveva ammesso la [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di concordatopreventivo.3.1.

L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato il25/2/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso nelquale ha, tra l’altro, dedotto che l’art. 112 c.c.i.i., nellaformulazione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n.136/2024, è di immediata applicazione anche alla procedura inquestione, stante il tenore dell’art. 56, comma 4, d.lgs. n. 136cit., in base al quale le nuove disposizioni si applicano anche alleprocedure che, come quella in esame, sono “pendenti alla datadella sua entrata in vigore”.3.3.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 6/1/2026, hachiesto che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile.3.4.

Il Procuratore generale della Repubblica presso laCorte di cassazione, il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di Lecce e il commissario giudiziale delConcordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.3.5.

La ricorrente e la controricorrente hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,109 e 88 c.c.i.i., applicabili ratione temporis, nonché dell’art. 11della direttiva (UE) 2019/2023, dell’art. 2740 c.c. e degli artt. 3,53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censuratoil decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello haRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N6um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026ritenuto che l’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i. doveva essereinterpretato nel senso che il concordato preventivo in continuitàaziendale può essere omologato anche in assenza diun’approvazione da parte della maggioranza dei creditori sulrilievo che la locuzione “in mancanza” di cui all’art. 112, comma2, lett. d) c.c.i.i permette l’omologazione forzosa anche oveabbia votato favorevolmente soltanto una classe di creditori,omettendo, tuttavia, di considerare che: - la corretta lettura ditale previsione induce, per contro, a ritenere che la locuzione “inmancanza” dev’essere letta non in relazione al requisito della“maggioranza delle classi”, bensì a quello in base al quale“almeno una sia formata da creditori titolari di diritti diprelazione”; - la norma, pertanto dev’essere letta “come seaffermasse che la proposta sia stata approvata dallamaggioranza delle classi, purché almeno una sia formata dacreditori titolari di diritti di prelazione, oppure - in mancanza diqueste classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione -se la proposta sia stata approvata da almeno una classe dicreditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfattirispettando la graduazione delle cause legittime di prelazioneanche sul valore eccedente quello di liquidazione”; - nel caso inesame, del resto, la parte che subisce un pregiudizio effettivodal concordato non è la classe 3 (consenziente), la quale, in baseal piano, recupererà la quasi totalità del proprio credito, bensì leclassi da 5 a 12 (tutte contrarie o astenute), alle quali saràcorrisposta una percentuale irrisoria del proprio credito, per cuiil voto favorevole della classe 3 non è in ogni caso sufficiente asoddisfare la condizione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d),c.c.i.i..4.2.

Il motivo è, per la prima parte, infondato e, per ilresto, inammissibile.Ric. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero r7eg istro generale 4592/2025Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/20264.3.

Non v’è dubbio, intanto, che, diversamente daquanto sostenuto al riguardo dalla società controricorrente, ilprocedimento in esame non può ritenersi assoggettato all’art.112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., nella formulazione successivaalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024: - è vero, infatti,che, in forza dell’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136 cit., ledisposizioni introdotte da tale decreto, come quella che (conl’art. 26, comma 1, lett. a) ha introdotto il nuovo testo dell’art.112, comma 2, cit., si applicano anche “ai procedimenti” che(come quello in esame) sono stati “instaurati ai sensi dell’articolo40 del decreto legislativo n. 14 del 2019” e sono “pendenti alladata”, e cioè il 28/9/2024, “della sua entrata in vigore …”; - èanche vero, però, che, a norma dell’art. 8 del d.l. n. 178/2024,conv. con l. n. 4/2025, l’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136/2024“si interpreta” nel senso che “l’applicabilità delle disposizioniintrodotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 … aiprocedimenti di cui all’articolo 40 del codice della crisi d’impresae dell’insolvenza” “non richiede il rinnovo, la modifica ol’integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata invigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi iprovvedimenti adottati”; - tale disposizione ha, in tal modo,escluso che l’applicazione (dichiaratamente retroattiva) dellenorme introdotte dal d.lgs. n. 136 cit., tra cui il nuovo testodell’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., possa travolgere iprovvedimenti già assunti prima della loro entrata in vigore, lacui legittimità, dunque, tanto sul piano sostanziale, quanto sulpiano processuale, dev’essere valutata, al pari degli atti delrelativo procedimento, avendo esclusivo riguardo,evidentemente, alle norme in vigore al momento della loroadozione.4.4.

L’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., nel suo testooriginario e, come detto, applicabile ratione temporis, disponeRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N8um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026che, “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classisono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore …omologa … se”, tra le altre condizioni, sussista anche quella,prevista dalla lett. d), secondo cui “la proposta è approvata dallamaggioranza delle classi, purché almeno una sia formata dacreditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, laproposta è approvata da almeno una classe di creditori chesarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando lagraduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valoreeccedente quello di liquidazione”.4.5.

Tale norma, in ragione dell’ambiguitàdell’espressione “in mancanza”, è stata diversamenteinterpretata a seconda che tale locuzione debba essereagganciata all’approvazione della proposta da parte della“maggioranza delle classi” ovvero alla presenza tra lamaggioranza di classi favorevoli di almeno una classe di“creditori titolari di diritti di prelazioni”.4.6.

Nella prima interpretazione, l’omologazione delconcordato, oltre che nel caso dell’approvazione della propostada parte della maggioranza delle classi, è possibile (inmancanza, appunto, dell’approvazione da parte dellamaggioranza delle classi) anche se approvata con il votofavorevole di almeno una classe (o, se si vuole, anche di unasola classe), purché, come detto, si tratti della “classe dicreditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfattirispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazioneanche sul valore eccedente quello di liquidazione”.4.7.

Nella seconda interpretazione, invece,l’omologazione del concordato presuppone in ogni caso che laproposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purchéalmeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione,oppure (in mancanza, appunto, di una classe così formata), daRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N9um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026“una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmentesoddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime diprelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione:ferma restando, dunque, la necessità che la maggioranza delleclassi abbia espresso voto favorevole”.4.8.

Ritiene la Corte che la prima ricostruzione siasenz’altro preferibile in quanto, a differenza dell’altra, coerentecon la (più) chiara punteggiatura contenuta sul punto nell’art.11, lett. b), della Direttiva 1023/19, di cui pure costituisce4.9.

Tale norma, infatti, stabilisce che “gli Stati membriprovvedono affinché il piano di ristrutturazione che non èapprovato da tutte le parti interessate” (vale a dire “i creditori …sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano diristrutturazione”: art. 2, paragrafo 1, n. 2) “di cui all’articolo 9,paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologatodall’autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta deldebitore o con l’accordo del debitore, e possa diventarevincolante per le classi di voto dissenzienti se esso”, tra l’altro,“b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di votodi parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe dicreditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditorinon garantiti; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delleclassi di voto di parti interessate o, se previsto dal dirittonazionale, di parti che subiscono un pregiudizio”, purché sia“diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altraclasse che, in base a una valutazione del debitore in regime dicontinuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento némanterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale,si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcunpagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato ilRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero1 re0g istro generale 4592/2025Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026normale grado di priorità di liquidazione a norma del dirittonazionale …”.4.10. [OSCURATO:PERSONA] n. 54 della Direttiva UE, del resto,dispone che “qualora una maggioranza delle classi non sostengail piano di ristrutturazione, dovrebbe essere possibile che il pianopossa comunque essere omologato da almeno una classe dicreditori interessati o che subiscono un pregiudizio che, in basea una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale,riceveranno pagamenti o manterranno interessi o, se previstodal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere chericevano pagamenti o mantengano interessi se fosse applicatol’ordine delle cause legittime di prelazione previsto dal dirittonazionale in caso di liquidazione …”.4.11.

Tale interpretazione è stata, in effetti, recepita dallemodifiche apportate all’art. 112, comma 2, c.c.i.i. dall’art. 26,comma 1, del d.lgs. n. 136/2024 (cd. decreto correttivo-ter).4.12.

L’art. 112, comma 2, cit., infatti, nel testo risultanteda tali modifiche, prevede che “nel concordato in continuitàaziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, surichiesta del debitore … omologa … se”, tra l’altro, “d) la propostaè approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno unasia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, inmancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, laproposta è approvata da almeno una classe di creditori … chesarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicassel’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valoreeccedente quello di liquidazione”.4.13.

La norma, per come riformulata, ha chiaramenteoptato, confermandone la correttezza, per la soluzione secondola quale la locuzione “in mancanza” si riferisce non alla presenza,tra la “maggioranza delle classi” che ha approvato il concordato,di almeno una classe formata da creditori titolari di diritti diRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/20251N1um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026prelazione, bensì, appunto, all’approvazione della proposta daparte della maggioranza delle classi: nel nuovo testo, infatti,l’espressione “in mancanza” è seguita dall’espresso riferimentoall’“approvazione a maggioranza delle classi”, per cuil’omologazione, pure in mancanza dell’approvazione da partedella maggioranza delle classi, è senz’altro possibile, purché laproposta sia approvata da almeno una classe di creditori, ove,in aggiunta, sussistano gli ulteriori requisiti previsti dai n. 1 e 2,e cioè, tra l’altro, che si tratti di una classe formata da creditoriche “sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora siapplicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sulvalore eccedente quello di liquidazione”.4.14.

Il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti:lì dove, in particolare, ha dichiaratamente ritenuto che: - lalocuzione “in mancanza”, contenuta nell’art. 112, comma 2, lett.d), c.c.i.i., dev’essere riferita “non già alla presenza di una classefavorevole formata da creditori titolari di diritti di prelazione,bensì alla maggioranza delle classi”; - l’approvazione dellaproposta da parte di almeno una classe di creditori, in quantoalternativa rispetto all’approvazione da parte della “maggioranzadelle classi” consente, pertanto, l’omologazione forzosa delconcordato per continuità aziendale anche nel caso (come quelloin esame) in cui la proposta sia stata approvata “da parte di una(sola) classe di creditori (privilegiati) che nel concordato vengatrattata in maniera deteriore rispetto all’ipotesi della liquidazionegiudiziale”.4.15.

Il motivo, per il resto, è, come detto, inammissibile.La ricorrente, infatti, ha lamentato che: - la parte che subisceun pregiudizio effettivo dal concordato proposto dalla Ventusnon è la classe 3 (consenziente), la quale, in base al piano,recupererà la quasi totalità del proprio credito, bensì le classi da5 a 12 (tutte contrarie o astenute), alle quali sarà corrispostaRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero1 re2g istro generale 4592/2025Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026una percentuale irrisoria del proprio credito; - il voto favorevoledella classe 3 non è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare lacondizione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i..4.16.

La ricorrente, tuttavia, ha omesso di illustrare, inricorso, con la dovuta specificità, le ragioni per cui, a fronte delparametro previsto dalla lett. d) cit. (e cioè che la classeconsenziente dev’essere formata da creditori “che sarebberosoddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine dellecause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quellodi liquidazione”), la classe 3 percepirebbe, al contrario, in ipotesidi applicazione dell’ordine delle cause legittime di prelazioneanche sul valore eccedente quello di liquidazione (definito anorma dell’art. 87, comma 1, lett. c), una somma superiore aquella che le è stata offerta con la proposta di concordato chepure ha approvato.4.17.

Ed è, invece, noto che: - l’onere della indicazionespecifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, n. 4c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o iniudicando) per cui è proposto, non può essere assolto perrelationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di meritosenza la esplicazione del loro contenuto; - il ricorrente, infatti,ha il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli attiprocessuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché lecircostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamenteconsiderate, ad una diversa decisione; - il ricorso, pertanto,deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice dilegittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo delladecisività dei punti controversi e, dunque, della correttezza delladecisione impugnata (cfr. Cass. n. 342 del 2021; Cass. n. 11984del 2011).Ric. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/20251N3um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/20264.18.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentandol’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte incui la Corte d’appello ha del tutto omesso di considerare il fattodecisivo debitamente evidenziato dall’Agenzia delle entrate nelcorso del procedimento, ossia il reiterato e colpevoleinadempimento da parte della società proponente delle proprieobbligazioni tributarie dal 2012 all’anno di innesco della crisi,nonché il comportamento non collaborativo della stessa nelcorso dell’istruttoria effettuata dall’Agenzia, pur trattandosi difatti, puntualmente dedotti dalla reclamante, che avrebberodovuto indurre la Corte d’appello a ritenere che la situazioneeconomico-finanziaria dell’impresa era stata già compromessada condotte poco trasparenti che avevano arrecato un dannograve a carico di tutti i suoi creditori.4.19.

Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 106 e 4 c.c.i.i., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenutoche la condotta della società debitrice integrasse le fattispeciedi cui alle predette previsioni, senza, tuttavia, considerare chel’art. 4 cit. prevede che “il debitore, i creditori e ogni altrosoggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede ecorrettezza” e che l’art. 106 cit. prevede la revoca dellaprocedura di concordato preventivo ove il creditore abbiacommesso atti di frode volti a compromettere le ragioni deicreditori.4.20.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.4.21.

L’art. 112, comma 1, c.c.i.i., infatti, prevede che ilconcordato in continuità aziendale è omologato quando “ilpiano”, oltre a non essere “privo di ragionevoli prospettive diimpedire o superare l’insolvenza” (lett. f), sia anche fattibile,Ric. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/20251N4um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026vale a dire non manifestamente inidoneo “a raggiungere gliobiettivi prefissati”, vale a dire “il soddisfacimento dei creditori”così come programmato nel piano previsto dall’art. 84, comma1, c.c.i.i.4.22.

La norma, invece, non richiede la meritevolezzasoggettiva del debitore che propone il concordato, potendo, alpiù, rilevare (come emerge dall’art. 106, commi 1 e 2, c.c.i.i.)che lo stesso: - abbia compiuto, anche prima dell’ammissionealla procedura, atti “diretti a frodare le ragioni dei creditori”, ilcui accertamento, però, nel caso in esame, non emerge, con ladovuta specificità, né dal decreto impugnato né dal ricorso; -abbia esposto “passività inesistenti”, e non anche, dunque,quando abbia denunciato debiti, come quelli tributari, esistentima rimasti inadempiuti.5.

Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.6.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, cheliquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre agliaccessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%; dàricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.Ric. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/20251N5um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 12 febbraio 2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] FerroRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:SENTENZAsul ricorso 4592-2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al controricorso;- controricorrente –nonchéPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] eCOMMISSARIO [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimati –avverso il DECRETO della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 12/2/2026;Numero registro generale 4592/2025N2um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA];sentito, per la ricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];sentito, per la controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a norma dell’art. 112, commi 1 e 2,c.c.i.i., ha chiesto al tribunale di Lecce di procedereall’omologazione “forzata” del concordato per continuitàaziendale proposto dalla stessa.1.2. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo chenon fosse sussistente la condizione prevista dall’art. 112,comma 2, lett. d), c.c.i.i., e, in particolare, l’ultima delle ipotesiindicate da tale lettera, “ossia che in mancanza di approvazioneda parte della maggioranza delle classi, come verificatosi inquesto caso, … la proposta sia approvata da almeno una classedi creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfattirispettando la graduazione delle cause legittime di prelazioneanche sul valore eccedente quello di liquidazione”.1.3. Secondo il tribunale, infatti, “fermo restando chel’ipotesi ordinaria è quella del consenso unanime di tutte le classi(primo comma), il secondo comma prevede delle ipotesispecifiche e rigorose che consentono al Tribunale di omologareil concordato anche in assenza di consenso unanime ma pursempre in presenza di almeno il voto maggioritario dei creditori”.2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto reclamo avverso taledecreto.2.2. L’Agenzia delle entrate ha resistito al reclamo,chiedendone il rigetto.2.3. La Corte d’appello, con il decreto in epigrafe, haaccolto il reclamo.2.4. La Corte, in particolare, ha, innanzitutto, evidenziatoche, nel concordato in continuità aziendale, “la proposta”, aRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N3um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026norma dell’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., “è approvata dallamaggioranza delle classi, purché almeno una sia formata dacreditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, laproposta è approvata da almeno una classe di creditori chesarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando lagraduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valoreeccedente quello di liquidazione”.2.5. La Corte, sul punto, ha ritenuto che: - la locuzione“in mancanza”, che nell’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i.precede il riferimento all’approvazione da almeno una classe dicreditori, dev’essere riferita “non già alla presenza di una classefavorevole formata da creditori titolari di diritti di prelazione,bensì alla maggioranza delle classi”; - l’approvazione da parte dialmeno una classe di creditori è, dunque, alternativa rispettoall’approvazione da parte della “maggioranza delle classi”; - taleopzione ermeneutica, già dotata di maggiore persuasività sullabase della sola lettura della norma, è con ancora maggioreevidenza imposta se si tiene conto che l’art. 112, comma 2, lett.d), c.c.i.i. “costituisce attuazione … dell’art. 11, comma 1, lett.b), Direttiva UE 1023/2019”; - questa norma, infatti, disponeche, ai fini della cd. “ristrutturazione trasversale”, è necessarioche il piano sia stato approvato “i) dalla maggioranza delle classidi voto di parti interessate …; oppure, in mancanza, ii) daalmeno una delle classi di voto …”; - l’uso del punto e virgolaprima della locuzione “in mancanza” rende certo ed inconfutabileche la previsione della seconda ipotesi (ossia, l’approvazione dialmeno una classe) sia alternativa rispetto alla previsione dellaprima ipotesi (ossia l’approvazione da parte della maggioranzadelle classi), come peraltro esplicitato anche dal considerando n.54; - la chiara similitudine tra la struttura e il testo dell’art. 112,comma 2, lett. d), c.c.i.i. (“la proposta è approvata dallamaggioranza delle classi …, oppure, in mancanza, la proposta èRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N4um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026approvata da almeno una classe …”) e quelli dell’art. 11, comma1, lett. b), della Direttiva UE 1023/2019 (“è stato approvato i)dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate …;oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto diparti interessate …”) impone, dunque, un analogo approdointerpretativo, e cioè di ritenere che, in caso di “mancataapprovazione da parte della maggioranza delle classi”, “laproposta” può essere approvata “anche con il voto favorevole diuna sola classe” “di creditori che sarebbero parzialmentesoddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime diprelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.2.6. Nel caso in esame, ha proseguito la Corte, a frontedella mancata approvazione da parte della maggioranza delleclassi, si tratta, dunque, di verificare “se la proposta sia stataapprovata da almeno una classe di creditori che sarebberoparzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle causelegittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello diliquidazione”.2.7. La Corte, sul punto, dopo aver rilevato che talecondizione richiede, in sostanza, “l’approvazione da parte di unaclasse di creditori (privilegiati) che nel concordato venga trattatain maniera deteriore rispetto all’ipotesi della liquidazionegiudiziale”, ha ritenuto che: - la proposta della [OSCURATO:SOCIETA] era stataapprovata dalla “classe 3”, e cioè la classe che nel caso diomologa del concordato preventivo “percepirebbe meno rispettoall’ipotesi di liquidazione giudiziale”; - sussisteva, dunque, ilrequisito in esame.2.8. La Corte, infine, per quanto ancora rileva, haritenuto che, ai fini previsti dall’art. 112, comma 1, c.c.i.i.: - ilpiano proposto da [OSCURATO:PERSONA] non era privo di “ragionevoliprospettive di impedire o superare l’insolvenza”, posto che“quanto prospettato, attestato dalla relazione del professionistaRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N5um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026indipendente, appare idoneo a garantire un’ipotesi solutoriarealizzabile e in grado di favorire il risanamento dell’impresa”; -“la fattibilità del piano”, invece, intesa come “non manifestainattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, era già stataaccertata dal tribunale con il provvedimento del 15/1/2024 cheaveva ammesso la [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di concordatopreventivo.3.1. L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato il25/2/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso nelquale ha, tra l’altro, dedotto che l’art. 112 c.c.i.i., nellaformulazione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n.136/2024, è di immediata applicazione anche alla procedura inquestione, stante il tenore dell’art. 56, comma 4, d.lgs. n. 136cit., in base al quale le nuove disposizioni si applicano anche alleprocedure che, come quella in esame, sono “pendenti alla datadella sua entrata in vigore”.3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 6/1/2026, hachiesto che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile.3.4. Il Procuratore generale della Repubblica presso laCorte di cassazione, il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di Lecce e il commissario giudiziale delConcordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.3.5. La ricorrente e la controricorrente hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,109 e 88 c.c.i.i., applicabili ratione temporis, nonché dell’art. 11della direttiva (UE) 2019/2023, dell’art. 2740 c.c. e degli artt. 3,53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censuratoil decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello haRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N6um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026ritenuto che l’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i. doveva essereinterpretato nel senso che il concordato preventivo in continuitàaziendale può essere omologato anche in assenza diun’approvazione da parte della maggioranza dei creditori sulrilievo che la locuzione “in mancanza” di cui all’art. 112, comma2, lett. d) c.c.i.i permette l’omologazione forzosa anche oveabbia votato favorevolmente soltanto una classe di creditori,omettendo, tuttavia, di considerare che: - la corretta lettura ditale previsione induce, per contro, a ritenere che la locuzione “inmancanza” dev’essere letta non in relazione al requisito della“maggioranza delle classi”, bensì a quello in base al quale“almeno una sia formata da creditori titolari di diritti diprelazione”; - la norma, pertanto dev’essere letta “come seaffermasse che la proposta sia stata approvata dallamaggioranza delle classi, purché almeno una sia formata dacreditori titolari di diritti di prelazione, oppure - in mancanza diqueste classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione -se la proposta sia stata approvata da almeno una classe dicreditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfattirispettando la graduazione delle cause legittime di prelazioneanche sul valore eccedente quello di liquidazione”; - nel caso inesame, del resto, la parte che subisce un pregiudizio effettivodal concordato non è la classe 3 (consenziente), la quale, in baseal piano, recupererà la quasi totalità del proprio credito, bensì leclassi da 5 a 12 (tutte contrarie o astenute), alle quali saràcorrisposta una percentuale irrisoria del proprio credito, per cuiil voto favorevole della classe 3 non è in ogni caso sufficiente asoddisfare la condizione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d),c.c.i.i..4.2. Il motivo è, per la prima parte, infondato e, per ilresto, inammissibile.Ric. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero r7eg istro generale 4592/2025Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/20264.3. Non v’è dubbio, intanto, che, diversamente daquanto sostenuto al riguardo dalla società controricorrente, ilprocedimento in esame non può ritenersi assoggettato all’art.112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., nella formulazione successivaalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024: - è vero, infatti,che, in forza dell’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136 cit., ledisposizioni introdotte da tale decreto, come quella che (conl’art. 26, comma 1, lett. a) ha introdotto il nuovo testo dell’art.112, comma 2, cit., si applicano anche “ai procedimenti” che(come quello in esame) sono stati “instaurati ai sensi dell’articolo40 del decreto legislativo n. 14 del 2019” e sono “pendenti alladata”, e cioè il 28/9/2024, “della sua entrata in vigore …”; - èanche vero, però, che, a norma dell’art. 8 del d.l. n. 178/2024,conv. con l. n. 4/2025, l’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136/2024“si interpreta” nel senso che “l’applicabilità delle disposizioniintrodotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 … aiprocedimenti di cui all’articolo 40 del codice della crisi d’impresae dell’insolvenza” “non richiede il rinnovo, la modifica ol’integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata invigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi iprovvedimenti adottati”; - tale disposizione ha, in tal modo,escluso che l’applicazione (dichiaratamente retroattiva) dellenorme introdotte dal d.lgs. n. 136 cit., tra cui il nuovo testodell’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., possa travolgere iprovvedimenti già assunti prima della loro entrata in vigore, lacui legittimità, dunque, tanto sul piano sostanziale, quanto sulpiano processuale, dev’essere valutata, al pari degli atti delrelativo procedimento, avendo esclusivo riguardo,evidentemente, alle norme in vigore al momento della loroadozione.4.4. L’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., nel suo testooriginario e, come detto, applicabile ratione temporis, disponeRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N8um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026che, “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classisono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore …omologa … se”, tra le altre condizioni, sussista anche quella,prevista dalla lett. d), secondo cui “la proposta è approvata dallamaggioranza delle classi, purché almeno una sia formata dacreditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, laproposta è approvata da almeno una classe di creditori chesarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando lagraduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valoreeccedente quello di liquidazione”.4.5. Tale norma, in ragione dell’ambiguitàdell’espressione “in mancanza”, è stata diversamenteinterpretata a seconda che tale locuzione debba essereagganciata all’approvazione della proposta da parte della“maggioranza delle classi” ovvero alla presenza tra lamaggioranza di classi favorevoli di almeno una classe di“creditori titolari di diritti di prelazioni”.4.6. Nella prima interpretazione, l’omologazione delconcordato, oltre che nel caso dell’approvazione della propostada parte della maggioranza delle classi, è possibile (inmancanza, appunto, dell’approvazione da parte dellamaggioranza delle classi) anche se approvata con il votofavorevole di almeno una classe (o, se si vuole, anche di unasola classe), purché, come detto, si tratti della “classe dicreditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfattirispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazioneanche sul valore eccedente quello di liquidazione”.4.7. Nella seconda interpretazione, invece,l’omologazione del concordato presuppone in ogni caso che laproposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purchéalmeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione,oppure (in mancanza, appunto, di una classe così formata), daRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/2025N9um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026“una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmentesoddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime diprelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione:ferma restando, dunque, la necessità che la maggioranza delleclassi abbia espresso voto favorevole”.4.8. Ritiene la Corte che la prima ricostruzione siasenz’altro preferibile in quanto, a differenza dell’altra, coerentecon la (più) chiara punteggiatura contenuta sul punto nell’art.11, lett. b), della Direttiva 1023/19, di cui pure costituisce4.9. Tale norma, infatti, stabilisce che “gli Stati membriprovvedono affinché il piano di ristrutturazione che non èapprovato da tutte le parti interessate” (vale a dire “i creditori …sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano diristrutturazione”: art. 2, paragrafo 1, n. 2) “di cui all’articolo 9,paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologatodall’autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta deldebitore o con l’accordo del debitore, e possa diventarevincolante per le classi di voto dissenzienti se esso”, tra l’altro,“b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di votodi parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe dicreditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditorinon garantiti; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delleclassi di voto di parti interessate o, se previsto dal dirittonazionale, di parti che subiscono un pregiudizio”, purché sia“diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altraclasse che, in base a una valutazione del debitore in regime dicontinuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento némanterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale,si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcunpagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato ilRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero1 re0g istro generale 4592/2025Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026normale grado di priorità di liquidazione a norma del dirittonazionale …”.4.10. [OSCURATO:PERSONA] n. 54 della Direttiva UE, del resto,dispone che “qualora una maggioranza delle classi non sostengail piano di ristrutturazione, dovrebbe essere possibile che il pianopossa comunque essere omologato da almeno una classe dicreditori interessati o che subiscono un pregiudizio che, in basea una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale,riceveranno pagamenti o manterranno interessi o, se previstodal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere chericevano pagamenti o mantengano interessi se fosse applicatol’ordine delle cause legittime di prelazione previsto dal dirittonazionale in caso di liquidazione …”.4.11. Tale interpretazione è stata, in effetti, recepita dallemodifiche apportate all’art. 112, comma 2, c.c.i.i. dall’art. 26,comma 1, del d.lgs. n. 136/2024 (cd. decreto correttivo-ter).4.12. L’art. 112, comma 2, cit., infatti, nel testo risultanteda tali modifiche, prevede che “nel concordato in continuitàaziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, surichiesta del debitore … omologa … se”, tra l’altro, “d) la propostaè approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno unasia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, inmancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, laproposta è approvata da almeno una classe di creditori … chesarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicassel’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valoreeccedente quello di liquidazione”.4.13. La norma, per come riformulata, ha chiaramenteoptato, confermandone la correttezza, per la soluzione secondola quale la locuzione “in mancanza” si riferisce non alla presenza,tra la “maggioranza delle classi” che ha approvato il concordato,di almeno una classe formata da creditori titolari di diritti diRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/20251N1um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026prelazione, bensì, appunto, all’approvazione della proposta daparte della maggioranza delle classi: nel nuovo testo, infatti,l’espressione “in mancanza” è seguita dall’espresso riferimentoall’“approvazione a maggioranza delle classi”, per cuil’omologazione, pure in mancanza dell’approvazione da partedella maggioranza delle classi, è senz’altro possibile, purché laproposta sia approvata da almeno una classe di creditori, ove,in aggiunta, sussistano gli ulteriori requisiti previsti dai n. 1 e 2,e cioè, tra l’altro, che si tratti di una classe formata da creditoriche “sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora siapplicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sulvalore eccedente quello di liquidazione”.4.14. Il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti:lì dove, in particolare, ha dichiaratamente ritenuto che: - lalocuzione “in mancanza”, contenuta nell’art. 112, comma 2, lett.d), c.c.i.i., dev’essere riferita “non già alla presenza di una classefavorevole formata da creditori titolari di diritti di prelazione,bensì alla maggioranza delle classi”; - l’approvazione dellaproposta da parte di almeno una classe di creditori, in quantoalternativa rispetto all’approvazione da parte della “maggioranzadelle classi” consente, pertanto, l’omologazione forzosa delconcordato per continuità aziendale anche nel caso (come quelloin esame) in cui la proposta sia stata approvata “da parte di una(sola) classe di creditori (privilegiati) che nel concordato vengatrattata in maniera deteriore rispetto all’ipotesi della liquidazionegiudiziale”.4.15. Il motivo, per il resto, è, come detto, inammissibile.La ricorrente, infatti, ha lamentato che: - la parte che subisceun pregiudizio effettivo dal concordato proposto dalla Ventusnon è la classe 3 (consenziente), la quale, in base al piano,recupererà la quasi totalità del proprio credito, bensì le classi da5 a 12 (tutte contrarie o astenute), alle quali sarà corrispostaRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero1 re2g istro generale 4592/2025Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026una percentuale irrisoria del proprio credito; - il voto favorevoledella classe 3 non è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare lacondizione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i..4.16. La ricorrente, tuttavia, ha omesso di illustrare, inricorso, con la dovuta specificità, le ragioni per cui, a fronte delparametro previsto dalla lett. d) cit. (e cioè che la classeconsenziente dev’essere formata da creditori “che sarebberosoddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine dellecause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quellodi liquidazione”), la classe 3 percepirebbe, al contrario, in ipotesidi applicazione dell’ordine delle cause legittime di prelazioneanche sul valore eccedente quello di liquidazione (definito anorma dell’art. 87, comma 1, lett. c), una somma superiore aquella che le è stata offerta con la proposta di concordato chepure ha approvato.4.17. Ed è, invece, noto che: - l’onere della indicazionespecifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, n. 4c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o iniudicando) per cui è proposto, non può essere assolto perrelationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di meritosenza la esplicazione del loro contenuto; - il ricorrente, infatti,ha il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli attiprocessuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché lecircostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamenteconsiderate, ad una diversa decisione; - il ricorso, pertanto,deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice dilegittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo delladecisività dei punti controversi e, dunque, della correttezza delladecisione impugnata (cfr. Cass. n. 342 del 2021; Cass. n. 11984del 2011).Ric. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/20251N3um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/20264.18. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentandol’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte incui la Corte d’appello ha del tutto omesso di considerare il fattodecisivo debitamente evidenziato dall’Agenzia delle entrate nelcorso del procedimento, ossia il reiterato e colpevoleinadempimento da parte della società proponente delle proprieobbligazioni tributarie dal 2012 all’anno di innesco della crisi,nonché il comportamento non collaborativo della stessa nelcorso dell’istruttoria effettuata dall’Agenzia, pur trattandosi difatti, puntualmente dedotti dalla reclamante, che avrebberodovuto indurre la Corte d’appello a ritenere che la situazioneeconomico-finanziaria dell’impresa era stata già compromessada condotte poco trasparenti che avevano arrecato un dannograve a carico di tutti i suoi creditori.4.19. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 106 e 4 c.c.i.i., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenutoche la condotta della società debitrice integrasse le fattispeciedi cui alle predette previsioni, senza, tuttavia, considerare chel’art. 4 cit. prevede che “il debitore, i creditori e ogni altrosoggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede ecorrettezza” e che l’art. 106 cit. prevede la revoca dellaprocedura di concordato preventivo ove il creditore abbiacommesso atti di frode volti a compromettere le ragioni deicreditori.4.20. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.4.21. L’art. 112, comma 1, c.c.i.i., infatti, prevede che ilconcordato in continuità aziendale è omologato quando “ilpiano”, oltre a non essere “privo di ragionevoli prospettive diimpedire o superare l’insolvenza” (lett. f), sia anche fattibile,Ric. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/20251N4um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026vale a dire non manifestamente inidoneo “a raggiungere gliobiettivi prefissati”, vale a dire “il soddisfacimento dei creditori”così come programmato nel piano previsto dall’art. 84, comma1, c.c.i.i.4.22. La norma, invece, non richiede la meritevolezzasoggettiva del debitore che propone il concordato, potendo, alpiù, rilevare (come emerge dall’art. 106, commi 1 e 2, c.c.i.i.)che lo stesso: - abbia compiuto, anche prima dell’ammissionealla procedura, atti “diretti a frodare le ragioni dei creditori”, ilcui accertamento, però, nel caso in esame, non emerge, con ladovuta specificità, né dal decreto impugnato né dal ricorso; -abbia esposto “passività inesistenti”, e non anche, dunque,quando abbia denunciato debiti, come quelli tributari, esistentima rimasti inadempiuti.5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, cheliquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre agliaccessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%; dàricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.Ric. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026Numero registro generale 4592/20251N5um ero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 7663/2026Data pubblicazione 30/03/2026228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 12 febbraio 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] FerroRic. 2025, n. 4592 – Sez. 1 – PU del 12/2/2026