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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 35805/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3767/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CATANZARO n. 2662/2019 depositata il12/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva respinto il gravame proposto contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Cosenza di rigetto del ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA del 2010 notificato il 27.4.2016.

2. Con l’atto impugnato, preceduto dagli incombenti di cui all’art. 10 bis della legge n. 212/2000, si era contestata alla [OSCURATO:SOCIETA] l’indebita detrazione IVA pari ad euro 140.000,00 sulla cessione immobiliare effettuatadalla [OSCURATO:PERSONA] srl in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e avente ad oggetto un fondo in Rende loc.

Sant’Agostino, esteso ha 0.38.00 e soggetto a vincolo idrogeologico per mq. 1.900, che aveva costituito l’unica operazione commerciale della società, dalla sua costituzione (nel 2010) sino al 2014, evidenziandosi, altresì, l’anomalia delle sottostanti operazioni di cessione di quote sociali, in forza delle quali l’immobile, venduto nel 2008 dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] srl , nel 2015 era rientrato nella sostanziale disponibilità della Ruffolo che aveva acquistato l’intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA].

3. La CTR, con la sentenza n. 2669/19, ha confermato la decisione della CTP, respingendo l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo e ritenendo la ricorrenza di una fattispecie di abuso del diritto nella «complessa operazione societaria» che aveva avuto quale unico risultato un indebito vantaggio di imposta ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e consistente nel rimborso dell’IVA sull’acquisto del cespite, contabilizzato come bene – merce ma sottoposto ad un vincolo idrogeologico tale da rendere l’immobile inedificabile.

4. Il ricorso si fonda su tre motivi. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto assolto l’onere di allegazione e prova che incombe sull’ente impositore.

2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., «omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (…) in disputa tra le parti per motivazione apparente, incongrua e contraddittoria in ordine all’indeterminatezza e genericità della pretesa e alla mancanza di motivazione e di prova dei fatti costitutivi della condotta elusiva»; inoltre, deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. (..) per avere le commissioni tributarie provinciale e regionale illogicamente, immotivatamente ed erroneamente ritenuto assolto l’onere di allegazione e di prova incombente sulla amministrazione finanziaria».

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono inammissibili sotto più profili.

3.1. La critica si svolge sul piano della valutazione delle risultanze istruttorie ed è inammissibile, perché sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez.

Un., n. 34476 del 2019). 3.2.Entrambe le censure si soffermano sui medesimi aspetti in fatto: a) nella complessa operazione ricostruita dall’Ufficio, secondo cui il bene, venduto nel 2008 da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] srl, era ritornato nella sostanziale disponibilità della Ruffolo, divenuta nel 2015 socio unico della [OSCURATO:SOCIETA], non vi erano profili di anormalità in quanto vi erano stati lecite operazioni di cessioni di quote societarie, accompagnate da accollo di debito e compensazioni per regolare le reciproche posizioni di debito/credito, alle qualiera rimasta estranea la [OSCURATO:SOCIETA] che si era limitata ad acquistare il terreno, regolarmente contabilizzato, di cui era ancora proprietaria; b) il terreno in questione non era inedificabile in quanto era sottoposto solo in parte a vincolo idrogeologico. 3.3.

E’ noto che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di valutazione dei fatti, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012 (per tutte, Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

3.4. La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)(Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017); non possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022); in questo caso, tanto la sottoposizione solo parziale del bene al vincolo idrogeologico quanto la l i c eità e normalità delle operazioni societarie a cui era rimasta estranea la CAMI srlnon rappresentano un ”fatto decisivo”, nei termini sopra indicati, ma costituisc ono element i istruttor i oggetto di valutazione; il primoaspetto è stato disatteso dalla CTR, la quale ha riten uto che il vincolo precludesse comunque l’edificabilità del fondo, ciò che del resto è confermato dal fatto che il Comune di Rende rigettò il permesso a costruire proprio in ragione di quel vincolo (v. pag. 17 del ricorso); il secondo non inficia la conclusione cui è giunto il Giudice di merito e cioè che «unico risultato» della complessiva operazione era stato un indebito vantaggio di imposta conseguito proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA] attraverso il rimborso dell’IVA sull’acquisto dell’immobile inedificabile.

3.5. Va considerato, inoltre, che, secondo quanto previsto dall’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è escluso che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”), salvo che il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (Cass. n.5947 del 2023); la “doppia conforme”, peraltro, ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo Giudice (Cass. n. 7724 del 2022); la ricorrente non si è fatta carico di questo aspetto e nulla ha dedotto in proposito.

4. Il terzo motivo riporta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., «omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio» in quanto la CTR, in violazione dell’art. 112 c.p.c., aveva omesso del tutto di pronunziare sull’eccezione dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento oltre i termini previsti dall’art. 10 bis comma 7, terzo periodo, l. n. 212/2000. 4.1.Il motivo deve essere disatteso per più ragioni. 4.2.Il motivo è inammissibile in quanto contraddittorio perché mescola profili di censura incompatibili, quali il vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e il vizio processuale (riconducibile al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.) dell’omessa pronuncia (Cass. n. 6150 del 2021): il primo presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione, il secondo consiste nell'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio (Cass. n. 29952 del 2022). 4.3.La censura, poi, non è chiaramente intelligibile in quanto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la CTR si è comunque pronunciata sulla questione, affermando quanto segue: «nessuna inosservanza del termine di decadenza di cui al 7° comma dell’art. 10 bis, atteso che, per come affermato dalla stessa contribuente, l’atto impositivo è stato inoltrato dall’ufficio nel termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero nel termine di sessanta giorni entro il quale l’Agenzia doveva attivarsi per l’invio dell’accertamento, a nulla rilevando l’effettiva notifica al destinatario, avvenuta qualche giorno dopo».

La CAMI deduce di non aver mai indicato la data del 22.4.2016 (in cui l’atto impugnato era stato spedito per la notifica a mezzo servizio postale, v. pag. 14 del controricorso), ma di aver rilevato che l’atto era stato notificato soltanto il 27.4.2016 (cioè a termine scaduto); ciò, peraltro, non toglie che sulla questione vi sia stata una decisione con una ratio assai chiara che ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione sollevata - essendosi affermato che, ai fini del rispetto della proroga di cui all’art. 10 bis comma 7 terzo periodo, cit., rileva la data di spedizione dell’atto per la notificazione a mezzo posta e non quella di perfezionamento della notifica – cosicché quella statuizione doveva essere aggredita attraverso diverso paradigma di censura tra quelli previsti dall’art.360 c.p.c..

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3767/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 2662/2019 depositata il12/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva respinto il gravame proposto contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Cosenza di rigetto del ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA del 2010 notificato il 27.4.2016. 2. Con l’atto impugnato, preceduto dagli incombenti di cui all’art. 10 bis della legge n. 212/2000, si era contestata alla [OSCURATO:SOCIETA] l’indebita detrazione IVA pari ad euro 140.000,00 sulla cessione immobiliare effettuatadalla [OSCURATO:PERSONA] srl in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e avente ad oggetto un fondo in Rende loc. Sant’Agostino, esteso ha 0.38.00 e soggetto a vincolo idrogeologico per mq. 1.900, che aveva costituito l’unica operazione commerciale della società, dalla sua costituzione (nel 2010) sino al 2014, evidenziandosi, altresì, l’anomalia delle sottostanti operazioni di cessione di quote sociali, in forza delle quali l’immobile, venduto nel 2008 dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] srl , nel 2015 era rientrato nella sostanziale disponibilità della Ruffolo che aveva acquistato l’intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La CTR, con la sentenza n. 2669/19, ha confermato la decisione della CTP, respingendo l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo e ritenendo la ricorrenza di una fattispecie di abuso del diritto nella «complessa operazione societaria» che aveva avuto quale unico risultato un indebito vantaggio di imposta ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e consistente nel rimborso dell’IVA sull’acquisto del cespite, contabilizzato come bene – merce ma sottoposto ad un vincolo idrogeologico tale da rendere l’immobile inedificabile. 4. Il ricorso si fonda su tre motivi. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto assolto l’onere di allegazione e prova che incombe sull’ente impositore. 2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., «omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (…) in disputa tra le parti per motivazione apparente, incongrua e contraddittoria in ordine all’indeterminatezza e genericità della pretesa e alla mancanza di motivazione e di prova dei fatti costitutivi della condotta elusiva»; inoltre, deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. (..) per avere le commissioni tributarie provinciale e regionale illogicamente, immotivatamente ed erroneamente ritenuto assolto l’onere di allegazione e di prova incombente sulla amministrazione finanziaria». 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono inammissibili sotto più profili. 3.1. La critica si svolge sul piano della valutazione delle risultanze istruttorie ed è inammissibile, perché sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019). 3.2.Entrambe le censure si soffermano sui medesimi aspetti in fatto: a) nella complessa operazione ricostruita dall’Ufficio, secondo cui il bene, venduto nel 2008 da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] srl, era ritornato nella sostanziale disponibilità della Ruffolo, divenuta nel 2015 socio unico della [OSCURATO:SOCIETA], non vi erano profili di anormalità in quanto vi erano stati lecite operazioni di cessioni di quote societarie, accompagnate da accollo di debito e compensazioni per regolare le reciproche posizioni di debito/credito, alle qualiera rimasta estranea la [OSCURATO:SOCIETA] che si era limitata ad acquistare il terreno, regolarmente contabilizzato, di cui era ancora proprietaria; b) il terreno in questione non era inedificabile in quanto era sottoposto solo in parte a vincolo idrogeologico. 3.3. E’ noto che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di valutazione dei fatti, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (per tutte, Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). 3.4. La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)(Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017); non possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022); in questo caso, tanto la sottoposizione solo parziale del bene al vincolo idrogeologico quanto la l i c eità e normalità delle operazioni societarie a cui era rimasta estranea la CAMI srlnon rappresentano un ”fatto decisivo”, nei termini sopra indicati, ma costituisc ono element i istruttor i oggetto di valutazione; il primoaspetto è stato disatteso dalla CTR, la quale ha riten uto che il vincolo precludesse comunque l’edificabilità del fondo, ciò che del resto è confermato dal fatto che il Comune di Rende rigettò il permesso a costruire proprio in ragione di quel vincolo (v. pag. 17 del ricorso); il secondo non inficia la conclusione cui è giunto il Giudice di merito e cioè che «unico risultato» della complessiva operazione era stato un indebito vantaggio di imposta conseguito proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA] attraverso il rimborso dell’IVA sull’acquisto dell’immobile inedificabile. 3.5. Va considerato, inoltre, che, secondo quanto previsto dall’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è escluso che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”), salvo che il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (Cass. n.5947 del 2023); la “doppia conforme”, peraltro, ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo Giudice (Cass. n. 7724 del 2022); la ricorrente non si è fatta carico di questo aspetto e nulla ha dedotto in proposito. 4. Il terzo motivo riporta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., «omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio» in quanto la CTR, in violazione dell’art. 112 c.p.c., aveva omesso del tutto di pronunziare sull’eccezione dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento oltre i termini previsti dall’art. 10 bis comma 7, terzo periodo, l. n. 212/2000. 4.1.Il motivo deve essere disatteso per più ragioni. 4.2.Il motivo è inammissibile in quanto contraddittorio perché mescola profili di censura incompatibili, quali il vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e il vizio processuale (riconducibile al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.) dell’omessa pronuncia (Cass. n. 6150 del 2021): il primo presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione, il secondo consiste nell'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio (Cass. n. 29952 del 2022). 4.3.La censura, poi, non è chiaramente intelligibile in quanto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la CTR si è comunque pronunciata sulla questione, affermando quanto segue: «nessuna inosservanza del termine di decadenza di cui al 7° comma dell’art. 10 bis, atteso che, per come affermato dalla stessa contribuente, l’atto impositivo è stato inoltrato dall’ufficio nel termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero nel termine di sessanta giorni entro il quale l’Agenzia doveva attivarsi per l’invio dell’accertamento, a nulla rilevando l’effettiva notifica al destinatario, avvenuta qualche giorno dopo». La CAMI deduce di non aver mai indicato la data del 22.4.2016 (in cui l’atto impugnato era stato spedito per la notifica a mezzo servizio postale, v. pag. 14 del controricorso), ma di aver rilevato che l’atto era stato notificato soltanto il 27.4.2016 (cioè a termine scaduto); ciò, peraltro, non toglie che sulla questione vi sia stata una decisione con una ratio assai chiara che ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione sollevata - essendosi affermato che, ai fini del rispetto della proroga di cui all’art. 10 bis comma 7 terzo periodo, cit., rileva la data di spedizione dell’atto per la notificazione a mezzo posta e non quella di perfezionamento della notifica – cosicché quella statuizione doveva essere aggredita attraverso diverso paradigma di censura tra quelli previsti dall’art.360 c.p.c.. 5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulterio
Sentenza Cassazione n. 35805/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris