CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 settembre 1974
Cassazione n. 20038/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1974 avverso l'ordinanza del 10/02/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Procura di Trani iscriveva tale Olivieri per calunnia in ipotesi consumata in danno nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente. In seguito alla opposizione dell'Oreste il giudice disponeva comunque l'archiviazione. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa, che deduceva vizio di motivazione: il decreto di archiviazione non avrebbe considerato che la denuncia con finalità rítorsive era proprio quella in relazione alla quale Olvieri era stato iscritto nel registro delle notizie di reato per calunnia. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze non consentite. Nei confronti del provvedimento impugnato è, infatti, possibile solo proporre il reclamo per le violazioni indicate dall'art. 410-bis, comma 3 cod. proc. pen. Si riafferma cioè che l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 11 aprile 2