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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 settembre 2024

Cassazione n. 10599/2026

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i-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.23948/2024 depositata il 5/09/2024.Numero registro generale 6189/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 10599/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del signor DrissMahroug, investito e ucciso in un incidente stradale, hanno citato avanti alTribunale Civile di Verona la società [OSCURATO:PERSONA] spa (poi [OSCURATO:SOCIETA]), quale assicuratrice del veicolo investitore; la [OSCURATO:SOCIETA], qualeproprietaria del veicolo investitore; il signor [OSCURATO:PERSONA], quale autista delveicolo investitore, per ivi sentirli condannare al risarcimento deiconseguentemente lamentati danni.Il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo il risarcimento del danno,ma questa decisione è stata impugnata con appello principale dai congiuntidella vittima, che lamentavano un risarcimento maggiore, e con appelloincidentale dalle [OSCURATO:SOCIETA], e la Corte d'Appello di Venezia ha rigettatol'appello principale ed ha accolto in parte quello incidentale.I danneggiati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando tra l'altroche la ripartizione della colpa tra i due convenuti era stata stabilita in modoparitario dai giudici d'appello, senza adeguata motivazione sulla ragione ditale misura di ripartizione.Questa Corte, con decisione n. 23948 del 2024, ha accolto tale motivo,considerando assorbito l'altro motivo di ricorso che verteva sulla spettanzao meno della rivalutazione monetaria.I ricorrenti ritengono che tale assorbimento sia frutto di un errore di fattoin quanto la questione della rivalutazione non era in alcun modo connessacon quella oggetto di accoglimento- il difetto di motivazione sullaripartizione della colpa- e dunque hanno proposto ricorso per revocazionebasato su un unico motivo.

Si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA] che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6189/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 10599/2026Data pubblicazione 21/04/20261.- Con unico motivo i ricorrenti denunziano errore di fatto revocatorio nelladecisione precedente di questa Corte (n. 23948/ 2024).Si dolgono che nell’impugnata sentenza la S.C., dopo aver accolto il motivodi ricorso relativo al difetto di motivazione, ha dichiarato assorbito l'ulterioremotivo di ricorso relativo invece al regime degli accessori sulla sommaliquidata ed in particolare al regime della rivalutazione monetaria.Lamentano essersi dalla S.C. erroneamente ritenuto immotivata ladecisione di appello relativamente alla ripartizione del concorso di colpa trai convenuti, che, secondo, per l'appunto, l’ordinanza citata, era statoripartito in maniera uguale senza tuttavia dare conto del perché di questaripartizione anziché di un'altra.Lamentano che, accolto il motivo di ricorso, è stato dalla S.C. ritenutoassorbito il motivo sul regime degli accessori, ossia sulla rivalutazionemonetaria per errore di fatto revocatorio in quanto la questione di qualedebba essere il regime degli interessi o della rivalutazione non ha alcunadipendenza con la questione dell'adeguata motivazione del riparto diresponsabilità, e dunque non poteva considerarsi assorbitodall'accoglimento di quella.Il motivo è inammissibile.La revocazione, infatti, presuppone un errore sul fatto, e L'errore difatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive,emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nellarelativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali (Cass. 27570/2018).Ora, la questione se un motivo possa considerarsi assorbitodall'accoglimento di un altro è frutto, per l'appunto, di una valutazionegiuridica, e gli stessi ricorrenti sembrano darne atto nel momento in cuiillustrano i criteri giuridici in base ai quali definire l'assorbimento, con ciòimplicitamente dando prova di ritenere essi stessi che l'eventuale erroreNumero registro generale 6189/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 10599/2026Data pubblicazione 21/04/2026sull’assorbimento, per l'appunto, è se del caso errore circa l'applicazione diquei criteri, e non già errore su un fatto.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono lasoccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al solidale pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendo i relativi presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma dieuro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2026Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.23948/2024 depositata il 5/09/2024.Numero registro generale 6189/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 10599/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del signor DrissMahroug, investito e ucciso in un incidente stradale, hanno citato avanti alTribunale Civile di Verona la società [OSCURATO:PERSONA] spa (poi [OSCURATO:SOCIETA]), quale assicuratrice del veicolo investitore; la [OSCURATO:SOCIETA], qualeproprietaria del veicolo investitore; il signor [OSCURATO:PERSONA], quale autista delveicolo investitore, per ivi sentirli condannare al risarcimento deiconseguentemente lamentati danni.Il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo il risarcimento del danno,ma questa decisione è stata impugnata con appello principale dai congiuntidella vittima, che lamentavano un risarcimento maggiore, e con appelloincidentale dalle [OSCURATO:SOCIETA], e la Corte d'Appello di Venezia ha rigettatol'appello principale ed ha accolto in parte quello incidentale.I danneggiati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando tra l'altroche la ripartizione della colpa tra i due convenuti era stata stabilita in modoparitario dai giudici d'appello, senza adeguata motivazione sulla ragione ditale misura di ripartizione.Questa Corte, con decisione n. 23948 del 2024, ha accolto tale motivo,considerando assorbito l'altro motivo di ricorso che verteva sulla spettanzao meno della rivalutazione monetaria.I ricorrenti ritengono che tale assorbimento sia frutto di un errore di fattoin quanto la questione della rivalutazione non era in alcun modo connessacon quella oggetto di accoglimento- il difetto di motivazione sullaripartizione della colpa- e dunque hanno proposto ricorso per revocazionebasato su un unico motivo. Si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA] che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6189/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 10599/2026Data pubblicazione 21/04/20261.- Con unico motivo i ricorrenti denunziano errore di fatto revocatorio nelladecisione precedente di questa Corte (n. 23948/ 2024).Si dolgono che nell’impugnata sentenza la S.C., dopo aver accolto il motivodi ricorso relativo al difetto di motivazione, ha dichiarato assorbito l'ulterioremotivo di ricorso relativo invece al regime degli accessori sulla sommaliquidata ed in particolare al regime della rivalutazione monetaria.Lamentano essersi dalla S.C. erroneamente ritenuto immotivata ladecisione di appello relativamente alla ripartizione del concorso di colpa trai convenuti, che, secondo, per l'appunto, l’ordinanza citata, era statoripartito in maniera uguale senza tuttavia dare conto del perché di questaripartizione anziché di un'altra.Lamentano che, accolto il motivo di ricorso, è stato dalla S.C. ritenutoassorbito il motivo sul regime degli accessori, ossia sulla rivalutazionemonetaria per errore di fatto revocatorio in quanto la questione di qualedebba essere il regime degli interessi o della rivalutazione non ha alcunadipendenza con la questione dell'adeguata motivazione del riparto diresponsabilità, e dunque non poteva considerarsi assorbitodall'accoglimento di quella.Il motivo è inammissibile.La revocazione, infatti, presuppone un errore sul fatto, e L'errore difatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive,emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nellarelativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali (Cass. 27570/2018).Ora, la questione se un motivo possa considerarsi assorbitodall'accoglimento di un altro è frutto, per l'appunto, di una valutazionegiuridica, e gli stessi ricorrenti sembrano darne atto nel momento in cuiillustrano i criteri giuridici in base ai quali definire l'assorbimento, con ciòimplicitamente dando prova di ritenere essi stessi che l'eventuale erroreNumero registro generale 6189/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 10599/2026Data pubblicazione 21/04/2026sull’assorbimento, per l'appunto, è se del caso errore circa l'applicazione diquei criteri, e non già errore su un fatto.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono lasoccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al solidale pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendo i relativi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma dieuro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2026Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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