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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32696/2026

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orte di Appello di Venezia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell’1 dicembre 2025, la Corte di appello di Venezia ha,anzitutto, premesso la seguente ricostruzione in fatto:a) con sentenza del 18 dicembre 2015 il G.U.P. del Tribunale di Venezia hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati contestatigli [il delitto dibancarotta per distrazione di cui al capo a) ed il reato di bancarotta documentaledi cui al capo b) della medesima rubrica], e, concesse circostanze attenuantiequivalenti alla contestata aggravante, riconosciuto il vincolo della continuazione,lo ha condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, oltre allesanzioni accessorie come per legge;b) con sentenza del 18 settembre 2023 la Corte di appello di Venezia, inparziale riforma della sentenza di cui al punto a), previo giudizio di equivalenzatra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le circostanzeaggravanti, contestate in fatto, di cui all’art. 219, commi 1 e 2, r.d. 16 marzo1942 n. 267 (d’ora in avanti: l.f.), esclusa l’applicazione dell’art. 81, secondocomma, cod. pen., ha rideterminato la pena detentiva nella misura di anni due direclusione;c) con sentenza del 20 giugno 2024 la Corte di cassazione ha annullato lasentenza di cui al punto b), «limitatamente al reato di bancarotta fraudolentadocumentale con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appellodi Venezia», rigettando nel resto il ricorso.1.1.

Tanto premesso, la Corte ha poi evidenziato che all’udienzadell’1 dicembre 2025 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. - rispetto alla quale il Pubblico ministero haformulato il proprio assenso – con la quale ha chiesto che venisse dichiarato nondoversi procedere nei riguardi dell’assistito in relazione al delitto di bancarottafraudolenta documentale di cui al capo b) della rubrica per intervenutaprescrizione e che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime diprevalenza quanto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capoa) della rubrica, la pena inflitta al predetto in relazione a detto reato venisserideterminata nella misura di anno uno e mesi sei di reclusione.La Corte ha ritenuto «la prospettazione fondata» ed ha, pertanto, ratificatol’accordo intervenuta tra le parti.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione con il quale lamenta inosservanza e/o erronea applicazione degliartt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. e carenza, contraddittorietà e/omanifesta illogicità della motivazione.Il difensore censura che la Corte territoriale, nella valutazione dell’accordo,abbia omesso di considerare in via preliminare, in relazione al delitto di cui alcapo b) della rubrica, l’assenza «della prova dell’esistenza dell’elementosoggettivo, così come richiesto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.».Rimarca, infatti, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, ove la prova dell’innocenza dell’imputato emerga ictu oculi,quand’anche il reato sia prescritto, il Giudice sia tenuto a pronunciare sentenzaliberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e ciò anche «inpresenza di un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.».Evidenzia come, nel caso in esame, detta prova emergesse in terminievidenti dal compendio.Sostiene che nemmeno l’intervenuto concordato – da confermarsi quanto aldelitto di cui al capo a) della rubrica –poteva legittimare la Corte dall’omettere dioperare, pur a fronte di un reato prescritto, una più penetrante valutazione deglielementi sulla scorta dei quali la difesa aveva invocato l’assoluzione nel merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultamanifestamente infondato.2.

Va ribadito, in coerenza ad un consolidato orientamento interpretativo,come in tema di concordato in appello il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo ove conesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta o alcontenuto difforme della pronuncia del giudice.Risultano, di contro, inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati,alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen. e, altresì, alla presenza di vizi attinenti alla determinazione della penache non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2-, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).Sulla scorta di ciò, le doglianze formulate dal difensore del ricorrenteafferente l’inadeguatezza della motivazione cui la Corte territoriale è ricorsa persi atteggiano all’evidenza irricevibili nella presente sede di legittimità ancheperché, secondo quanto espressamente indicato in sentenza, l’accordo ha avutoespresso riguardo anche alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui al capob) della rubrica.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen.

In mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve esserealtresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di Appello di Venezia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’1 dicembre 2025, la Corte di appello di Venezia ha,anzitutto, premesso la seguente ricostruzione in fatto:a) con sentenza del 18 dicembre 2015 il G.U.P. del Tribunale di Venezia hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati contestatigli [il delitto dibancarotta per distrazione di cui al capo a) ed il reato di bancarotta documentaledi cui al capo b) della medesima rubrica], e, concesse circostanze attenuantiequivalenti alla contestata aggravante, riconosciuto il vincolo della continuazione,lo ha condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, oltre allesanzioni accessorie come per legge;b) con sentenza del 18 settembre 2023 la Corte di appello di Venezia, inparziale riforma della sentenza di cui al punto a), previo giudizio di equivalenzatra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le circostanzeaggravanti, contestate in fatto, di cui all’art. 219, commi 1 e 2, r.d. 16 marzo1942 n. 267 (d’ora in avanti: l.f.), esclusa l’applicazione dell’art. 81, secondocomma, cod. pen., ha rideterminato la pena detentiva nella misura di anni due direclusione;c) con sentenza del 20 giugno 2024 la Corte di cassazione ha annullato lasentenza di cui al punto b), «limitatamente al reato di bancarotta fraudolentadocumentale con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appellodi Venezia», rigettando nel resto il ricorso.1.1. Tanto premesso, la Corte ha poi evidenziato che all’udienzadell’1 dicembre 2025 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. - rispetto alla quale il Pubblico ministero haformulato il proprio assenso – con la quale ha chiesto che venisse dichiarato nondoversi procedere nei riguardi dell’assistito in relazione al delitto di bancarottafraudolenta documentale di cui al capo b) della rubrica per intervenutaprescrizione e che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime diprevalenza quanto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capoa) della rubrica, la pena inflitta al predetto in relazione a detto reato venisserideterminata nella misura di anno uno e mesi sei di reclusione.La Corte ha ritenuto «la prospettazione fondata» ed ha, pertanto, ratificatol’accordo intervenuta tra le parti.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione con il quale lamenta inosservanza e/o erronea applicazione degliartt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. e carenza, contraddittorietà e/omanifesta illogicità della motivazione.Il difensore censura che la Corte territoriale, nella valutazione dell’accordo,abbia omesso di considerare in via preliminare, in relazione al delitto di cui alcapo b) della rubrica, l’assenza «della prova dell’esistenza dell’elementosoggettivo, così come richiesto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.».Rimarca, infatti, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, ove la prova dell’innocenza dell’imputato emerga ictu oculi,quand’anche il reato sia prescritto, il Giudice sia tenuto a pronunciare sentenzaliberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e ciò anche «inpresenza di un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.».Evidenzia come, nel caso in esame, detta prova emergesse in terminievidenti dal compendio.Sostiene che nemmeno l’intervenuto concordato – da confermarsi quanto aldelitto di cui al capo a) della rubrica –poteva legittimare la Corte dall’omettere dioperare, pur a fronte di un reato prescritto, una più penetrante valutazione deglielementi sulla scorta dei quali la difesa aveva invocato l’assoluzione nel merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultamanifestamente infondato.2. Va ribadito, in coerenza ad un consolidato orientamento interpretativo,come in tema di concordato in appello il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo ove conesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta o alcontenuto difforme della pronuncia del giudice.Risultano, di contro, inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati,alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen. e, altresì, alla presenza di vizi attinenti alla determinazione della penache non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2-, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).Sulla scorta di ciò, le doglianze formulate dal difensore del ricorrenteafferente l’inadeguatezza della motivazione cui la Corte territoriale è ricorsa persi atteggiano all’evidenza irricevibili nella presente sede di legittimità ancheperché, secondo quanto espressamente indicato in sentenza, l’accordo ha avutoespresso riguardo anche alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui al capob) della rubrica.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve esserealtresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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