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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2017

Cassazione n. 37822/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2389/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n.7. -CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4557/2017, pubblicata il 31.10.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di formazione e consulenza nel settore sanitario e provider accreditato dalla [OSCURATO:PERSONA] ECM, erogante corsi di formazione, ha adito il tribunale di Milano esponendo di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] un contratto di collaborazione professionale, in data 27 dicembre 2011, che Oggetto: professioni prevedeva, tra l’altro, l’obbligo del convenuto - per l'intera durata dell'accordo e per i sei mesi successivi alla sua cessazione – di svolgere la propria attività in modo non ledere gli interessi di Sanitanova, con divieto, in particolare, di porre in essere , in qualsiasi forma, attività in concorrenza presso clienti per i quali la società avesse assegnato il convenuto alcompimento di attività di formazione.

Ha dedotto di aver reperito una fattura intestata alla Dynamos , società per la qualela Sanitanova aveva svolto corsi di formazione tenuti personalmente dal Ginanni, attestanti una serie di spese sostenute per attività svolte dal convenuto nel novembre e dicembre 2012 presso aziende farmaceutiche di rilievo nazionale, in violazione del contratto professionale e del divieto di non concorrenza.

Ha chiesto di dichiarare la risoluzione di diritto o, in subordine, la risoluzione giudiziale del rapporto professionale per inadempimento del Ginanni, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificare in corso di causa, anche in via equitativa.

Il convenuto ha resistito, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano; ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone l’integrale rigetto.

Il Tribunale, acquisita documentazione ed assunta la prova orale, harespinto l’eccezione di incompetenza e, ritenuta la violazione del patto di non concorrenza di cui all’art. 6 del contratto di collaborazione, ha dichiarato la risoluzione di diritto del rapporto, condannando il convenuto Ginanni al risarcimento d ei danni, liquidati in € 16.500,00, pari ad una quota del complessivo importo versato al convenuto a titolo di retribuzione.

Su appello del convenuto , la Corte di Milano ha riformato la decisione, respingendo la domanda di risarcimento.

Ribadita la natura autonoma del rapporto di collaborazione, il giudice distrettuale ha escluso la nullità o vessatorietà del patto di non concorrenza, evidenziando che esso, apposto al contratto dopo ampia trattativa tra le parti, impediva al Ginanni di svolgere attività di formazione solo con clienti della Sanitanova con cui il professionista avesse già intrattenuto rapporti, precisando che il divieto doveva intendersi esteso all’intero territorio nazionale e che includeva anche contatti apparentemente neutri, ma in realtà finalizzati a porre le basi di collaborazioni successive nel medesimo settore.

Per quanto il convenuto non avesse svolto attività di formazione, era però provato - secondo la Corte territoriale – che egli ave sse instaurato contatti con la Dynamos, volti a costituire successivi rapporti di formazione, poi instaurati dopo la cessazione del divieto.

La sentenza ha reputato ingiustificata la quantificazione equitativa del danno operata dal Tribunale, evidenziando, quanto al danno da lucro cessante, che la società non aveva dato prova del pregiudizio, avendo prodotto esclusivamente un prospetto riepilogativo dei compensi versati dalla Sanitanova nel 2010 per le attività di formazione svolte anche da altri collaboratori e a favore di clienti diversi dalla Dynamos, negando infine che potesse ascriversi al convenuto il mancato rinnovo dei contratti per il 2012, dato che già nel 2011 la Sanitanova aveva subito quasi un dimezzamento del proprio volume di affari.

Inoltre, non vi era neppure prova che alcuni dei corsi tenuti dal Ginanni nel 2011 , non confermati per il 2012 , fossero stati effettuati nei confronti di società da lui contattate nel semestre 2012 o che fossero divenute sue clienti nel 2013.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Sanitanova s.r.l. con ricorso articolato in due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] res iste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale.

In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza: le censure enunciano le violazioni denunciate con argomentazioni pienamente comprensibili e c on un puntuale richiamo alle vicende processuali, consentendo a questa Corte la decisione sulle questioni sollevate sulla base di quanto esposto nell’atto di impugnazione, non occorrendo una più analitica specificazione del contenuto dei documenti, delle censure sollevate nei precedenti gradi di causa e delle decisioni di merito.

2. Per ragioni di ordine logico deve anteporsi l’esame del ricorso incidentale, il cui unico motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5 c.p.c., per aver la sentenza respinto l’eccezione di nullità del patto di non concorrenza (art. 6 del contratto), pur dinanzi ad un dato letterale assolutamente generico riguardo alle attività vietate, ai soggetti e l’ambito territoriale di operatività del divieto.

Il patto poteva legittimamente proibire lo svolgimento di attività di formazione all'interno di corsi organizzati da altri soggetti, evenienza mai contestata e mai verificatasi, ma non il normale esercizio dell’attività professionale, né la possibilità di coltivare contatti "apparentemente neutri"ma che rientravano nella normale frequentazione di un ambiente lavorativo in cui il professionista operava da decenni.

La censura non merita accoglimento.

La Corte di merito – con un’argomentata interpretazione d elle clausole contrattuali, neppure censurata ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. -ha ritenuto che il patto di non concorrenza contemplasse, sia pure con formula generica , un divieto operante su tutto il territorio nazionale, in parallelo con quanto già disposto dall’art. 3 del contratto riguardo all’ambito territoriale di svolgimento dell’attività formativa, con previsione idonea a circoscrivere validamente l’efficacia del divieto, posto che, come già stabilito da questa Corte, i limiti di luogo, previsti dall'art. 2596 c .c., possono essere estesi a tutto il territorio nazionale qualora l'attività del preponente sia di rilievo nazionale (cfr., in fattispecie analoga, Cass. 20152/2022; Cass. 6976/1995).

Anche riguardo all’asseritaindeterminatezza delle attività vietate, il patto non ricomprendeva – secondo la pronuncia - qualsiasi contatto di normale frequentazione nel contesto lavorativo abituale, ma solo comportamenti che, ancorché non tipizzati, fossero però connotati dalla finalità di instaurare relazioni destinate a succ e ssive attività di formazione,intendendosi sanzionare quei comportamenti apparentemente innocui, ma in realtà propedeutici allo sviamento della clientela, resi evidenti – nello specifico - da una molteplicit à di contatti e viaggi con una delle clienti Sanitanova , con corresponsione di rimborsi spese del tutto inusuali nei normali rapporti di frequentazione lavorativa.

Il divieto riguardava, inoltre, i soli clientia cui il Ginanni avesse già erogato attività di formazione.

Le conclusioni che si leggono nella motivazione della sentenza appaiono logicamente argomentate e restano incensurabili sotto i profili dedotti in ricorso: è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che l’accertamento dellavolontà delle parti sulla base del contenuto del contratto è compito del giudice di merito, sindacabile per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo (Cass. 10745/2022; Cass. 15612/2021; Cass. 9792/2020; Cass. 14355/2016).

Sotto tale ultimo profilo, non solo appare indubbio che nella ricostruzione della volontà dei contraenti non sia stata tralasciata nessuna delle circostanze evidenziate dal ricorrente, ma – inoltre - la sentenza impugnata appare, sul punto, del tutto conforme alla decisione del tribunale quanto alla ricostruzione del contenuto del patto di non concorrenza, non essendo invocabile la violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., data la preclusione prevista, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, dall’art. 348, commi IV e V, c.p.c.

Il motivo mira, in realtà, a contestare la correttezza dell’interpretazione del contratto, sollecitando un controllo che sfugge del tutto all’ambito applicativo della disposizione (Cass. s.u. 8053/2014).

Il patto, per il suo contenuto prescrittivo, era, dunque, pienamente lecito, sia sotto il profilo della limitata sfera territoriale di efficacia, sia riguardo all’individuazione delle condotte vietate, non essendo compressa l ’ esplicazione della specifica professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettessero ogni potenzialità reddituale(Cass. 5540/2021; 23723/2021; Cass. 9790/2020).

3. Passando all’esame dei motivi del ricorso principale, col primo di essi si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 1223, 1226 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.

Si contesta alla Corte di merito di aver affermato che, essendo stata accertata l’instaurazione di meri contatti con clienti della Sanitanova senza lo svolgimento di attività di formazione, non fosse possibile ricorrere ai criteri equitativi di liquidazione in assenza di prova del danno e del nesso causale tra l’inadempimento ed il pregiudizio, oltre che di un’effettiva attività di sviamento della clientela, avendo il resistente instaurato rapporti stabili di collaborazione solo dopo la scadenza del divieto di concorrenza.

Espone, di contro , la società ricorrente che nello stesso anno in cui la Dynamos aveva deciso di non rinnovare alcun incarico di formazione nei confronti di Sanitanova, la stessa aveva avuto frequenti contatti professionali con il Ginanni, poi sfociati in una stabile collaborazione per il successivo anno 2013 e per alcuni anni a venire,sempre in ambito farmaceutico, realizzandosi in tal modo un vero e proprio sviamento di clientela, poiché già nel 2012 la Dynamosnon aveva rinnovato gli incarichi di formazione.

Il giudice distrettuale avrebbe omesso l’esame del fatto decisivo costituito dall’instaurazione di rapporti formazione tra il Ginanni e la Dynamos e dalla sottraz ione del cliente già nel 2012, con un consistente calo di fatturato ai danni della società ricorrente, violando anche i criteri di accertamento del nesso causale tra l’inadempimento ed il danno, dato che il pregiudizio lamentato trovava la sua origine proprio nei contatti instaurati, che non potevano considerarsi preliminari rispetto all’instaurazione di un vero e proprio rapporto di stabile collaborazione.

Era possibile, a parere della ricorrente, procedere alla quantificazione del danno, poiché erano state prodotte anche le fatture relative al biennio 2010 -2011, attinenti ai rapporti con la Dynamos, per un corrispettivo di circa€. 10.000,00 ; correttamente il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, dato che il divieto di concorrenza era a titolo oneroso e il corrispettivo era incluso nel compenso globale previsto per la formazione ed era stato versato, benché il Ginanni avesse disatteso gli impegni assunti.

Competeva inoltre il risarcimento del danno all’immagine, quale conseguenza automatica delle condotte contestate.

3.1. Il motivo è parzialmente fondato .

La sentenza ha stabilito che il divieto di non concorrenza ( art. 6 del contratto di collaborazione) obbligava il Ginanni non solo a non svolgere,in costanza di rapporto e nel semestre successiv o , attività di formazione a favore di clienti della Sanitanova, ma anche ad astenersi da qualsiasi contatto prodromico all’instaurazione di rapportidi formazione destinati a svolgersi successivamente.

Ricostruita in tali termini la volontà negoziale, le condotte del Ginanni – consistite nell’aver intrattenuto contatti e rapporti con i clienti Sanitanova – integravano, secondo la pronuncia , una violazione dell’art. 6 del contratto, non già, come detto, per aver svolto attività di formazione nel corso del 2012, ma per “aver intessuto stretti e ripetuti contatti con società già clienti della Sanitanova, finalizzati all’avvio di una collaborazione per i corsi di formazione da svolgere nel periodo successivo, per conto delle stesse, come poi eraeffettivamente accaduto”.

Non sono dunque mancati l’accertamento della violazione del contratto e degli effetti che ne sono derivati (anche per quanto attiene al mancato rinnovo dell’incarico di formazione nel 2012 in favore della Sanitanova ) , né l’appre zzamento del nesso di derivazione causale tra l’inadempimento e il danno da riduzione di fatturato nel 2013, che la sentenza ha però ritenuto insussistente – per carenza di elementi che dimostrassero l’esistenza di un pregiudizio risarcibile e ne consentissero la quantificazione.

Il giudice distrettuale ha posto in rilievo che il prospetto delle entrate percepite dalla società nel 2011 non contemplava i costi di gestione ed erano riferibili anche a corsi effettuati a favore di società che nulla avevano a che vedere con le circostanze di causa, e riguardavano anche attività svolte da formatori diversi dal Ginanni (non ricadenti nel divieto di concorrenza); ha inoltre escluso che il mancato rinnovo degli incarichi di formazione da parte della Dynamos fosse stato effetto di un illecito sviamento di clientela da parte del resistente.

L’entità del danno da lucro cessante non poteva essere quantificata senza depurare i ricavi dai costi sostenuti per le attività di formazione, occorrendo la produzione dei bilanci o delle scritture contabili della società di cui quest’ultima aveva disponibilità ; la sentenza ha poi spiegato che, essendosi verificata una contrazione delle attività di formazione già nel 2011, il prospetto non poteva in nessun caso fornire indicazioni attendibili.

Non vi era prova che la Dynamos non avesse rinnovato l’incarico di formazione nel 2012 proprio in vista del successivo affidamento delle attività formative svolte dal Ginanni nel 2013 o che ciò fosse stato effetto delle violazioni contestate (cfr. sentenza, pag. 16).

In definitiva, la Corte di merito ha escluso sia che la condotta del Ginanni avesse determinato uno sviamento di clientela (ossia che Dynamos fosse si fosse determinata a non rinnovare l’incarico per effetto dell’intervento o dell’attività del resistente), sia – soprattutto – che vi fosse prova dell’effettiva entità del lucro cessante.

Quanto al primo profilo, la pronuncia di appello risulta pienamente confermativa di quella di primo grado e non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., essendosi in presenza di una cd. doppia conforme (art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.); la dichiarata insussistenza di elementi comprovanti che l’asserita perdita di fatturato costituisse una conseguenza immediata e diretta della condotta (art. 1223 c.c.), investe il giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, essendo deduzione sorretta dalle argomentazioni illustrate in precedenza, esenti da vizi logico- giuridici.

Come ha specificato la Corte di merito, non poteva riconoscersi neppure il risarcimento del danno all’immagine in assenza di prova di un effettivo pregiudizio, in coerenza con l’insegnamento di questa Corte secondo cui anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento deldanno non patrimoniale ( da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti della persona costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine), il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno - evento, e cioè "inre ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. 18082/2013 in tema di concorrenza sleale, Cass.20643/2016; Cass. 8861/2021).

La liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. in tema di danno da diffamazione, Cass. 4005/2020; Cass.25420/2017; Cass. 7594/2018).

3.2. Deve invece porsi in rilievo che il Tribunale, nel riconoscere alla società il risarcimento del danno patrimoniale, aveva considerato che il patto di non concorrenza era a titolo oneroso, prevedendo un corrispettivo inglobato nel compenso a forfait, in contropartita di un vantaggio di cui la società non aveva beneficiato,dato che il Ginanni aveva sicuramente svolto attività in concorrenza vietate dal contratto.

Sotto tale profilo il ricorso al metodo equitativo era valso non già a sopperire ad un difetto di prova del pregiudizio –che appariva, per contro, conseguenza c erta e di immediata verificabilità dell a condotta del convenuto - ma solo per determinare quale parte del corrispettivo globale compensasse il divieto di concorrenzache era stato disatteso, e quindi per determinare con maggiore esattezza l’entità del danno, che il primo giudice aveva individuato in una parte del compenso indebitamente erogato al professionista.

La Corte di merito, nel ritenere ingiustificato il ricorso al metodo equitativo da parte del primo giudice, non ne ha colto l’effettiva finalizzazione: si configurava, non il risarcimento di un danno punitivo, sganciato dal riscontro di una effettiva perdita patrimoniale, né un illegittimo esonero della società dall’onere di dimostrare la sussistenza del pregiudizio, quanto l’impiego dei criteri previsti dall’art. 1226 c.c. per dimensionarne l’effettività entità del risarcimento sulla base dei dati disponibili, nell’impossibilità di reperire parametri certi di liquidazione.

La decisione di primo grado era conforme all’insegnamento di questa Corte, erroneamente disatteso dal giudice di appello, secondo cui l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta dall’art. 1226 c.c. affinché il giudice possa far ricorso al metodo equitativo, non va intesa in senso assoluto, ma relativo, potendosi far ricorso alle facoltà concesse dalla norma anche quando –come nel caso in esame - agli elementi forniti dalla parte non possa riconoscersi sicura efficacia probatoria in ragione della notevole difficoltà di una precisa quantificazione (Cass.308/1976; Cass. 9838/1994; Cass. 2795/1997; Cass. 17303/2006; Cass. 14702/2007; Cass. 9339/2019).

4. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia posto le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della ricorrente , che non era totalmente soccombente, essendo stata accolta la domanda di accertamento della risoluzione giudiziale del contratto.

Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese, in base all’esito finale del giudizio, anche tenendo conto che la società è risultata vincitrice rispetto alle domande di risoluzione del contratto.

In conclusione, è accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e integrale rigetto del ricorso incidentale.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2389/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n.7. -CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4557/2017, pubblicata il 31.10.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di formazione e consulenza nel settore sanitario e provider accreditato dalla [OSCURATO:PERSONA] ECM, erogante corsi di formazione, ha adito il tribunale di Milano esponendo di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] un contratto di collaborazione professionale, in data 27 dicembre 2011, che Oggetto: professioni prevedeva, tra l’altro, l’obbligo del convenuto - per l'intera durata dell'accordo e per i sei mesi successivi alla sua cessazione – di svolgere la propria attività in modo non ledere gli interessi di Sanitanova, con divieto, in particolare, di porre in essere , in qualsiasi forma, attività in concorrenza presso clienti per i quali la società avesse assegnato il convenuto alcompimento di attività di formazione. Ha dedotto di aver reperito una fattura intestata alla Dynamos , società per la qualela Sanitanova aveva svolto corsi di formazione tenuti personalmente dal Ginanni, attestanti una serie di spese sostenute per attività svolte dal convenuto nel novembre e dicembre 2012 presso aziende farmaceutiche di rilievo nazionale, in violazione del contratto professionale e del divieto di non concorrenza. Ha chiesto di dichiarare la risoluzione di diritto o, in subordine, la risoluzione giudiziale del rapporto professionale per inadempimento del Ginanni, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificare in corso di causa, anche in via equitativa. Il convenuto ha resistito, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano; ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone l’integrale rigetto. Il Tribunale, acquisita documentazione ed assunta la prova orale, harespinto l’eccezione di incompetenza e, ritenuta la violazione del patto di non concorrenza di cui all’art. 6 del contratto di collaborazione, ha dichiarato la risoluzione di diritto del rapporto, condannando il convenuto Ginanni al risarcimento d ei danni, liquidati in € 16.500,00, pari ad una quota del complessivo importo versato al convenuto a titolo di retribuzione. Su appello del convenuto , la Corte di Milano ha riformato la decisione, respingendo la domanda di risarcimento. Ribadita la natura autonoma del rapporto di collaborazione, il giudice distrettuale ha escluso la nullità o vessatorietà del patto di non concorrenza, evidenziando che esso, apposto al contratto dopo ampia trattativa tra le parti, impediva al Ginanni di svolgere attività di formazione solo con clienti della Sanitanova con cui il professionista avesse già intrattenuto rapporti, precisando che il divieto doveva intendersi esteso all’intero territorio nazionale e che includeva anche contatti apparentemente neutri, ma in realtà finalizzati a porre le basi di collaborazioni successive nel medesimo settore. Per quanto il convenuto non avesse svolto attività di formazione, era però provato - secondo la Corte territoriale – che egli ave sse instaurato contatti con la Dynamos, volti a costituire successivi rapporti di formazione, poi instaurati dopo la cessazione del divieto. La sentenza ha reputato ingiustificata la quantificazione equitativa del danno operata dal Tribunale, evidenziando, quanto al danno da lucro cessante, che la società non aveva dato prova del pregiudizio, avendo prodotto esclusivamente un prospetto riepilogativo dei compensi versati dalla Sanitanova nel 2010 per le attività di formazione svolte anche da altri collaboratori e a favore di clienti diversi dalla Dynamos, negando infine che potesse ascriversi al convenuto il mancato rinnovo dei contratti per il 2012, dato che già nel 2011 la Sanitanova aveva subito quasi un dimezzamento del proprio volume di affari. Inoltre, non vi era neppure prova che alcuni dei corsi tenuti dal Ginanni nel 2011 , non confermati per il 2012 , fossero stati effettuati nei confronti di società da lui contattate nel semestre 2012 o che fossero divenute sue clienti nel 2013. La cassazione della sentenza è chiesta dalla Sanitanova s.r.l. con ricorso articolato in due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] res iste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza: le censure enunciano le violazioni denunciate con argomentazioni pienamente comprensibili e c on un puntuale richiamo alle vicende processuali, consentendo a questa Corte la decisione sulle questioni sollevate sulla base di quanto esposto nell’atto di impugnazione, non occorrendo una più analitica specificazione del contenuto dei documenti, delle censure sollevate nei precedenti gradi di causa e delle decisioni di merito. 2. Per ragioni di ordine logico deve anteporsi l’esame del ricorso incidentale, il cui unico motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5 c.p.c., per aver la sentenza respinto l’eccezione di nullità del patto di non concorrenza (art. 6 del contratto), pur dinanzi ad un dato letterale assolutamente generico riguardo alle attività vietate, ai soggetti e l’ambito territoriale di operatività del divieto. Il patto poteva legittimamente proibire lo svolgimento di attività di formazione all'interno di corsi organizzati da altri soggetti, evenienza mai contestata e mai verificatasi, ma non il normale esercizio dell’attività professionale, né la possibilità di coltivare contatti "apparentemente neutri"ma che rientravano nella normale frequentazione di un ambiente lavorativo in cui il professionista operava da decenni. La censura non merita accoglimento. La Corte di merito – con un’argomentata interpretazione d elle clausole contrattuali, neppure censurata ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. -ha ritenuto che il patto di non concorrenza contemplasse, sia pure con formula generica , un divieto operante su tutto il territorio nazionale, in parallelo con quanto già disposto dall’art. 3 del contratto riguardo all’ambito territoriale di svolgimento dell’attività formativa, con previsione idonea a circoscrivere validamente l’efficacia del divieto, posto che, come già stabilito da questa Corte, i limiti di luogo, previsti dall'art. 2596 c .c., possono essere estesi a tutto il territorio nazionale qualora l'attività del preponente sia di rilievo nazionale (cfr., in fattispecie analoga, Cass. 20152/2022; Cass. 6976/1995). Anche riguardo all’asseritaindeterminatezza delle attività vietate, il patto non ricomprendeva – secondo la pronuncia - qualsiasi contatto di normale frequentazione nel contesto lavorativo abituale, ma solo comportamenti che, ancorché non tipizzati, fossero però connotati dalla finalità di instaurare relazioni destinate a succ e ssive attività di formazione,intendendosi sanzionare quei comportamenti apparentemente innocui, ma in realtà propedeutici allo sviamento della clientela, resi evidenti – nello specifico - da una molteplicit à di contatti e viaggi con una delle clienti Sanitanova , con corresponsione di rimborsi spese del tutto inusuali nei normali rapporti di frequentazione lavorativa. Il divieto riguardava, inoltre, i soli clientia cui il Ginanni avesse già erogato attività di formazione. Le conclusioni che si leggono nella motivazione della sentenza appaiono logicamente argomentate e restano incensurabili sotto i profili dedotti in ricorso: è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che l’accertamento dellavolontà delle parti sulla base del contenuto del contratto è compito del giudice di merito, sindacabile per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo (Cass. 10745/2022; Cass. 15612/2021; Cass. 9792/2020; Cass. 14355/2016). Sotto tale ultimo profilo, non solo appare indubbio che nella ricostruzione della volontà dei contraenti non sia stata tralasciata nessuna delle circostanze evidenziate dal ricorrente, ma – inoltre - la sentenza impugnata appare, sul punto, del tutto conforme alla decisione del tribunale quanto alla ricostruzione del contenuto del patto di non concorrenza, non essendo invocabile la violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., data la preclusione prevista, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, dall’art. 348, commi IV e V, c.p.c. Il motivo mira, in realtà, a contestare la correttezza dell’interpretazione del contratto, sollecitando un controllo che sfugge del tutto all’ambito applicativo della disposizione (Cass. s.u. 8053/2014). Il patto, per il suo contenuto prescrittivo, era, dunque, pienamente lecito, sia sotto il profilo della limitata sfera territoriale di efficacia, sia riguardo all’individuazione delle condotte vietate, non essendo compressa l ’ esplicazione della specifica professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettessero ogni potenzialità reddituale(Cass. 5540/2021; 23723/2021; Cass. 9790/2020). 3. Passando all’esame dei motivi del ricorso principale, col primo di essi si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 1223, 1226 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c. Si contesta alla Corte di merito di aver affermato che, essendo stata accertata l’instaurazione di meri contatti con clienti della Sanitanova senza lo svolgimento di attività di formazione, non fosse possibile ricorrere ai criteri equitativi di liquidazione in assenza di prova del danno e del nesso causale tra l’inadempimento ed il pregiudizio, oltre che di un’effettiva attività di sviamento della clientela, avendo il resistente instaurato rapporti stabili di collaborazione solo dopo la scadenza del divieto di concorrenza. Espone, di contro , la società ricorrente che nello stesso anno in cui la Dynamos aveva deciso di non rinnovare alcun incarico di formazione nei confronti di Sanitanova, la stessa aveva avuto frequenti contatti professionali con il Ginanni, poi sfociati in una stabile collaborazione per il successivo anno 2013 e per alcuni anni a venire,sempre in ambito farmaceutico, realizzandosi in tal modo un vero e proprio sviamento di clientela, poiché già nel 2012 la Dynamosnon aveva rinnovato gli incarichi di formazione. Il giudice distrettuale avrebbe omesso l’esame del fatto decisivo costituito dall’instaurazione di rapporti formazione tra il Ginanni e la Dynamos e dalla sottraz ione del cliente già nel 2012, con un consistente calo di fatturato ai danni della società ricorrente, violando anche i criteri di accertamento del nesso causale tra l’inadempimento ed il danno, dato che il pregiudizio lamentato trovava la sua origine proprio nei contatti instaurati, che non potevano considerarsi preliminari rispetto all’instaurazione di un vero e proprio rapporto di stabile collaborazione. Era possibile, a parere della ricorrente, procedere alla quantificazione del danno, poiché erano state prodotte anche le fatture relative al biennio 2010 -2011, attinenti ai rapporti con la Dynamos, per un corrispettivo di circa€. 10.000,00 ; correttamente il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, dato che il divieto di concorrenza era a titolo oneroso e il corrispettivo era incluso nel compenso globale previsto per la formazione ed era stato versato, benché il Ginanni avesse disatteso gli impegni assunti. Competeva inoltre il risarcimento del danno all’immagine, quale conseguenza automatica delle condotte contestate. 3.1. Il motivo è parzialmente fondato . La sentenza ha stabilito che il divieto di non concorrenza ( art. 6 del contratto di collaborazione) obbligava il Ginanni non solo a non svolgere,in costanza di rapporto e nel semestre successiv o , attività di formazione a favore di clienti della Sanitanova, ma anche ad astenersi da qualsiasi contatto prodromico all’instaurazione di rapportidi formazione destinati a svolgersi successivamente. Ricostruita in tali termini la volontà negoziale, le condotte del Ginanni – consistite nell’aver intrattenuto contatti e rapporti con i clienti Sanitanova – integravano, secondo la pronuncia , una violazione dell’art. 6 del contratto, non già, come detto, per aver svolto attività di formazione nel corso del 2012, ma per “aver intessuto stretti e ripetuti contatti con società già clienti della Sanitanova, finalizzati all’avvio di una collaborazione per i corsi di formazione da svolgere nel periodo successivo, per conto delle stesse, come poi eraeffettivamente accaduto”. Non sono dunque mancati l’accertamento della violazione del contratto e degli effetti che ne sono derivati (anche per quanto attiene al mancato rinnovo dell’incarico di formazione nel 2012 in favore della Sanitanova ) , né l’appre zzamento del nesso di derivazione causale tra l’inadempimento e il danno da riduzione di fatturato nel 2013, che la sentenza ha però ritenuto insussistente – per carenza di elementi che dimostrassero l’esistenza di un pregiudizio risarcibile e ne consentissero la quantificazione. Il giudice distrettuale ha posto in rilievo che il prospetto delle entrate percepite dalla società nel 2011 non contemplava i costi di gestione ed erano riferibili anche a corsi effettuati a favore di società che nulla avevano a che vedere con le circostanze di causa, e riguardavano anche attività svolte da formatori diversi dal Ginanni (non ricadenti nel divieto di concorrenza); ha inoltre escluso che il mancato rinnovo degli incarichi di formazione da parte della Dynamos fosse stato effetto di un illecito sviamento di clientela da parte del resistente. L’entità del danno da lucro cessante non poteva essere quantificata senza depurare i ricavi dai costi sostenuti per le attività di formazione, occorrendo la produzione dei bilanci o delle scritture contabili della società di cui quest’ultima aveva disponibilità ; la sentenza ha poi spiegato che, essendosi verificata una contrazione delle attività di formazione già nel 2011, il prospetto non poteva in nessun caso fornire indicazioni attendibili. Non vi era prova che la Dynamos non avesse rinnovato l’incarico di formazione nel 2012 proprio in vista del successivo affidamento delle attività formative svolte dal Ginanni nel 2013 o che ciò fosse stato effetto delle violazioni contestate (cfr. sentenza, pag. 16). In definitiva, la Corte di merito ha escluso sia che la condotta del Ginanni avesse determinato uno sviamento di clientela (ossia che Dynamos fosse si fosse determinata a non rinnovare l’incarico per effetto dell’intervento o dell’attività del resistente), sia – soprattutto – che vi fosse prova dell’effettiva entità del lucro cessante. Quanto al primo profilo, la pronuncia di appello risulta pienamente confermativa di quella di primo grado e non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., essendosi in presenza di una cd. doppia conforme (art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.); la dichiarata insussistenza di elementi comprovanti che l’asserita perdita di fatturato costituisse una conseguenza immediata e diretta della condotta (art. 1223 c.c.), investe il giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, essendo deduzione sorretta dalle argomentazioni illustrate in precedenza, esenti da vizi logico- giuridici. Come ha specificato la Corte di merito, non poteva riconoscersi neppure il risarcimento del danno all’immagine in assenza di prova di un effettivo pregiudizio, in coerenza con l’insegnamento di questa Corte secondo cui anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento deldanno non patrimoniale ( da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti della persona costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine), il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno - evento, e cioè "inre ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. 18082/2013 in tema di concorrenza sleale, Cass.20643/2016; Cass. 8861/2021). La liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. in tema di danno da diffamazione, Cass. 4005/2020; Cass.25420/2017; Cass. 7594/2018). 3.2. Deve invece porsi in rilievo che il Tribunale, nel riconoscere alla società il risarcimento del danno patrimoniale, aveva considerato che il patto di non concorrenza era a titolo oneroso, prevedendo un corrispettivo inglobato nel compenso a forfait, in contropartita di un vantaggio di cui la società non aveva beneficiato,dato che il Ginanni aveva sicuramente svolto attività in concorrenza vietate dal contratto. Sotto tale profilo il ricorso al metodo equitativo era valso non già a sopperire ad un difetto di prova del pregiudizio –che appariva, per contro, conseguenza c erta e di immediata verificabilità dell a condotta del convenuto - ma solo per determinare quale parte del corrispettivo globale compensasse il divieto di concorrenzache era stato disatteso, e quindi per determinare con maggiore esattezza l’entità del danno, che il primo giudice aveva individuato in una parte del compenso indebitamente erogato al professionista. La Corte di merito, nel ritenere ingiustificato il ricorso al metodo equitativo da parte del primo giudice, non ne ha colto l’effettiva finalizzazione: si configurava, non il risarcimento di un danno punitivo, sganciato dal riscontro di una effettiva perdita patrimoniale, né un illegittimo esonero della società dall’onere di dimostrare la sussistenza del pregiudizio, quanto l’impiego dei criteri previsti dall’art. 1226 c.c. per dimensionarne l’effettività entità del risarcimento sulla base dei dati disponibili, nell’impossibilità di reperire parametri certi di liquidazione. La decisione di primo grado era conforme all’insegnamento di questa Corte, erroneamente disatteso dal giudice di appello, secondo cui l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta dall’art. 1226 c.c. affinché il giudice possa far ricorso al metodo equitativo, non va intesa in senso assoluto, ma relativo, potendosi far ricorso alle facoltà concesse dalla norma anche quando –come nel caso in esame - agli elementi forniti dalla parte non possa riconoscersi sicura efficacia probatoria in ragione della notevole difficoltà di una precisa quantificazione (Cass.308/1976; Cass. 9838/1994; Cass. 2795/1997; Cass. 17303/2006; Cass. 14702/2007; Cass. 9339/2019). 4. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia posto le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della ricorrente , che non era totalmente soccombente, essendo stata accolta la domanda di accertamento della risoluzione giudiziale del contratto. Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese, in base all’esito finale del giudizio, anche tenendo conto che la società è risultata vincitrice rispetto alle domande di risoluzione del contratto. In conclusione, è accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e integrale rigetto del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo un
Sentenza Cassazione n. 37822/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris