CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28921/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] – Intimato – avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 547/2020depositata il 14/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. il [OSCURATO:PERSONA] a r.l. chiese al Tribunale di Venezia che fosse dichiarato inefficace nei propri confronti, ex art. 2901 cod. civ. , l ’ atto con cui, in data 28/07/2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conferirono in un fondo patrimoniale i propri beni immobili. Larichiesta era limitata ai beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, nei confronti dello stesso e degli altri amministratori della società fallita, era stata promossa il 5/07/2016 un’azione di responsabilità dinanzi al Tribunale di Palermo affinché i convenuti fossero condannati a risarcire il Fallimento per l’importo di euro 2.066.560,41. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono chiedendo il rigetto del ricorso. 3. Il Tribunale di Venezia accolse il ricorso, dichiarando l ’ inefficacia nei confronti del Fallimento, per quanto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello ex art. 702 quater cod. proc. civ. , chiedendo il rigetto dell’azione revocatoria, in subordine con limitato riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e insistendo per l’ammissione delle istanze di prova non accolte in primo grado. 5. Si costituì il [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezza dei motivi d’impugnazione e opponendosi alla richiesta di sospensione del processo avanzata dagli appellanti. 6. Con sentenza n. 605/2020, depositata in data 14/02/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello, confermando integralmente l’ordinanza impugnata e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite. 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. 8. La trattazione del ricorso è stata fissa ta ai sensi dell ’ art. 380 - bis . 1 cod. proc. civ. 9. Parte ricorrente ha depositato memoria. 10. Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con l ’ unico motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione, falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2901 cod. civ. e 295 c.p.c. e violazione degli artt. 24, 41, 42 e 111 Cost.- Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. A detta dei ricorrenti la sentenza gravata sarebbe errata per aver operato un’interpretazione eccessivamente estensiva della nozione di credito legittimante l’esperimento dell’azione revocatoria, ritenendo sussistentii requisiti di cui all’art. 2901 cod. civ., benché il Fallimento fosse privo di legittimazione ad agire in ragione dell’inesistenza del suo credito. Osservano i ricorrenti che dovrebbesuperarsi l’ orientamento inaugurato da Cass. , S ez. U n . n. 9440/2004, stante la non equiparabilità di credito eventuale e credito litigioso. Inoltre, i ricorrenti lamentano che la C orte territoriale non avrebbe esaminato il fatto che il mancato accertamento circa l’esistenza di scientia damni ed eventus damni non avrebbe consentito né di confermare l’accoglimento della domanda attorea, né di condannare i convenuti appellanti nelle spese.Il motivo deduce nel contempo vizi in iure e vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nella seconda parte. 2. Va preliminarmente ri levato che, in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° c., n. 6, cod. proc. civ., i ricorrenti omettono di debitamente riportare nel ricorso, quantomeno per la parte strettamente necessaria in questa sede, il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito posti a base delle mosse censure, e cioè l’atto con cui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] i ricorrenti hanno conferito in fondo patrimoniale i propri beni immobili. Di tale atto i ricorrenti inammissibilmente non riportano neppure uno stralcio. A tale stregua, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni – come nel caso –del tutto apodittiche (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701; Cas s ., Sez. III, ord.01/07/2021, n. 18695). 2.2 Risponde d ’ altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987). 2.3 In ogni caso , c on riferimento a quanto forma il “ cuore ” del ricorso - cioè alla quaestio iurisdell’ammissibilità della tutela ai sensi dell’art.2901 c.c. a favore del creditore che faccia valere come situazione legittimante alla revocatoria un credito litigioso – inutilmente si sollecita un superamento della giurisprudenza sulla quale si è basata la sentenza impugnata. Essacosì motiva: “il giudizio promosso con azione revocatoria non deve essere sospeso in pendenza di una controversia circa l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria. Ciò per due ragioni: in primo luogo, la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, in quanto colui che agisce in revocatoria è legittimato anche presentandosi come titolare di un credito litigioso; i n secondo luogo, non sussiste quella situazione di pericolo di conflitto di giudicati (che rappresenta la ratio della sospensione ex art. 295 c.p.c.) tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito, dato che in questo caso l’unico effetto sarà l’inutilità della prima pronuncia”(così a p. 6, 3° §, della sentenza). 2.4 Sul punto, va d ata continuità al consolidato principio di legittimità in base al quale “poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (Cass. Sez. U. 18 maggio 2004, n. 9440 ed altre successive conformi)” (così , di recente,Cass., Sez. 6- 3, ord. 05/02/2019, n. 3369; conformi Cass., Sez. 6-3, ord. 19/02/2020, n. 4212; Cass., S ez. 6 - 3, sent. 10/02/2016, n. 2673; Cass., Sez. III, sent. 14/05/2013, n. 11573). 2.5 Il motivo è pertanto inammissibile in quanto , al di là del fatto che nemmeno si confronta effettivamente con la ratio decidendi della sentenza gravata, risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto, avendo la sentenza deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, i ricorrenti non offrono in alcun modo elementi per mutare l’orientamento della stessa. 2.6 È appena il caso di ri badire , a conferma di tale conclusione , che l’esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende manifesto l’interesse all’azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest ’ ultima : in alcun modo i ricorrenti anche solo in thesiincrinano tale – del resto incontestabile -postulato. Si deve qui ribadire che è sufficiente , e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall’azione revocatoria. Come statuito dalla giurisprude nza (fra le tante , Cass.n. 2673/2016 e n. 23208/2016), il “credito litigioso” è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (Cass. 10/2/2016, n. 2673). In particolare, Cass. , Sez. U n . n. 9440/2004 ha affermato che, risultando allegato “quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il ‘credito eventuale’, in veste di ‘ credito litigioso ’ , la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria”. La circostanza della non applicabilità della sospensione, la quale attiene all’esistenza di questione pregiudiziale in senso tecnico (cfr. art. 34 cod. proc. civ.), comprova così l’estraneità del credito alla questione suscettibile di accertamento incidentale. 2.7 Quanto alle censure dei ricorrenti relative al mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, circa l’esistenza dei presupposti della scientia damni e dell ’ eventus damni , esse sono inammissibili in quanto volte ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. 2.8 In via preliminare, con riferimento alla deduzione del vizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., va osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa in prime cure in data 15/02/2018, (come si ricava dalla sentenza gravata) l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348- ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso –qual è quello presente –di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie i ricorrenti non hanno indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce. 2.9 Peraltro, fermo il rilievo svolto, e merge nuovamente evidente che, se le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo modello difforme da quello delineato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ., se le si apprezza come deduttive di un pretesovizio in iure, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (di recente, Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 2.10Per tale via, i ricorrenti in realtà sollecita no , cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 2.11Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata,né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 2.12La letturadella motivazione della sentenza impugnata, comunque, fa emergere che le censure in questione – se fossero esaminabili nonostante la loro rilevata inammissibilità - s arebbero altresì infondate, dal momento che la Corte territoriale ha condiviso, in ordineal requisito soggettivo della scientia damni, la valutazione del Tribunale, il quale ha evidenziato che il Vianello “ha costituito il fondo patrimoniale insieme alla moglie in data 28/7/2016, e cioè solo 23 giorni dopo la notifica dell’atto di citazione relativo al giudizio di responsabilità (avvenuta in data 5/7/2016)”. Altrettanto correttamente la pronuncia gravata motiva che, a presupposto dell’azione revocatoria, non è affatto necessario che il disponente abbia agito con l’intento specifico di nuocere alle ragioni dei creditori, essendo sufficiente la consapevolezza in capo al debitore dell’esistenza di uno o più creditori (anche potenziali) che abbiano ragione di temere pregiudizio dalla disposizione patrimoniale impugnata. Tale consapevolezza, motiva la pronuncia, va valutata nel momento in cui l’atto negoziale viene posto in essere e non nel precedente momento in cui viene assunta dal debitore la decisione di disporre dei propri beni. Sicché è indubbio che il Vianello, alla data del 28/7/2016, sapesse che il fallimento Niceto avanzava contro di lui pretese di risarcimento nei termini sopra indicati (così a p. 10, penultimo §, della sentenza). 2.13Vanno a questo punto esaminate le doglianze che vengono esposte dai ricorrenti nella memoria dep ositata in vista dell’adunanza. Essi osservano testualmente quanto segue: Si ribadiscono le difese svolte nel ricorso e si insiste per l’accoglimento del ricorso. In subordine, si osserva che alla presente fattispecie sarà comunque applicabile il seguente principio di diritto: «posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque anche oggetto di giudizio, costituisce condizione dell’azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell’attore, il sopravvenire in cors o di causa di un giudicato, che accerti l’inesistenza del credito sulla base del quale l’azione era stata esercitata, determina il venir meno dell’interesse all’azione revocatoria, non sussistendo più l’esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l’inefficacia dell’atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale – legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell’attore – dev ono permanere, quali condizioni dell’azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato dalla Corte di cassazione, e comporta, indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della stessa, in questo senso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell’art.384 c.p.c., comma 2, allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto» (Cass., 30 giugno 2020, n. 12975). Dunque, per effetto del definitivo accertamento che parte intimata non è creditrice nei confronti dei ricorrenti (sentenza del 12 novembre/3 dicembre 2019, n. 5350 del Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di impresa: docc. 4 ed E, allegati al ricorso), la domanda proposta dal Fallimento di Niceto società consortile a r.l. in liquidazione andrà rigettata nel merito, con la “integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito” (Cass., 30 giugno 2020, n. 12975) . 2.14La deduzione svolta in subordine nella memoria circa il preteso rilievo del passaggio in cosa giudicata della sentenza che ha negato l’esistenza del credito legittimante è in primo luogo inammissibile e –se non lo fosse – sarebbe gradatamente priva di fondamento. 2.15Sotto il primo aspetto, si rileva che, in modo incomprensibile il ricorso, pur deducendo- dopo avere a p ag. 3 precisato “ che nella fase conclusiva del giudizio di appello, e più precisamente nella memoria di replica” di avere dato atto “che – con sentenza 3 dicembre 2019, n. 5350– il Tribunale di Palermo aveva rigettato le domande presentate dallaCuratela conto gli amministratori”, senza, peraltro, precisare se detta sentenza era stata prodotta, cosa che sarebbe stata possibile, essendo la sua formazione avvenuta successivamente alla precisazione delle conclusioni , che dalla sentenza qui impugnata, pronunciata il 17 dicembre 2019, risulta effettuata il 24 settembre 2019 – di avere fatto riferimento alla circostanza (pag. 4, righi 4 e 5 del ricorso) che la detta sentenza sull’accertamento del credito legittimante sarebbe poi passata in giudicato (già al momento della proposizione del ricorso ) , invece di dedurre come motivo di ricorso il venir meno di tale situazione legittimante, invocando il principio che poi richiama nella memoria, non lo ha invocato, avendo basato il ricorso solo sulla deduzione che l’essere il credito litigioso escluderebbe quella situazione. Essendosi i ricorrenti astenuti dal far valere il passaggio in cosa giudicata come ragione di censura della sentenza, essi non possono invocarlo ora nella memoria, giacché la memoria non può essere utilizzata per introdurre una questione nuova. 2.16Ove, poi, si volesse considerare in contrario – ed è questo il profilo gradato di infondatezza – che l’esistenza di un preteso giudicato esterno escludente la situazione legittimante alla revocatoria integra una questione rilevabile d’ufficio, che questa Corte dovrebbe considerare al di là della invocazione da parte dei ricorrenti, si dovrebbe rilevare che i ricorrenti no n hanno in alcun modo documentato il preteso passaggio in cosa giudicata formale della sentenza invocata, essendo stata essa prodotta senza la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. 2.17Tanto si rileva non senza doversi rimarcare che la sentenza del Tribunale delle Imprese del 3 dicembre 2019, che si dice invocata nella memoria di replica, bene avrebbe dovuto e potuto essere prodotta in sede di appello, proprio per il suo momento di formazione, il che rende anche inammissibile la produzione in questa sede, che è cosa diversa dall’evento, il preteso passaggio in cosa giudicata, avvenuto dopo la proposizione del ricorso. Legittimo sarebbe stato in questa sede, a ben vedere, solo il deposito del certificato di cui al citatoart. 124. 3. Dalle considerazioni sopra svolte consegue l’inammissibilità del ricorso. 4. Nulla sulle spese, non avendo il fallimento intimato svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto