Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 1957

Cassazione n. 11300/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1957 avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del

1. febbraio 2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza dell'8 luglio 2019 del Tribunale di Savona, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno mesi nove di reclusione, ritenuta la recidiva specifica, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2010.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo, deducendo vizio motivazionale, il ricorrente ha rilevato che il teste Rossi non aveva operato gli accertamenti del caso, bensì essi erano stati compiuti dall'altro teste Coronati.

Al riguardo, dall'istruttoria dibattimentale non era emerso chi avesse effettuato il lavoro di accertamento d'ufficio, sì che era stato precluso l'approfondimento istruttorio e non erano state fornite le prove da chi aveva l'onere di farlo, all'esito delle giustificazioni fornite dall'imputato.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata risposta della sentenza impugnata alle specifiche questioni sollevate in atto di appello, dal momento che il mero richiamo alla prima decisione non aveva consentito la verifica probatoria circa la responsabilità penale dell'imputato, visto che vi era incertezza anche sull'identità dei soggetti che avrebbero dovuto spiegare dettagliatamente l'accertamento tributario.

In tal senso andava spiegata anche la rinuncia dell'imputato ai propri testi, atteso il mancato raggiungimento della prova penale da parte di chi era onerato.

2.3. Col terzo motivo, quanto alla contestata applicazione della recidiva specifica, il precedente ascritto al ricorrente risaliva alla metà degli anni Ottanta e non poteva dare adito a qualsivoglia valutazione circa la persistente dedizione all'illecito, laddove in ogni caso la condanna per bancarotta all'epoca sofferta dava semmai conto di gestione scriteriata e imprudente, e nulla aveva a che vedere col reato fiscale.

2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale si era limitata a confermare la confisca per equivalente, senza alcuna giustificazione in relazione al motivo d'appello e sostenendone la permanenza - senza motivare in alcun modo - anche in caso di eventuale prescrizione del reato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Osserva anzitutto la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno espressamente adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.

Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303).

4.2. Ciò posto, la complessiva struttura motivazionale del provvedimento impugnato ha adeguatamente dato conto delle ragioni in forza delle quali è stata ritenuta la penale responsabilità dell'odierno ricorrente.

4.2.1. Al riguardo, il ricorrente non si è neppure specificamente confrontato con quanto infine osservato dal Tribunale in relazione all'identità dei funzionari che avevano compiuto gli accertamenti fiscali e alla tempistica con la quale si era sviluppato il loro lavoro, e che pertanto potevano dirsi titolati a rispondere all'esame dibattimentale.

In proposito, infatti, senza tra l'altro tenere in alcun conto le conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice in risposta ai rilievi circa le modalità di conduzione degli accertamenti fiscali, il ricorrente ha riproposto nell'atto stralci della deposizione del teste Coronati e, in minima parte, anche di quella dell'altro teste Rossi, parimenti funzionari dell'Agenzia delle entrate, contestualmente allegando copia dei verbali e delle trascrizioni delle deposizioni di detti testi.

In proposito, va ribadito che devono ritenersi inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601), laddove infatti la lettura totale degli atti condurrebbe ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994).

In definitiva la Corte di legittimità dovrebbe in tal modo entrare in diretto contatto col materiale istruttorio, autonomamente ricercando le ragioni di condivisione, o meno, dell'impugnazione proposta.

4.2.2. In tal senso, quindi, la ribadita censura circa il contenuto delle dichiarazioni testimoniali dei funzionari interessati all'accertamento tributario, in definitiva, si è risolta da un lato nell'omesso confronto con le determinazioni comunque assunte al riguardo dal Tribunale - e confermate dalla Corte territoriale - e dall'altro nell'impropria e inammissibile contestazione dell'interpretazione del materiale istruttorio, siccome legittimamente compiuta dai Giudici del merito.

In proposito è invero del tutto risalente il principio, rappresentativo di nozione comune, che dal controllo di legittimità restano escluse le decisioni relative alla interpretazione delle fonti di prova, alla valutazione della loro attendibilità, alla individuazione di quelle determinanti e decisive, poiché esse costituiscono tutte questioni di fatto il cui accertamento rientra nell'esclusiva sfera di competenza del giudice di merito; per cui gli accertamenti e gli apprezzamenti ai quali il giudice di merito perviene attraverso l'esame del materiale probatorio, se sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, non sono censurabili in sede di ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 2544 del 29/04/1989, dep. 1990, Zaccaria, Rv. 183451).

4.3. In conseguenza di ciò si presenta manifestamente infondato anche il secondo motivo di censura.

Esso - ribadendo le doglianze circa le ritenute modalità, soprattutto personali, di accertamento - non spende in definitiva parola sugli esiti degli accertamenti così condotti, analiticamente evidenziati dal primo Giudice e ribaditi dalla Corte territoriale.

I Giudici del merito avevano appunto sottolineato l'incongruità e la vaghezza di giustificazioni e spiegazioni rese dall'interessato, anche con riferimento a pretese vincite al gioco tali da supportare determinate capacità economiche, tutto ciò a fronte del materiale documentale raccolto e dei precisi passaggi logici che avevano determinato l'eseguito accertamento di responsabilità.

4.4. In ordine al terzo motivo di impugnazione, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, il certificato penale di quest'ultimo reca i precedenti comunque puntualmente evidenziati dal Tribunale, che ha tra l'altro scrutinato espressamente il rilievo che essi (la bancarotta in un senso, l'applicazione della pena nell'altro) esercitavano sul nuovo episodio.

L'odierno ricorrente non si era affatto confrontato con tali considerazioni in sede di gravame, assumendo (con valutazione correttamente censurata dalla Procura generale territoriale) che il Tribunale non avesse in alcun modo accennato alle ragioni di mancata esclusione della recidiva, ed ancor prima che il proprio certificato penale non recasse pregiudizi, se non eventualmente datatissimi ed assai poco importanti.

Va da sé pertanto che le questioni avanzate per la prima volta in questa sede di legittimità sono inammissibili.

4.5. Per quanto infine riguarda il quarto motivo di censura, per un verso il primo Giudice ha dato conto del fondamento normativo della confisca per equivalente disposta ex lege a carico dell'odierno ricorrente.

D'altro canto la presente impugnazione si fonda comunque su presupposto inesistente, ossia la prescrizione del reato che, come è stato correttamente ricordato dalla Corte territoriale, non è affatto maturata, tenuto conto che la novella di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha in tal modo elevato di un terzo i termini di prescrizione anche per questo reato.

4.5.1. Anche tale motivo perde pertanto ogni consistenza.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, - a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1957 avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1. febbraio 2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza dell'8 luglio 2019 del Tribunale di Savona, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno mesi nove di reclusione, ritenuta la recidiva specifica, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2010. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, deducendo vizio motivazionale, il ricorrente ha rilevato che il teste Rossi non aveva operato gli accertamenti del caso, bensì essi erano stati compiuti dall'altro teste Coronati. Al riguardo, dall'istruttoria dibattimentale non era emerso chi avesse effettuato il lavoro di accertamento d'ufficio, sì che era stato precluso l'approfondimento istruttorio e non erano state fornite le prove da chi aveva l'onere di farlo, all'esito delle giustificazioni fornite dall'imputato. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata risposta della sentenza impugnata alle specifiche questioni sollevate in atto di appello, dal momento che il mero richiamo alla prima decisione non aveva consentito la verifica probatoria circa la responsabilità penale dell'imputato, visto che vi era incertezza anche sull'identità dei soggetti che avrebbero dovuto spiegare dettagliatamente l'accertamento tributario. In tal senso andava spiegata anche la rinuncia dell'imputato ai propri testi, atteso il mancato raggiungimento della prova penale da parte di chi era onerato. 2.3. Col terzo motivo, quanto alla contestata applicazione della recidiva specifica, il precedente ascritto al ricorrente risaliva alla metà degli anni Ottanta e non poteva dare adito a qualsivoglia valutazione circa la persistente dedizione all'illecito, laddove in ogni caso la condanna per bancarotta all'epoca sofferta dava semmai conto di gestione scriteriata e imprudente, e nulla aveva a che vedere col reato fiscale. 2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale si era limitata a confermare la confisca per equivalente, senza alcuna giustificazione in relazione al motivo d'appello e sostenendone la permanenza - senza motivare in alcun modo - anche in caso di eventuale prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Osserva anzitutto la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno espressamente adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). 4.2. Ciò posto, la complessiva struttura motivazionale del provvedimento impugnato ha adeguatamente dato conto delle ragioni in forza delle quali è stata ritenuta la penale responsabilità dell'odierno ricorrente. 4.2.1. Al riguardo, il ricorrente non si è neppure specificamente confrontato con quanto infine osservato dal Tribunale in relazione all'identità dei funzionari che avevano compiuto gli accertamenti fiscali e alla tempistica con la quale si era sviluppato il loro lavoro, e che pertanto potevano dirsi titolati a rispondere all'esame dibattimentale. In proposito, infatti, senza tra l'altro tenere in alcun conto le conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice in risposta ai rilievi circa le modalità di conduzione degli accertamenti fiscali, il ricorrente ha riproposto nell'atto stralci della deposizione del teste Coronati e, in minima parte, anche di quella dell'altro teste Rossi, parimenti funzionari dell'Agenzia delle entrate, contestualmente allegando copia dei verbali e delle trascrizioni delle deposizioni di detti testi. In proposito, va ribadito che devono ritenersi inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601), laddove infatti la lettura totale degli atti condurrebbe ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). In definitiva la Corte di legittimità dovrebbe in tal modo entrare in diretto contatto col materiale istruttorio, autonomamente ricercando le ragioni di condivisione, o meno, dell'impugnazione proposta. 4.2.2. In tal senso, quindi, la ribadita censura circa il contenuto delle dichiarazioni testimoniali dei funzionari interessati all'accertamento tributario, in definitiva, si è risolta da un lato nell'omesso confronto con le determinazioni comunque assunte al riguardo dal Tribunale - e confermate dalla Corte territoriale - e dall'altro nell'impropria e inammissibile contestazione dell'interpretazione del materiale istruttorio, siccome legittimamente compiuta dai Giudici del merito. In proposito è invero del tutto risalente il principio, rappresentativo di nozione comune, che dal controllo di legittimità restano escluse le decisioni relative alla interpretazione delle fonti di prova, alla valutazione della loro attendibilità, alla individuazione di quelle determinanti e decisive, poiché esse costituiscono tutte questioni di fatto il cui accertamento rientra nell'esclusiva sfera di competenza del giudice di merito; per cui gli accertamenti e gli apprezzamenti ai quali il giudice di merito perviene attraverso l'esame del materiale probatorio, se sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, non sono censurabili in sede di ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 2544 del 29/04/1989, dep. 1990, Zaccaria, Rv. 183451). 4.3. In conseguenza di ciò si presenta manifestamente infondato anche il secondo motivo di censura. Esso - ribadendo le doglianze circa le ritenute modalità, soprattutto personali, di accertamento - non spende in definitiva parola sugli esiti degli accertamenti così condotti, analiticamente evidenziati dal primo Giudice e ribaditi dalla Corte territoriale. I Giudici del merito avevano appunto sottolineato l'incongruità e la vaghezza di giustificazioni e spiegazioni rese dall'interessato, anche con riferimento a pretese vincite al gioco tali da supportare determinate capacità economiche, tutto ciò a fronte del materiale documentale raccolto e dei precisi passaggi logici che avevano determinato l'eseguito accertamento di responsabilità. 4.4. In ordine al terzo motivo di impugnazione, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, il certificato penale di quest'ultimo reca i precedenti comunque puntualmente evidenziati dal Tribunale, che ha tra l'altro scrutinato espressamente il rilievo che essi (la bancarotta in un senso, l'applicazione della pena nell'altro) esercitavano sul nuovo episodio. L'odierno ricorrente non si era affatto confrontato con tali considerazioni in sede di gravame, assumendo (con valutazione correttamente censurata dalla Procura generale territoriale) che il Tribunale non avesse in alcun modo accennato alle ragioni di mancata esclusione della recidiva, ed ancor prima che il proprio certificato penale non recasse pregiudizi, se non eventualmente datatissimi ed assai poco importanti. Va da sé pertanto che le questioni avanzate per la prima volta in questa sede di legittimità sono inammissibili. 4.5. Per quanto infine riguarda il quarto motivo di censura, per un verso il primo Giudice ha dato conto del fondamento normativo della confisca per equivalente disposta ex lege a carico dell'odierno ricorrente. D'altro canto la presente impugnazione si fonda comunque su presupposto inesistente, ossia la prescrizione del reato che, come è stato correttamente ricordato dalla Corte territoriale, non è affatto maturata, tenuto conto che la novella di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha in tal modo elevato di un terzo i termini di prescrizione anche per questo reato. 4.5.1. Anche tale motivo perde pertanto ogni consistenza. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, - a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 11300/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris