CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21328/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti lineari sul piano logico e corretti su quello giuridico dal giudice di merito (avuto riguardo alla base probatoria fondante la ritenuta configurabilità della contestata evasione) e per altro aspecifico (in relazione alla denegata applicazione dell'art 131 bis c.p.) atteso che il ricorso non contrasta con immediata argomentazione critica la motivazione nella parte in cui escluso la ridotta offensività della condotta ( pagina 5, capoverso 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] Gior6i Fidelbo fl ì-7 L,[OSCURATO:PERSONA] O 1 61 og