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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04765/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Venezia che in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Verona in data 25.2.2020, appellata dallo stesso imputato, qualificati i fatti di cui ai capi a) e b) dell'imputazione ai sensi dell'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.; - carenza della motivazione in ordine alla eccessività della pena; - erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto genericamente formulato in relazione a tutti i motivi.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] C) L'I P o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Venezia che in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Verona in data 25.2.2020, appellata dallo stesso imputato, qualificati i fatti di cui ai capi a) e b) dell'imputazione ai sensi dell'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta. Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.; - carenza della motivazione in ordine alla eccessività della pena; - erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto genericamente formulato in relazione a tutti i motivi. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] C) L'I P o
Sentenza Cassazione n. 04765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris