CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 34525/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15192/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rapp resentat a e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliazione digitale ex lege. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege. -controricorrente- nonchè nei confronti di Ministero dell’Economia e delle Finanze -intimato- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 1534/2021 , pubblicata il 26/02/2021; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di proprietaria e noleggiatrice di apparecchi da giocorientranti nella tipologia di cui all'articolo 110 del TULPS, chiedeva al Tribunale di Roma la condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (successore ex lege dell’AmministrazioneAutonoma dei Monopoli di Stato, d’ora innanzi, per brevità, anche solo [OSCURATO:PERSONA]) nonché del Ministerodell'Economia e delle Finanze al risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto di apparecchi da gioco inidonei, a suo avviso, a ricevere i necessari nulla osta, per poter essere commercializzati e installati in pubblici esercizi. A giudizio della società attrice, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un ruolo attivo nella verifica di conformità degli apparecchi effettuata da gli enti certificatori all'uopo designati nonché nel rilascio del certificato di conformità e dei nulla osta di distribuzione emessa in esercizio per apparecchi non conformi ai requisiti legali. Pertanto, la società attrice denunciava l'inadempimento di AAMSagli obblighi di controllo assunti e/o la responsabilità ex art. 2043 c . c . per averecagionato un danno ingiusto. Il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], contrario a buona fede, avrebbe leso l’affidamento di controparte e violato anche il principio di libertà dell'iniziativa economica privata,sancito dall'art. 41 C o st. L'attrice chiedeva, quindi , la condanna di [OSCURATO:PERSONA] , in solido con il Ministerodell'Economia e delle Finanze, al ristoro dei seguenti danni : € 123.297,61, quale costo totale sostenuto per l'acquisto degli apparecchi da gioco non conformi, dismessi anticipatamente rispetto al dicembre 2009; in via subordinata, € 27.955,52 , quale mancato ammortamento degli apparecchi non conformi, dismessi anticipatamente rispetto al dicembre 2009; € 281.332,00, o la somma ritenuta di giustizia, quale costo sostenuto per l'acquisto degli apparecchi in circolazione; -€ 266.006,90 per il mancato guadagno dagli apparecchi dismessi , calcolati al netto del prelievo erariale unico e del canone di concessione e quantificati a far data dalla dismissione di ciascun apparecchio sino al dicembre 2009; - la somma ritenuta di giustizia per le perdite subite a causa dei difetti congeniti degli apparecchi da gioco; - la somma ritenuta di giustizia per il danno di natura non patrimoniale sofferto a causa della lesione all'immagine patita dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10870/2015, pronunciata e depositata in data 15/05/2015, accoglieva parzialmente le domande attoree, dichiarando l'erronea certificazione di confo rmità alle prescrizioni normative di alcune schede di gioco e condannando l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di euro 323.358,662, oltre rivalutazione di anno in anno adecorrere dalla data di notifica dell'atto di c itazione sino al soddisfo. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma proponevaappello l'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1534/2021 pubblicata il 26/02/2021, ha rigettato l’appello, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , affidato a nove motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso e ha depositato memorieex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c., dell'art. 2043 c.c. nonché degli arti. 1228 e 2049 c.c. e dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché degli artt. 1218 e 1362 c.c. (in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.)”. La ricorrente deduce di avere già censurato, nel precedente grado di giudizio, la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata individuata, come soggetto passivamente legittimato, l'[OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe colpevolmente creat o un legittimo affidamento , inducendo l'attrice ad acquistare apparecch i irregolari, cioè non conformi alle prescrizioni normative checonsentono il gioco lecito. Ad avviso della ricorrente, la decisione sarebbe meritevole di censura perché frutto dell'erratainterpretazione delle norme che regolano il procedimento di verifica della conformità degli apparecchi per cui è causa all'art.110, comma 6 TULPS. L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 2.3. dell’atto di appello, avevanegato qualsiasipossibilità di configurare la sua responsabilità per l'attività del proprioausiliare posto che l'Organismo di certificazione avrebbe agito al di fuori d e lla sfera di controllo dell'Amministrazione assumendo in proprio, in virtù di una concessione di servizi, la responsabilità per i danni causati a terzi insorgenti dall'attività di verifica tecnica affidatale. Il motivo è infondato. Occorre richiamare, in proposito, quanto già statuito, in fattispecie analoga, tra le medesime parti, da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 9818 del 11/04/2024,Rv. 670709-01). Si è, infatti, ivi affermato che il rapporto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e gli organismi di certificazione non è configurabile come un appalto di servizio, “dovendo invece valorizzarsi, in senso contrario, ovvero per la natura concessoria del rapporto tra essi e l’Agenzia (già [OSCURATO:PERSONA]), la circostanza che tale attività, oltre ad indirizzarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore, risulta direttamente remunerata da quanti, tra essi, ne abbiano fatto richiesta (visto che a norma dell’art. 8, ultimo comma, del già citato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, gli “oneri specificamente connessi alle attività di verifica tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti)”. Sicché, in tale prospettiva, decisivo resta stabilire la portata – nei rapporti interni tra l’Agenzia e gli Organismi di certificazione –della previsione di cui all’art. 6.2. della convenzione tra essi intercorsa, a mente della quale “[OSCURATO:PERSONA] è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’Organismo in esecuzione della Convenzione, pur se accertata giudizialmente”. Orbene, questa Corte, nel precedente citato,ha statuito che proprio il riferimento ad un’eventuale responsabilità dell’Agenzia – “comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’Organismo in esecuzione della Convenzione” –che sia “accertata giudizialmente”, postula che la garanzia di cui essa gode non sia quella di sottrarsi alla responsabilità, chiamando a rispondere in sua vece l’organismo suddetto, ma di esserne “sollevata” dalle conseguenze “verso terzi”, in altre parole, “ quella dell’organismo di certificazione è solo un’obbligazione di garanzia, sicché a rispondere dei danni, verso terzi, conseguenti all’attività da esso svolta è, in prima battuta, proprio l’[OSCURATO:PERSONA] (oggi, l’Agenzia), la quale può sollevarsi dalle conseguenze risarcitorie agendo, appunto, in manleva verso il medesimo”. Deve, quindi, ribadirsi– in conformità a quanto già deciso d a Sez. 3, n. 9818/2024 -che l’odierna ricorrente non poteva invocare il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, assumendo che esso facesse capo all’Organismo di Certificazione. 2.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli arti. 115, 116, 166, 167 e 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. In sintesi, ad avviso della ricorrente la statuizione impugnata si rivelerebbe in contrasto con le norme in epigrafe poiché la Corte di merito avrebbe ritenuto provati alcuni fatti costitutivi delladomanda attrice (e, in particolare, la titolarità degli apparecchi), attribuendo ai documenti prodotti da lla controparte (le fatture di acquisto) un valore probatorio che essi, invece, non avrebbero. Il motivo è inammissibile. E’, invero,principio ripetutamente affermato da questa Corte che , i n tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l’errore di percezione – il quale , cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (che appunto vietano al giudice, rispettivamente, di fondare ladecisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) – dall’errore di valutazione, che invece, investendo l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità ( ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022,Rv. 664106-02). Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di merito, con valutazione insindacabile in questa sede, ha ritenuto dimostrata la proprietà degli apparecchi non soltanto sulla base delle fatture di acquisto ma anche sulla base dei relativi nulla osta rilasciati. 3.Con il terzo motivo di ricorsola ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 6 e comma 6 letL a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS, nel testo applicabile ratione temporis) e dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché del decreto interdirettoriale del dicembre 2003 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. Nella lunga esposizione del motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] si duole che la Corte territoriale, recependo acriticamente la tesi di parte attrice, già condivisa dal Tribunale, avrebbe ravvisato l’illiceità della condotta dell’Amministrazione, nel rilasciare certificazioni attestanti la conformità alle prescrizioni di legge delle schede di gioco, sebbene tale conformità fosse stata esclusa all’esito degli accertamenti peritali compiuti dall’ing. Morabito in un procedimento per A.T.P., svolto nell’ambito di altro giudizio. In sostanza, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia riconosciuto la “ irregolarità ” degli apparecchi per cui è causa, mediante il richiamo alla relazione dell’ing. Morabito, che, invece, a suo dire, non consentirebbe affatto di ritenere quegli apparecchinon conformi alle prescrizioni di legge. Il motivo è inammissibile. Sotto l’apparente vizio di violazione di legge, si contesta, in realtà, la valutazione effettuata dalla Corte di appello, che ha riconosciuto l’irregolarità degli apparecchi in questione sulla base di un’indagine peritale effettuata nel corso di altro giudizio e ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA] di attività valutativa che, per quanto già esposto con riferimento al secondo motivo, non è sindacabile in questa sede. La Corte territoriale ha, sul punto, diffusamente motivato, facendo richiamo alle risultanze dell’indagine peritale, svolta in contraddittorio con l’odierna ricorrente, che, in quella sede , aveva “preso posizione critica mediante un consulente di parte”. Le risultanze di tale indagine deponevano per l’irregolarità di tutti gli apparecchi, essendo emerse talune anomalie sulle schede di gioco (“durata minima della partita inferiore a quella prevista”, “vincite superiori a quelle consentite per legge in riferimento alla scheda mega magic”, “predeterminabilità della vincita”). Inoltre, la Corte territoriale ha precisato che “ non si attagliano al caso de quo le pronunce di merito e di legittimità pure prodotte e precisamente la sentenza di questa sezione n. 1195/2016, confermata dalla Cassazione con provvedimento n. 23467/2018, perché si incentrano sulla evidenza di possibili condotte illecite dei fruitori del gioco, come l’attività di repentina accensione e spegnimento dell’apparecchio, che hanno alterato il loro funzionamento, mentre qui le rilevate e descritte irregolarità prescindono da qualsivoglia condotta fraudolenta di terzi o, comunque, preesistono ad esse” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 4.Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. Con tale mezzo si censura la violazione dell'art. 115 c.p. c . sotto il profilo del travisamento della prova. Il motivo è inammissibile. In disparte la genericità della censura, la deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 - 07). Orbene, nella fattispecie in esame, non sussistono le condizioni necessarie per ritenere integrato il denunziato vizio. Anzitutto, il motivo risulta, in diverse parti, privo di specificità e autosufficienza in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6c.p.c., non essendo stati riportati tutti i passaggi della relazione di a.t.p. redatta dal c.t.u. Morabito, dai quali si vorrebbe ricavare l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel desumere l’informazione probatoria posta a fondamento della decisione. Inoltre, le doglianze esposte dalla ricorrente si incentrano sul travisamento della prova con riferimento solo a talune delle informazioni probatorie (quelle relative al “mancato rispetto della durata minima della partita” e alla “predeterminabilità delle vincite”) che sarebbero state - secondo la prospettazione del ricorrente - erroneamente tratte dai giudici di merito. Non viene, invece, lamentato il travisamento della prova con riferimento ad altre informazioni probatorie (quelle, ad esempio, relative alle “vincite superiori a quelle consentite per legge”) e, dunque, sotto questo profilo, difetta il requisito della “ decisività ” e della “assoluta diversità della decisione”. Requisiti della “decisività” e della “assoluta diversità della decisione” che, nella fattispecie, manc ano per l’ulteriore ragione che la motivazione della Corte riposa non solo sulle risultanze della relazione di a.t.p., ma anche sul documento oggetto del successivo motivo di ricorso. 5.Con il quinto motivo di ricorso , la ricorrente deduce la “ v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. In particolare, la ricorrente deduce che l’affermazione della Corte d’Appello, contenuta a pag. 6 , volta a confermare quanto precedentemente affermato circa la corrispondenza tra gli apparecchi esaminati in sede di ATP e quelli oggetto del presente giudizio, poggerebbesu un documento “ non meglio identificato ” e ritiene che tale documento dovrebbe essere individuato nella copia di un verbale di operazioni peritali, risalente al 22/07/2016 (doc. 12) e relativo ad un altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 77173/2014); il documento, di formazione successiva rispetto all'instaurazione del giudizio di appello , sarebb e s tato prodotto in corso di causa da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. soltanto con la comparsa conclusionale del dicembre 2020. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. In tema diricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (S ez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024,Rv. 671835-01). Nel caso di specie, non solo non è riportato il contenuto essenziale del documento in questione, ma neppure è riportato il contenuto della comparsa conclusionale con la quale il predetto documento sarebbe stato prodotto. 6.Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ. nonché dell'art. 38 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 388 e dell'art. 110 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 773 (TULPS) (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata meriterebbe riforma nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di appello con cui l'Agenzia ha denunciato l'inesistenza del nesso causale tra la presunta condotta negligente di [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato dall'attrice consistente nella dismissione degli apparecchi da gioco per cui è causa. Il motivo è fondato. Si premette che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impedisce di riqualificarne la sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del mezzo, qualora dalla sua articolazione sia chiaramente individuabile il tipo di vizio prospettato (Sez. 5, Ordinanza n. 759 del 12/01/2025,Rv. 673686-01). Il motivo di ricorso in esame, sebbene sia formulato con riferimento all’art. 360, n. 3c.p.c. va più correttamente sussunto nell’art. 360, n. 5c.p.c. Invero, con il quarto motivo di appello– integralmente riportato nel ricorso -[OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la statuizione del primo Giudice così argomentando: “ Il primo Giudice assume che controparte, constatata la non conformità a legge degliapparecchi, si sia indotta alla loro dismissione volontaria temendo di incorrere nellesanzioni e nel ritiro dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione delle slot machine. I l Tribunale pret ende di giustificare, sul piano causale, tale scelta adducendo che il rischio temuto dall'attrice sarebbe comprovato nella sua concretezza dall'invito di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla dismissione di altri apparecchi certificati poi attinti da un sequestro ex art. 321 cp.p. disposto nel corso di un processo penale.L'assunto in realtà non prova nulla perché, come ammette lo stesso Tribunale, l'invito al ritiro e il sequestro penale citati riguardavano le schede "Black slot", "[OSCURATO:PERSONA]" e "Terza dimensione" diverse da quelle per cui è causa. Non vi è, dunque, alcuna correlazione causale tra quelle le schede e gli apparecchi da gioco ei fatti in contestazione nel presente giudizio che riguardano altre schede e distinti apparecchi che mai sono stati oggetto di procedimenti penali, i quali erano tutti muniti dei necessari titoli autorizzatori che mai sono stati revocati.Resta, dunque , confermato l'errore del Tribunale che ha mancato di apprezzare come l’evento lesivo lamentato dalle controparti, consistente nella dismissione degli apparecchi da gioco,non è conseguenza diretta della condotta di [OSCURATO:PERSONA] ma deriva piuttosto dalla strategia che l'impresa ha adoperato in funzione dei mutamenti legislativi intervenuti.Non vi è, dunque, alcuna correlazione causale tra la presunta condotta negligente di [OSCURATO:PERSONA](verifica della conformità) e il danno che parte avversa assume di aver patito, atteso che la dismissione degli apparecchi da gioco è stata determinata esclusivamente da scelte imprenditoriali di controparte.» (cfr. pagg. 43-45 del ricorso). Tale censura - specialmente nella parte in cui si prospetta che la dismissione degli apparecchi di gioco sarebbe stata determinata da scelte imprenditoriali della controricorrente - non è stata affatto esaminata dalla Corte territoriale che, dopo essersi soffermata sull’ “erronea verifica tecnica” da parte di [OSCURATO:PERSONA], è giunta ad affermare, in modo apodittico,che “trattasi di un nesso di causalità che discende dal dovere di controllo sostanziale, non solo formale, sulla conformità degli apparecchi”(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Le ulteriori considerazioni svolte, al riguardo, - in ordine alle “anomalie riportate nell’accertamento preventivo” e alla “sentenza n. 106/2012 del Tribunale penale di Venezia, concernente schede diverse da quelle per cui è causa” –non appaiono pertinenti rispetto alle censure svoltedall’[OSCURATO:PERSONA] ( cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) . In altre parole, la Corte territoriale, a fronte delle specifiche doglianze mosse dall’appellante, odierna ricorrente, non ha spiegato -incorrendo, perciò, in un grave carenza motivazionale - perché la condotta illecita addebitata all’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe causato la dismissione degli apparecchi ed i conseguenti danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivazione ben al di sotto del minimo costituzionale. Invero, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora, come nella fattispecie in esame, la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (ex multis, Sez. II, Ordinanza n. 30521 del 19/11/2025 , non massimata). 7.Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma. n. 3 c.p.c.)”. La ricorrente denuncia che la motivazione della Corte territoriale adottata in relazione al quinto e al sesto motivo di appello violerebbe l’art. 342 c.p.c. Il motivo è fondato. In grado di appello la ricorrente aveva specificamente formulatodei motivi di impugnazione, segnatamente il quinto ed il sesto, relativi rispettivamente all’ “insussistenza della colpa dell’[OSCURATO:PERSONA] ” e all’ “Insussistenza del danno risarcibile ed errata quantificazione dell'avversa pretesa risarcitoria. Carenza di prova”, trascritti integralmente alle pagg. 49-54, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Ebbene, la Corte territoriale li ha dichiarati inammissibili, con una motivazioneche, non solo è in contrasto con l’art. 342 c.p.c., ma è anche del tutto carente con riguardo al quinto motivo (“insussistenza della colpa dell’[OSCURATO:PERSONA]”), siccome riferita soltanto alla “generica contestazione sulle voci di danno”. Questa, infatti, la succinta motivazione della Corte territoriale: “I motivi sull’insussistenza della colpa dell’[OSCURATO:PERSONA] e sull’insussistenza del danno risarcibile nonché l’errata quantificazione dell’avversa pretesa risarcitoria, la Corte ritiene che possano essere trattati unitariamente”. I motivi sono da ritenersi inammissibili ai sensi dell’art. 342 c.p.c. attesa la generica contestazione sulle voci di danno. Correttamente il Tribunale ha liquidato solo le voci per mancato ammortamento degli apparecchi dismessi anticipatamente e per mancato guadagno ritraibile dagli apparecchi dismessi calcolati al netto del prelievo erariale e nel canone di concessione oltre al danno patrimoniale”(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Detta statuizione non è conforme a diritto. Infatti, secondo l’insegnamento delle S.U. di questa Corte, gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (S.U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991-01). Nel caso di specie, la formulazione dei motivi di appello da parte di AAMM – riportati nel ricorso e che , comunque, possono essere apprezzati esaminando l’atto processuale in cui essi sono stati proposti, giacché viene in rilievo un “ error in procedendo ”, rispetto al quale questa Corte, come giudice del “ fatto processuale ”, è abilitata alla consultazione degli atti del fascicolo di merito - era ampiamente rispettosa dei criteri previsti dall’art. 342 c.p.c., così come interpretato dallarichiamat a pronuncia delle S.U. 8.Con l’ottavo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia in linea gradata rispetto al settimo motivo, “Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sui motivi di appello (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)”. Con il nono motivo di ricorso, la ricorrente denuncia in linea gradata rispetto al settimo motivo, “Nullità della sentenza per assenza di motivazione –Violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)”. L’accoglimento del settimo motivo comporta l’assorbimento dell’ottavo e del nono. 9. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al sesto e al settimo motivo. A tanto conseguono la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio per nuovo esame della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Al giudice del rinvio è,altresì , demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M