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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 07641/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, anzitutto, che il provvedimento impugnato è stato reso all'esito di udienza in camera di consiglio ritualmente fissata con decreto in data 14 aprile 2022 (come risulta dagli atti che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione del vizio lamentato) e che, quindi, l'ordinanza con la quale è stata respinta l'istanza di correzione di [OSCURATO:PERSONA] non è stata emessa 'de plano' come indicato dal ricorrente, il quale, peraltro, si contraddice quando afferma che si è trattato di un procedimento camerale partecipato (pag. 7 del ricorso); Rilevato, inoltre, che i vizi di violazione di legge e di motivazione palesano una chiara incursione nella valutazione di merito operata - con motivazione adeguata e non illogica - dal Tribunale di Cosenza per respingere la richiesta di correzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, anzitutto, che il provvedimento impugnato è stato reso all'esito di udienza in camera di consiglio ritualmente fissata con decreto in data 14 aprile 2022 (come risulta dagli atti che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione del vizio lamentato) e che, quindi, l'ordinanza con la quale è stata respinta l'istanza di correzione di [OSCURATO:PERSONA] non è stata emessa 'de plano' come indicato dal ricorrente, il quale, peraltro, si contraddice quando afferma che si è trattato di un procedimento camerale partecipato (pag. 7 del ricorso); Rilevato, inoltre, che i vizi di violazione di legge e di motivazione palesano una chiara incursione nella valutazione di merito operata - con motivazione adeguata e non illogica - dal Tribunale di Cosenza per respingere la richiesta di correzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2023
Decreto Cassazione n. 07641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris