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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 04065/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27112/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’av vocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 601/2019 de- positata il 12/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda giudiziaria concerne un contratto di subappalto tra Ro- ver s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativo alla realizzazione di opere tecniche (impianto di riscaldamento/raffreddamento zona uffici, impianto idrico-sanitario nonché impianto antincendio) presso il can- tiere della committente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] lamen- tava vizi nell’impianto antincendio e nella linea di carico della vasca di accumulo, attribuendoli ad errori di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenti costi per riparazioni e spese di consumo abnorme di acqua, delle quali la committente le chiedeva il rimborso.

In primo grado, il Tribunale ac- certava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a un risarcimento parziale (€ 7.606,30) e il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al saldo di fatture (€ 4.703,21), compensando le due poste.

In appello, [OSCURATO:PERSONA] domandava l’integrale risarcimento, mentre [OSCURATO:PERSONA] insisteva sul rigetto delle domande e proponeva ap- pello incidentale per l'accoglimento di eccezioni già formulate.

La Corte d'appello accoglieva parzialmente l'appello principale, ricono- scendo a [OSCURATO:PERSONA] € 12.922,91 per il danno da consumo abnorme d'ac- qua, respingendo tutte le altre censure.

La motivazione della sentenza impugnata si è fondata sul rilievo che le opere subappaltate avevano subito costanti interferenze da parte di [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto di una responsabilità concorrente di en- trambe le parti per i vizi riscontrati.

Riguardo alla tubazione della vasca di accumulo, la Corte riteneva che essa fosse realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'interramento parallelo delle tubature, conside- randolo univocamente come opera di un unico operatore.

Sul con- sumo di acqua, pur in assenza di prova documentale del pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], si giudicava pacifico il fatto del pagamento.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] con con- troricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., nonché la nullità della sentenza per assoluta assenza di motivazione o apparenza della stessa.

Si conte- sta che sia stata attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione della linea di carico della vasca di accumulo, attribuzione infondata per carenza di prove contrattuali e contraddizioni logiche nella sentenza di appello.

La Corte territoriale ha basato la decisione sul mero interramento parallelo delle tubazioni, omettendo di considerare l’assenza della previsione dell’opera nel contratto di subappalto, le variazioni con- trattuali successive, le conclusioni del CTU e le deposizioni testimo- niali che escludevano la competenza di [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo denuncia difetti di motivazione e una gravissima anomalia motivazionale.

Si evidenzia l’omessa considerazione degli esiti istruttori e della documentazione prodotta, rilevando che la mo- tivazione della Corte è fondata su un dato non univoco, ossia l’inter- ramento parallelo delle tubazioni, senza un effettivo accertamento fattuale.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giu- dizio, segnatamente l’esistenza di un contratto che specificava le opere oggetto del subappalto, tra cui non figura la linea di carico della vasca di accumulo.

Si contesta inoltre la mancata considera- zione di altri elementi probatori e testimonianze che avrebbero con- dotto a una diversa decisione.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello incidentale, in partico- lare sulle censure relative alla carenza di motivazione, omessa valu- tazione del contratto, delle deposizioni testimoniali edegli esiti della consulenza tecnica.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2729 e 2721 c.c., nonché degli artt. 1362 ss., 1366 e 1372 co. 1 c.c.

Si censura l’uti- lizzo di presunzioni in una materia esclusa dalla prova testimoniale e l’errata interpretazione contrattuale, con attribuzione arbitraria di significato al dato dell’interramento parallelo delle tubazioni.

2. -I primi cinque motivi di ricorso possono essere esaminati con- giuntamente poiché, sotto diversi profili (censure alla motivazione, denuncia di violazione di norme di diritto, doglianzedi omesso esame di fatti decisivie di omessa pronuncia) convergono nell’attaccare un unico punto: che la responsabilità diEllepi per i danni derivanti dalla linea di carico della vasca di accumulo sia stata accertata sulla base del fatto dell'interramento parallelo delle tubazioni, omettendo di considerare che l’opera non era prevista nel contratto di subappalto, nonché le variazioni contrattuali successive, le conclusioni del CTU e le deposizioni testimoniali che escludevano la competenza di [OSCURATO:PERSONA].

La parte censurata della sentenza è la seguente (p. 6-8): «Pure corretta è la sentenza relativamente alla tubazione che dal punto di fornitura dell'acqua adduce alla vasca di accumulo.

Il Tribunale ha basato detto accertamento, non solo sulle deposizioni dei testi Finoc- chietti e Domenghini, ma anche sulla circostanza incontroversa che l'interramento di tale tubazione e di quella parallela pacificamente fornita da [OSCURATO:PERSONA] siano state interrate in parallelo, oggetto quindi dell'attività di un unico operatore.

Sul punto, quindi, è infondato l'ap- pello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la quale fa leva soprattutto sulla circo- stanza che la tubazione in oggetto non sia calcolata nel computo metrico estimativo allegato al contratto.

Questa circostanza ad av- viso della Corte non è peraltro dirimente, poiché non avrebbe avuto senso affidare la realizzazione dell'impianto di riscaldamento/raf- freddamento zona uffici, dell'impianto idrico sanitario nonché dell'im- pianto antincendio, lasciando fuori la tubazione che adduce acqua al vascone di riempimento».

Un accertamento così strutturato resiste alla censure del ricor- rente.

La parte ricorrente tenta di prospettare come questioni di diritto, vizi di motivazioneovvero omesso esame di fatti decisiv i, censure mosse alla ricostruzione istruttoria della situazione di fatto rilevante compiuta dalla Corte di appello.

Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento.

Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass.

SU 8053/2014).

Di talché egli -in obbedienza al canone di proporziona- lità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singoloelemento pro- batorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

L’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logica- mente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito.

Il caso di specie presentaquesti tratti: i giudici di merito hanno attestato di basare il proprio convincimento su prove testimoniali e su indizi persuasivi secondo illoro prudente apprezzamento (l’inter- ramento contestuale delle tubazioni) che questa Corte non è auto- rizzata a rimettere in discussione, nonché su un argomento disenso comune (« non avrebbe avuto senso affidare la realizzazione dell'im- pianto[…], lasciando fuori la tubazione che adduce acqua al vascone di riempimento»).

Un analogo grado di persuasività non esibiscono viceversa le obiezioni del ricorrente, a partire dall’argomento che il contratto non prevedeva la realizzazione della linea di carico ad opera di [OSCURATO:PERSONA].Infatti, tale mancanza non costringe logicamente ad escludere che la linea di carico sia stata realizzata daEllepi.

I primi cinque motivi sono rigettati.

3. - Il sesto motivo denuncia violazione degli art t. 132 co . 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione logica sul presunto pagamento delle fatture idriche.

La Corte avrebbe ritenuto pacifico l’esborso sulla base di mere congetture, senza prove docu- mentali, nonostante la genericità delle allegazioni iniziali di [OSCURATO:PERSONA] e l’omessa considerazione delle contestazioni tempestive di [OSCURATO:PERSONA].

Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 115, 75, 100 c.p.c., 2697 cod. civ., 167, 183 e 345 c.p.c.

Si contesta l’errata ap- plicazione del principio di non contestazione, poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva specificamente allegato né provato l’avvenuto pagamento.

La Corte ha omesso di rilevare d’ufficio il difetto di titolarità del diritto azio- nato, nonostante l’assenza di elementi probatori.

Il sestoe il settimo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto correlati.

Essi sono infondati.

La parte censurata della sentenza è la seguente: «Quanto ai costi per il consumo abnorme di acqua, in conseguenza della perdita da tale tubazione, il Tribunale ha affermato che vi è prova del danno subito dal terzo committente, ma non dell'intervenuto pagamento delle relative fatture che questi ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto l'appello principale è fondato.

La prova degli addebiti di AMC ad [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla fattura nr. 2488 del 31/01/2011 nella quale è riconosciuto che quest'ultima non aveva arretrati con il fornitore dell'acqua, e quindi che tutte le precedenti bollette [ovvero le fatture per cui è causa (…)] emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano state tutte debitamente saldate. [OSCURATO:PERSONA] a sua volta ha emesso le fatture (…) a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di tali costi straordinari relativi alle bollette acqua di € 25.651,80 iva inclusa (…).

Non vi è motivo per ritenere che dette fatture non siano state saldate da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito degli ordinari rapporti commerciali.

Il fatto dell'intervenuto pagamento delle due fatture è comunque pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., visto che solo in comparsa conclusionale la convenuta nel giudizio di primo grado lo ha contestato.

Dato il concorso di colpa sopra evidenziato tra [OSCURATO:PERSONA] e la subappaltatrice, la domanda viene accolta nei limiti della metà.

Nell’esame dei due motivi, precedenza è da attribuire al settimo motivo poiché fa valere un error in procedendo sufficientemente spe- cifico da consentire a questa Corte di accedere agli atti di causa.

Dall’esame dell’atto di citazione (punti 20, 21 e 22 della narrativa in fatto; conclusioni sub 2) sidesume che l’attrice ha allegato con spe- cificità sufficiente i fatti costitutivi del diritto al rimborso dei costi straordinari sostenuti per le bollette dell’acqua che [OSCURATO:PERSONA] aveva ri- sarcito ad Emons.

Viceversa, dalla comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] non emerge che essa abbia contestato con specificità il pagamento della fattura addebitata a [OSCURATO:PERSONA], ma si desume piuttostoche si sia limitata ad affermare che non era dimostrato il pagamento da parte di Emons al gestore dell’acqua(circostanza che poi la Corte di appello ha rite- nuto provata: cfr. il brano di motivazione riportato nel capoverso precedente).

Ne segue che corretta è l'applicazione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c. fatta dalla Corte di appello ( « Il fatto dell'intervenuto pagamento delle due fatture è comunque pa- cifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., visto che solo in comparsa conclu- sionale la convenuta nel giudizio di primo grado lo ha contestato»).

L’infondatezza del settimo motivo implica logicamente anche l’in- fondatezza del sesto motivorelativo al vizio di motivazione.

Il sesto eil settimo motivo sono rigettati.

4. -L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c., per inammissibilità della modifica della domanda risarcitoria in appello. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aumentato l’importo richiesto introducendo nuove fatture non allegate in primo grado, eludendo le preclusioni processuali.

La Corte territoriale avrebbe ignorato l’eccezione di novità proposta da [OSCURATO:PERSONA],nonostante la pro- duzione tardiva di documenti non giustificata da cause esterne.

L’ottavo motivo non è fondato.

In sede di conclusionidell’atto di citazione in primo grado e nella memoria ex art. 183 co. 6n. 1 c.c. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento di tutti i danni subiti, «per un ammontare complessivo pari ad € 38.320,00 oltre IVA sull'importo di € 16.550,00, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia».Inol- tre, nel corso del giudizio di primo grado era no stat e prodott e copi e dellafattura del 21/02/2013 della Emons ( e le fatture emesse a ca- rico di quest’ultimadal gestore del servizio).

La C orte di appello ha tenutoconto di tale fattura ai fini della determinazione del quantum debeatur (sommando l’importo da essa recato con quello proprio della fattura già prodotta nel fascicolo,all’atto dell’iscrizione a ruolo); quantum che è risultato comunque inferiore al petitumoggetto delle conclusioni dell’atto di appello.

Ne segue l’infondatezza della censura relativ a alla produzione di nuovi documenti in appello, così come di quella relativa alla viola- zione dell'articolo 112c.p.c.

L'ottavo motivo è rigettato.

5. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €2.295, oltre a € 200 per esborsi, al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27112/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’av vocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 601/2019 de- positata il 12/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda giudiziaria concerne un contratto di subappalto tra Ro- ver s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativo alla realizzazione di opere tecniche (impianto di riscaldamento/raffreddamento zona uffici, impianto idrico-sanitario nonché impianto antincendio) presso il can- tiere della committente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] lamen- tava vizi nell’impianto antincendio e nella linea di carico della vasca di accumulo, attribuendoli ad errori di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenti costi per riparazioni e spese di consumo abnorme di acqua, delle quali la committente le chiedeva il rimborso. In primo grado, il Tribunale ac- certava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a un risarcimento parziale (€ 7.606,30) e il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al saldo di fatture (€ 4.703,21), compensando le due poste. In appello, [OSCURATO:PERSONA] domandava l’integrale risarcimento, mentre [OSCURATO:PERSONA] insisteva sul rigetto delle domande e proponeva ap- pello incidentale per l'accoglimento di eccezioni già formulate. La Corte d'appello accoglieva parzialmente l'appello principale, ricono- scendo a [OSCURATO:PERSONA] € 12.922,91 per il danno da consumo abnorme d'ac- qua, respingendo tutte le altre censure. La motivazione della sentenza impugnata si è fondata sul rilievo che le opere subappaltate avevano subito costanti interferenze da parte di [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto di una responsabilità concorrente di en- trambe le parti per i vizi riscontrati. Riguardo alla tubazione della vasca di accumulo, la Corte riteneva che essa fosse realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'interramento parallelo delle tubature, conside- randolo univocamente come opera di un unico operatore. Sul con- sumo di acqua, pur in assenza di prova documentale del pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], si giudicava pacifico il fatto del pagamento. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] con con- troricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., nonché la nullità della sentenza per assoluta assenza di motivazione o apparenza della stessa. Si conte- sta che sia stata attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione della linea di carico della vasca di accumulo, attribuzione infondata per carenza di prove contrattuali e contraddizioni logiche nella sentenza di appello. La Corte territoriale ha basato la decisione sul mero interramento parallelo delle tubazioni, omettendo di considerare l’assenza della previsione dell’opera nel contratto di subappalto, le variazioni con- trattuali successive, le conclusioni del CTU e le deposizioni testimo- niali che escludevano la competenza di [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo denuncia difetti di motivazione e una gravissima anomalia motivazionale. Si evidenzia l’omessa considerazione degli esiti istruttori e della documentazione prodotta, rilevando che la mo- tivazione della Corte è fondata su un dato non univoco, ossia l’inter- ramento parallelo delle tubazioni, senza un effettivo accertamento fattuale. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giu- dizio, segnatamente l’esistenza di un contratto che specificava le opere oggetto del subappalto, tra cui non figura la linea di carico della vasca di accumulo. Si contesta inoltre la mancata considera- zione di altri elementi probatori e testimonianze che avrebbero con- dotto a una diversa decisione. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello incidentale, in partico- lare sulle censure relative alla carenza di motivazione, omessa valu- tazione del contratto, delle deposizioni testimoniali edegli esiti della consulenza tecnica. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2729 e 2721 c.c., nonché degli artt. 1362 ss., 1366 e 1372 co. 1 c.c. Si censura l’uti- lizzo di presunzioni in una materia esclusa dalla prova testimoniale e l’errata interpretazione contrattuale, con attribuzione arbitraria di significato al dato dell’interramento parallelo delle tubazioni. 2. -I primi cinque motivi di ricorso possono essere esaminati con- giuntamente poiché, sotto diversi profili (censure alla motivazione, denuncia di violazione di norme di diritto, doglianzedi omesso esame di fatti decisivie di omessa pronuncia) convergono nell’attaccare un unico punto: che la responsabilità diEllepi per i danni derivanti dalla linea di carico della vasca di accumulo sia stata accertata sulla base del fatto dell'interramento parallelo delle tubazioni, omettendo di considerare che l’opera non era prevista nel contratto di subappalto, nonché le variazioni contrattuali successive, le conclusioni del CTU e le deposizioni testimoniali che escludevano la competenza di [OSCURATO:PERSONA]. La parte censurata della sentenza è la seguente (p. 6-8): «Pure corretta è la sentenza relativamente alla tubazione che dal punto di fornitura dell'acqua adduce alla vasca di accumulo. Il Tribunale ha basato detto accertamento, non solo sulle deposizioni dei testi Finoc- chietti e Domenghini, ma anche sulla circostanza incontroversa che l'interramento di tale tubazione e di quella parallela pacificamente fornita da [OSCURATO:PERSONA] siano state interrate in parallelo, oggetto quindi dell'attività di un unico operatore. Sul punto, quindi, è infondato l'ap- pello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la quale fa leva soprattutto sulla circo- stanza che la tubazione in oggetto non sia calcolata nel computo metrico estimativo allegato al contratto. Questa circostanza ad av- viso della Corte non è peraltro dirimente, poiché non avrebbe avuto senso affidare la realizzazione dell'impianto di riscaldamento/raf- freddamento zona uffici, dell'impianto idrico sanitario nonché dell'im- pianto antincendio, lasciando fuori la tubazione che adduce acqua al vascone di riempimento». Un accertamento così strutturato resiste alla censure del ricor- rente. La parte ricorrente tenta di prospettare come questioni di diritto, vizi di motivazioneovvero omesso esame di fatti decisiv i, censure mosse alla ricostruzione istruttoria della situazione di fatto rilevante compiuta dalla Corte di appello. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli -in obbedienza al canone di proporziona- lità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singoloelemento pro- batorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. L’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logica- mente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. Il caso di specie presentaquesti tratti: i giudici di merito hanno attestato di basare il proprio convincimento su prove testimoniali e su indizi persuasivi secondo illoro prudente apprezzamento (l’inter- ramento contestuale delle tubazioni) che questa Corte non è auto- rizzata a rimettere in discussione, nonché su un argomento disenso comune (« non avrebbe avuto senso affidare la realizzazione dell'im- pianto[…], lasciando fuori la tubazione che adduce acqua al vascone di riempimento»). Un analogo grado di persuasività non esibiscono viceversa le obiezioni del ricorrente, a partire dall’argomento che il contratto non prevedeva la realizzazione della linea di carico ad opera di [OSCURATO:PERSONA].Infatti, tale mancanza non costringe logicamente ad escludere che la linea di carico sia stata realizzata daEllepi. I primi cinque motivi sono rigettati. 3. - Il sesto motivo denuncia violazione degli art t. 132 co . 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione logica sul presunto pagamento delle fatture idriche. La Corte avrebbe ritenuto pacifico l’esborso sulla base di mere congetture, senza prove docu- mentali, nonostante la genericità delle allegazioni iniziali di [OSCURATO:PERSONA] e l’omessa considerazione delle contestazioni tempestive di [OSCURATO:PERSONA]. Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 115, 75, 100 c.p.c., 2697 cod. civ., 167, 183 e 345 c.p.c. Si contesta l’errata ap- plicazione del principio di non contestazione, poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva specificamente allegato né provato l’avvenuto pagamento. La Corte ha omesso di rilevare d’ufficio il difetto di titolarità del diritto azio- nato, nonostante l’assenza di elementi probatori. Il sestoe il settimo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto correlati. Essi sono infondati. La parte censurata della sentenza è la seguente: «Quanto ai costi per il consumo abnorme di acqua, in conseguenza della perdita da tale tubazione, il Tribunale ha affermato che vi è prova del danno subito dal terzo committente, ma non dell'intervenuto pagamento delle relative fatture che questi ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto l'appello principale è fondato. La prova degli addebiti di AMC ad [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla fattura nr. 2488 del 31/01/2011 nella quale è riconosciuto che quest'ultima non aveva arretrati con il fornitore dell'acqua, e quindi che tutte le precedenti bollette [ovvero le fatture per cui è causa (…)] emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano state tutte debitamente saldate. [OSCURATO:PERSONA] a sua volta ha emesso le fatture (…) a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di tali costi straordinari relativi alle bollette acqua di € 25.651,80 iva inclusa (…). Non vi è motivo per ritenere che dette fatture non siano state saldate da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito degli ordinari rapporti commerciali. Il fatto dell'intervenuto pagamento delle due fatture è comunque pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., visto che solo in comparsa conclusionale la convenuta nel giudizio di primo grado lo ha contestato. Dato il concorso di colpa sopra evidenziato tra [OSCURATO:PERSONA] e la subappaltatrice, la domanda viene accolta nei limiti della metà. Nell’esame dei due motivi, precedenza è da attribuire al settimo motivo poiché fa valere un error in procedendo sufficientemente spe- cifico da consentire a questa Corte di accedere agli atti di causa. Dall’esame dell’atto di citazione (punti 20, 21 e 22 della narrativa in fatto; conclusioni sub 2) sidesume che l’attrice ha allegato con spe- cificità sufficiente i fatti costitutivi del diritto al rimborso dei costi straordinari sostenuti per le bollette dell’acqua che [OSCURATO:PERSONA] aveva ri- sarcito ad Emons. Viceversa, dalla comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] non emerge che essa abbia contestato con specificità il pagamento della fattura addebitata a [OSCURATO:PERSONA], ma si desume piuttostoche si sia limitata ad affermare che non era dimostrato il pagamento da parte di Emons al gestore dell’acqua(circostanza che poi la Corte di appello ha rite- nuto provata: cfr. il brano di motivazione riportato nel capoverso precedente). Ne segue che corretta è l'applicazione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c. fatta dalla Corte di appello ( « Il fatto dell'intervenuto pagamento delle due fatture è comunque pa- cifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., visto che solo in comparsa conclu- sionale la convenuta nel giudizio di primo grado lo ha contestato»). L’infondatezza del settimo motivo implica logicamente anche l’in- fondatezza del sesto motivorelativo al vizio di motivazione. Il sesto eil settimo motivo sono rigettati. 4. -L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c., per inammissibilità della modifica della domanda risarcitoria in appello. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aumentato l’importo richiesto introducendo nuove fatture non allegate in primo grado, eludendo le preclusioni processuali. La Corte territoriale avrebbe ignorato l’eccezione di novità proposta da [OSCURATO:PERSONA],nonostante la pro- duzione tardiva di documenti non giustificata da cause esterne. L’ottavo motivo non è fondato. In sede di conclusionidell’atto di citazione in primo grado e nella memoria ex art. 183 co. 6n. 1 c.c. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento di tutti i danni subiti, «per un ammontare complessivo pari ad € 38.320,00 oltre IVA sull'importo di € 16.550,00, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia».Inol- tre, nel corso del giudizio di primo grado era no stat e prodott e copi e dellafattura del 21/02/2013 della Emons ( e le fatture emesse a ca- rico di quest’ultimadal gestore del servizio). La C orte di appello ha tenutoconto di tale fattura ai fini della determinazione del quantum debeatur (sommando l’importo da essa recato con quello proprio della fattura già prodotta nel fascicolo,all’atto dell’iscrizione a ruolo); quantum che è risultato comunque inferiore al petitumoggetto delle conclusioni dell’atto di appello. Ne segue l’infondatezza della censura relativ a alla produzione di nuovi documenti in appello, così come di quella relativa alla viola- zione dell'articolo 112c.p.c. L'ottavo motivo è rigettato. 5. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €2.295, oltre a € 200 per esborsi, al
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