CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procuraspeciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e RosamariaNicastro, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Di TannoAssociati in via Crescenzio n. 14;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026Agenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 843/2023, depositata in data20/2/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026;[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, “[OSCURATO:SOCIETA]” ovvero la “Ricorrente”ovvero la “Società”) ha per oggetto sociale, tra l’altro, lo svolgimentodell’attività di organizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di sale emultisale cinematografiche e teatri.[OSCURATO:PERSONA] conduce l’attività nel cinema Madison (di seguito il “CinemaMadison”) costituito da n. 8 sale cinematografiche ubicate in Roma,quartiere Ostiense-[OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], n. 121-123 e125, con una capienza di n. 811 posti a sedere.Dal 22 maggio 2015 al 15 luglio 2016, la Guardia di Finanza -Compagnia di Fiumicino (di seguito, la “Guardia di Finanza”), hacondotto nei confronti della Società, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n.600/1973 e dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, una verifica fiscaleavente ad oggetto l’intera gestione societaria relativamente all’[OSCURATO:PERSONA] delle Società (IRES), all’[OSCURATO:PERSONA] sulle AttivitàProduttive (IRAP) e all’Imposta sul [OSCURATO:PERSONA] (IVA), conriferimento ai periodi d’imposta 2011 (dall’8 febbraio), 2012, 2013,2014 e 2015 (fino al 22 maggio).r.g. n. 18805/2024 a.c. 20/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026In data 15 luglio 2016, a conclusione della predetta verifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione (di seguito,il “PVC”) con il quale ha contestato alla Società, ai fini IRES, IRAP edIVA - per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio relativo al soloanno d’imposta 2014 - la deducibilità dei costi (e la detraibilità dell’IVA)documentati da talune fatture passive emesse (per un imponibile pariad € 20.000,00) dalla PAR.SEC. di [OSCURATO:PERSONA], in quantoasseritamente riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti.In particolare, il convincimento della Guardia di Finanza circal’inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali sottostanti allepredette fatture si basava (per tutti i periodi d’imposta oggetto diverifica, ossia per i periodi d’imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015)sui seguenti elementi probatori:-la [OSCURATO:SOCIETA]. e la PAR.SEC di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anchele “società fornitrici”) per il periodo sottoposto a controllo, non avevanomai presentato le dichiarazioni fiscali e non avevano mai eseguito alcunversamento di imposta;- dai sopralluoghi effettuati nel mese di giugno 2015, le societàfornitrici non erano state trovate negli esercizi aperti al pubblico di ViaGabriello Chiabrera, n. 151 (la [OSCURATO:SOCIETA].), via [OSCURATO:PERSONA]Amico, n. 13(la PAR.SEC) e via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (la PAR.SEC);- la [OSCURATO:SOCIETA].: aveva cessato di fatto l’attività nel 2011; non avevauna struttura per svolgere le prestazioni indicate nelle fatturecontestate; non aveva riscosso bonifici e non risultava essereintestataria di alcun conto corrente;- la PAR.SEC (i.e., il Sig. [OSCURATO:PERSONA]) non aveva dimostrato didetenere macchinari e/o attrezzature atte ad effettuare le prestazioniindicate nelle fatture contestate;r.g. n. 18805/2024 a.c. 20/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026- la spesa annua per la stampa di volantini pubblicitari sostenutanormalmente, da aziende che gestiscono sale cinematografiche,sarebbe stata pari a 4.000/5.000 euro per anno;- dalla disamina dell’estratto del conto corrente n. 1085000001142acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.),intestato al Sig. [OSCURATO:PERSONA], erano stati riscontrati alcuni bonificieffettuati nel 2012 dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA].;- le socie di minoranza della Ricorrente, le signore [OSCURATO:PERSONA], che avevano lavorato nel 2012 per il [OSCURATO:PERSONA],avevano dichiarato - in sede di “Esposto” del 22 gennaio 2016 - che leprestazioni di servizi descritte nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]e dalla PAR.SEC nei confronti della medesima Ricorrente, risultavano aloro sconosciute.In data 13 settembre 2016, la Società ha presentato all’Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Roma - [OSCURATO:PERSONA] di Roma6 - [OSCURATO:PERSONA], memorie difensive ai sensi dell’art. 12, comma 7, dellaL. n. 212/2000 (di seguito, le “Memorie al PVC”) nelle quali ha replicatopuntualmente alle contestazioni formulate dalla Guardia di Finanza nelPVC.In data 6 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate - Direzione ProvincialeII di Roma - [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, l’“Agenzia delle Entrate”),recependo integralmente i contenuti del PVC, ha notificato allaRicorrente l’Avviso di Accertamento n. TK503R303031/2018 (diseguito, l’“Avviso di accertamento”), mediante il quale, in relazione alperiodo di imposta 2014, ha richiesto il pagamento di: una maggioreIRES pari a € 5.506,00, una maggiore IRAP pari a € 964,00, unamaggiore IVA pari a € 4.400,00, sanzioni pari a € 9.259,00 oltre adinteressi calcolati fino alla data del 4 settembre 2018 e pari ad €1.445,26 e spese di notifica (pari ad € 8,75), per un importocomplessivo richiesto pari ad € 21.583,01.r.g. n. 18805/2024 a.c. 20/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026In data 23 novembre 2018, la Società ha presentato all’Ufficio, ai sensidell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, istanza di accertamentocon adesione ma il relativo procedimento con adesione ha avuto esitonegativo. Conseguentemente, in data 22 febbraio 2019, la Società haproposto ricorso avverso l’Avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma (ora Corte di GiustiziaTributaria di I° grado di Roma).Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, il giudice di primo gradorigettava il ricorso.Su appello della società odierna ricorrente, la CGT-2 del Lazio confermòla sentenza di primo grado.Avverso la sentenza di appello, la società propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis.c.p.c., la società ha chiesto la definizione del procedimento secondo leforme ordinarie.La società ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della SentenzaImpugnata per violazione dell’art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell’art.42 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, la società deduce che aveva impugnato la sentenza di primogrado perché essa non aveva colto la carenza motivazionale dell’avvisodi accertamento, visto che in esso l’Agenzia delle Entrate aveva fattoriferimento, erroneamente, a fatture emesse sia dalla PAR.SEC diGianpiero Capasso sia da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. laddove, viceversa, le fatturecontestate dalla Guardia di Finanza nel PVC con riferimento all’anno2014 erano state emesse dalla sola PAR.SEC di [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 18805/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026In secondo luogo, deduce la società che le fatture emesse dallaPAR.SEC di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2014 non recavano leindicazioni riportate nell’Avviso di accertamento in quanto siriferirebbero a prestazioni del tutto diverse da quelle cui aveva fattoriferimento l’Agenzia delle Entrate.Nelle proprie controdeduzioni all’appello, l’Agenzia delle Entrate avevatentato di sanare la carenza di motivazione dell’atto impugnatoaffermando che il riferimento alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fosseil frutto di un mero refuso.Dalla semplice lettura congiunta della motivazione dell’avviso diaccertamento e del processo verbale di constatazione, apparirebbeevidente che nell’atto che qui ci occupa oggetto della ripresa sianounicamente le fatture (nn. 25/14, 33/14 e 48/14), dettagliatamenteindividuate, emesse dalla Par.se.c., in quanto riconducibili adoperazioni oggettivamente inesistenti.La statuizione implicita di rigetto del motivo di impugnazione dellasentenza di primo grado fondato sulla carenza motivazionaledell’avviso di accertamento, afferma la società ricorrente, sarebbeillegittima per violazione dell’art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell’art.42 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., in quanto l’avviso di accertamento cristallizza la pretesa e i suoipresupposti, e non può essere integrato, sul piano motivazionale, nelcorso del processo.Ciò posto, sarebbe evidente il malgoverno da parte dei Giudici diseconde cure del disposto dell’art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell’art.42 del D.P.R. n. 600/1973: l’asserita indeducibilità dei costi ai fini [OSCURATO:PERSONA] e l’indetraibilità dell’IVA sarebbe stata priva di qualsivogliamotivazione all’interno dell’Avviso di accertamento. In tale attol’Agenzia delle Entrate avrebbe, infatti, operato un mero “copia eincolla” della motivazione degli avvisi di accertamento notificati allar.g. n. 18805/2024 a.c. 20/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026medesima Società per le precedenti annualità d’imposta (i.e. per leannualità 2011, 2012 e 2013), non avvedendosi che le prestazioniindicate nelle fatture relative all’anno 2014 afferivano a prestazioni deltutto diverse.1.1. Il motivo è infondato.Il rilevato difetto motivazionale dell’avviso di accertamento è frutto diun mero errore materiale che non pregiudica la comprensibilità delleragioni della ripresa fiscale.Queste ultime, infatti, ruotano intorno all’utilizzazione di fattureemesse dalla Par.se.c di [OSCURATO:PERSONA] a fronte di prestazionioggettivamente inesistenti, alla stessa stregua di analoghe ripreserelative ad altri anni d’imposta, in piena coerenza con il processoverbale di constatazione che ne costituisce il presupposto.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della SentenzaImpugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la società deduce che con l’Avviso diaccertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla Società ladeducibilità dei costi (e la detraibilità dell’IVA) documentati da talunefatture passive emesse dalla PAR.SEC. di [OSCURATO:PERSONA] (per unimponibile pari ad € 20.000,00) in quanto asseritamente riferibili adoperazioni “oggettivamente inesistenti”. Fin dal primo grado di giudiziola Società aveva eccepito e dimostrato l’assoluta inconsistenza di tuttigli elementi probatori su cui si basava la ripresa a tassazione incontestazione depositando in giudizio ampia documentazione e,successivamente, in sede di gravame, aveva ribadito la medesimaeccezione, stante l’effettiva esecuzione delle operazioni contestate,richiamando l’ampia documentazione versata agli atti nel giudizio diprimo grado.r.g. n. 18805/2024 a.c. 20/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026La società, dunque, si duole del fatto che il giudice di appello non abbiaconsiderato, ai fini della decisione, la documentazione da essaprodotta.2.1. Il motivo è inammissibile.Esso, seppure rubricato con riferimento a violazione di legge, devolvein realtà a questa Corte la rivalutazione del materiale istruttorioacquisito al giudizio di merito, e dunque chiede alla Corte un nuovogiudizio di fatto sul merito della controversia che si sovrapponga aquello dato dal giudice di appello.La C.T.R. ha bene e diffusamente argomentato che la ripresa fiscaleera fondata sulla inesistenza oggettiva delle prestazioni rese allasocietà, e che tale inesistenza risultava da convergenti elementiprobatori, idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle detteprestazioni, inesistenza non smentita, viceversa, dagli elementiinferenziali o probatori dedotti dalla società.In particolare, ai fini del giudizio cui è pervenuto, il giudice di appelloha valorizzato l’inadempimento degli obblighi fiscali da parte deisoggetti asseritamente fornitori ed il fatto che questi avessero cessatol’attività già nel 2013.Si tratta di un apparato argomentativo completo, che non può esseresovvertito in questa sede di legittimità.La sentenza emessa dal giudice di appello, peraltro, è in linea con altresentenze emesse dallo stesso giudice con riferimento ad altri periodid’imposta.3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della SentenzaImpugnata per violazione degli artt. 40 e 39, comma 1, lett. d), delD.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche in relazioneall’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.”, la società deduce che il giudice di appello avrebbe fattor.g. n. 18805/2024 a.c. 20/2/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026malgoverno delle disposizioni relative all’uso delle presunzioni semplicia fini probatori.Il giudice di appello, precisamente, avrebbe valorizzato elementiprobatori privi di gravità, precisione e concordanza, ed avrebbe diconverso svalutato la rilevante produzione documentale che la societàcontribuente aveva posto a sostegno delle sue difese.3.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata risulta congruamente motivata dal giudice diappello, sulla base di elementi probatori precisamente indicati, rispettoai quali la CGT-2 ha implicitamente escluso l’idoneità inferenziale delleprove contrarie a raggiungere una conclusione diversa.Il motivo in esame, pertanto, si rivela un tentativo di ottenere daquesta Corte una rivalutazione del materiale istruttorio già posto allabase della sentenza di merito sfavorevole alla contribuente.Deve, peraltro, ribadirsi che, con specifico riferimento alla censura exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., questa Corte ha recentemente precisatoche il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultantedalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia statooggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storicorilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non èriconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementiistruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, delpotere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass., Sez.5 -, Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025, Rv. 677028 - 01).Ne consegue che, a maggior ragione, l’omesso esame di elementiistruttori non può sostenere una censura di violazione di norme dilegge.r.g. n. 18805/2024 a.c. 20/2/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026Nella specie, la sentenza impugnata si fonda su un complesso dielementi probatori di sicura valenza indiziaria, che il giudice del meritoha valutato sia singolarmente che nella loro globalità, adeguatamentemotivando la conclusione raggiunta.4. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis. e 96, commi 3 e 4c.p.c., la società ricorrente è condannata al pagamento di una sommadi denaro rispettivamente a favore dell’Agenzia delle Entrate e a favoredella cassa delle ammende, equitativamente determinata indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euroduemilaquattrocento per compenso, oltre alle spese prenotate a debitononché al pagamento di una ulteriore somma pari ad € 1.000,00, aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro cinquecento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ar.g. n. 18805/2024 a.c. 20/2/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 18805/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 13195/2026Data pubblicazione 07/05/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 18805/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]