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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04408/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Marsala, in data 24 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 1 e 4, 99 cod. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione, esclusa l'applicazione della recidiva e concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e del vizio parziale di mente.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 89 e 43 cod. pen.

Si assume, a fronte della condizione psicopatologica dell'imputato al momento del fatto accertata con perizia, che questa ha inciso sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non verificata adeguatamente in sede di merito, stante il vizio parziale di mente tale da diminuire la capacità di intendere e volere dell'imputato e trattandosi di reato punito a titolo di dolo specifico. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen. ed illogicità della motivazione in ordine al pronunciato diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti già giudicati con sentenza irrevocabile. 3.11 ricorso, per quanto concerne il primo motivo, è riproduttivo di identica censura cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica, immune da censure in ogni tipo, sicché la critica è inammissibile (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1.11 secondo motivo, con riguardo al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione è, del pari, reiterativo di analogo motivo di gravame al quale la Corte d'appello ha fornito adeguata e logica risposta.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] elice Eduardo D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Marsala, in data 24 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 1 e 4, 99 cod. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione, esclusa l'applicazione della recidiva e concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e del vizio parziale di mente. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 89 e 43 cod. pen. Si assume, a fronte della condizione psicopatologica dell'imputato al momento del fatto accertata con perizia, che questa ha inciso sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non verificata adeguatamente in sede di merito, stante il vizio parziale di mente tale da diminuire la capacità di intendere e volere dell'imputato e trattandosi di reato punito a titolo di dolo specifico. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen. ed illogicità della motivazione in ordine al pronunciato diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti già giudicati con sentenza irrevocabile. 3.11 ricorso, per quanto concerne il primo motivo, è riproduttivo di identica censura cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica, immune da censure in ogni tipo, sicché la critica è inammissibile (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1.11 secondo motivo, con riguardo al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione è, del pari, reiterativo di analogo motivo di gravame al quale la Corte d'appello ha fornito adeguata e logica risposta. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] elice Eduardo D
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