CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 37155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20337/2016 RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da delega a margine del controricorso; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 673/16,depositata il 22/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’otto novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’integrale accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con apposito avviso l’Agenzia rettificava la dichiarazione IRES, IRAP e IVA della società epigrafata, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’annualità d’imposta 2005, contestando proventi illeciti per € 2.266.920,42 non assoggettati a tassazione, indebita detrazione di € 102.800,00. Veniva altresì irrogata sanzione amministrativa. Con ulteriore atto irrogativo di sanzioni veniva appunto determinata una sanzione di € 102.800,00. 2. Il curatore fallimentare proponeva ricorsi distinti avverso tali atti e la CTP riuniva i ricorsi e li respingeva. 3. Il curatore ricorreva in appello e la CTR accoglieva il medesimo annullando gli atti impositivi, in quanto il processo verbale, presupposto degli avvisi, venne comunicato solo all’amministratore della società in bonis ma non al curatore. 4. L’Agenzia ricorre quindi in cassazione affidandosi a due motivi. Il fallimento si è costituito a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 11 marzo 2022 veniva depositata istanza di tempestiva trattazione dell’udienza da parte della difesa del Fallimento controricorrente. In data 3 novembre 2022 veniva infine depositata dal controricorrente memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivodi ricorso, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212; 42, secondo comma, d. P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 25, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 31, 42, 48 e 88, r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 16, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ritiene in proposito l’amministrazione che la sentenza d’appello sia errata laddove ha ritenuto l’illegittimità degli atti impositivi, in quanto gli stessi, notificati al curatore, non riportavano in allegato i processi verbali su cui gli atti impositivi si fondavano, invece a suo tempo notificati all’amministratore della società in bonis. L’Agenzia infatti riteneva che fosse preferibile, fra gli orientamenti presenti in giurisprudenza, quello in base al quale ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento, non fosse necessaria la notifica o l’allegazione del prodromico processo verbale al curatore, in quanto l’obbligo di consegna a quest’ultimo della documentazione amministrativa dell’impresa fallita lascia ritenere, con presunzione iuris tantum, che anche il suddetto verbale sia pervenuto all’organo fallimentare (citando così Cass. 27/11/2015, n. 24254). 1.1. Il motivo è fondato. Nei rapporti tributari come quello in esame, la notificazione del processo verbale di constatazione è funzionale alla futura formazione di un titolo della pretesa fiscale opponibile alla massa; di qui la conseguenza che, con riguardo a questo segmento di attività, il curatore è titolare di un interesse omogeneo a quello del fallito, ossia dell'interesse contrapposto a quello dell'amministrazione finanziaria (su questa falsariga, vedi Cass., ord. 28 ottobre 2014, n. 22809, secondo cui, anche in caso di notificazione di cartella di pagamento, illegittima, perché fondata su una sentenza di rigetto dell'impugnazione di un avviso di accertamento pronunciata nei confronti del fallito dopo il fallimento, il curatore ha l'onere d'impugnarla al fine di evitarne la definitività). Tuttavia, questa Corte, in basea costante giurisprudenza formatasi già con la pronuncia citata dall’Agenzia ricorrente (Cass. n. 24254/2015) e successivamente consolidatasi, ha ritenuto che la notifica del processo verbale al fallito fosse sufficiente in virtù dell’obbligo di consegna della documentazione – tra cui anche il processo verbale –, su di questi gravante e pervenuta al fallito, ai sensi dell’art. 48 dell’abrogata l.f. (v. ora in termini identici, per il caso della liquidazione giudiziale, art. 148 codice della crisi e dell’insolvenza), applicabile alla fattispecie in esame. Da tale obbligo discende la sussistenza di una presunzione legale iuris tantum di consegna di tale documentazione, ivi compreso, per quanto interessa, il processo verbale, che può essere vinta dalla prova contraria offerta dal curatore medesimo, nella specie però neppure offerta (sotto tal profilo appare inammissibilmente ribaltata la prospettiva del controricorrente, che sostiene la necessità che il curatore abbia dato mostra di conoscere almeno in parte il processo verbale). Né può ritenersi particolarmente gravosa la prova posta a carico del curatore, ove si consideri che allo stesso basterà dimostrare l’irreperibilità del fallito, tenuto di per sé a presentarsi nelle forme e nei modi di cui all’art. 49 l.f. (v. ora in termini identici, per il caso della liquidazione giudiziale, art. 149 codice della crisi e dell’insolvenza). 2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., osservando che la CTR non avrebbe esaminato la circostanza, oggetto di discussione tra le parti, per cui l’amministrazione aveva provveduto a riprodurre, negli atti impositivi, il contenuto essenziale del processo verbale, come prescritto, in alternativa all’allegazione dello stesso, dall’art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973. 2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. 3. Al postutto il ricorso merita accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese relative al present