CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 47160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla confisca; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 2 luglio 2020, appellata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di malversazione ai danni dello Stato a lei ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione e, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., ha confermato la confisca per equivalente disposta sino all'ammontare di euro 125.000. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 322 ter cod. pen. e l'assenza dei presupposti di legge per l'applicazione della confisca per equivalente. Il giudice, infatti, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, secondo quanto affermato dalla Sezioni Unite Lucci (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264435-01), non potrebbe disporre la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, atteso il carattere afflittivo e sanzionatorio di tale forma di ablazione. 2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce l'erronea applicazione dell'art. 578-bis cod. pen. e la violazione del principio di irretroattività, in quanto il reato contestato e dichiarato prescritto sarebbe stato commesso prima dell'entrata in vigore di tale disposizione. Nella specie la condotta contestata di peculato sarebbe stata posta in essere in data 29 marzo 2013 e la fattispecie di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. è stata inserita nella trama del codice di procedura penale solo dall'art. 6 del d. Igs. 01 marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103). Rileva, dunque, la ricorrente che, ove sia stata disposta la confisca per equivalente, tale disposizione, che ha introdotto la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, non potrebbe essere applicata in relazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in ragione del carattere sanzionatorio di tale forma di ablazione (citando in proposito quanto affermato da Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281242-02). 3. In data 21 marzo 2022 il difensore ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti e con istanza di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618 cod. proc. pen., nella quale ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 578-bis cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., la violazione del principio di irretroattività della legge penale e la violazione del diritto all'equo processo e alla presunzione di innocenza. Il difensore, oltre a indicare ulteriori sentenze della giurisprudenza di legittimità favorevoli alla propria prospettazione, ha rilevato che, a seguito della ,-( confisca disposta nella sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina, con decreto del 13 dicembre 2021 ha ordinato il sequestro cautelare dei beni immobili della ricorrente, che, non solo non hanno alcuna pertinenza con il reato contestato, ma che sono stati acquistati in un periodo antecedente rispetto ai fatti per cui la ricorrente è stata imputata. 4. La camera di consiglio originariamente fissata all'udienza del 10 maggio è stata rinviata all'udienza del 16 novembre 2022 in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla medesima questione di diritto proposta con il secondo motivo di ricorso. All'udienza del 16 novembre 2022 le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato. 2. Con il secondo motivo, che assume valenza pregiudiziale, la ricorrente deduce che la Corte di appello di Messina, disponendo la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. per condotte di reato poste in essere prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, avrebbe violato il principio di irretroattività della legge penale sancito dagli artt. 2 cod. pen., 25, comma secondo, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 3. Il motivo è fondato. 3.1. L'art. 578-bis cod. proc. pen. prevede che «Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». Questa disposizione è, tuttavia, stata introdotta nella trama del codice di procedura penale dall'art. 6 del d. Igs. 01 marzo 2018, n. 21 ("Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103"). L'art. 1, comma 4, lett. f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"), ha, di seguito, inserito nel testo dell'art. 578-bis le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.». Con questa disposizione il legislatore ha esteso a tutte le ipotesi di confisca per i delitti contro la pubblica amministrazione previste dall'art. 322 ter cod. pen. (e, dunque, anche alla confisca per equivalente contemplata da questa disposizione) la possibilità di applicare la regola contenuta nell'art. 578-bis cod. proc. pen. 3.2. La questione relativa all'efficacia retroattiva della confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite. La Terza Sezione Penale, con ordinanza n. 15229 del 16 marzo 2022, ha, infatti, devoluto all'esame delle Sezioni Unite la seguente questione: «se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), I. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis cod. proc. pen. le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen."». All'udienza del 29 settembre 2022, le Sezioni Unite di questa Corte hanno fornito la seguente soluzione alla questione: «negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.». 3.3. Sulla base di tale principio di diritto, il ricorso deve essere accolto, in quanto la Corte di appello di Messina ha confermato, ai sensi dell'art. 578-bis cod. pen., la confisca per equivalente disposta in primo grado, sino alla concorrenza della somma di euro 125.000,00, per fatti di reato commessi in data 29 marzo 2013 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore della fattispecie di confisca applicata. 4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca, che si elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenz