CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1049/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, autorizzato ex art. 25 l.f., rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Modena, corso Canalchiaro 62, presso il secondo, il tutto come da procura a margine del ricorso in cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 15216 del 1° giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 391 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ APPELLO ACCERTAMENTO Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR dell’Emilia-Romagna confermava la decisione della CTP che aveva parzialmente accolto l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], allora in bonis, avverso avviso di accertamento per tassazione di un plusvalore derivante da compravendita e da locazione finanziaria, conclusa con la controllata [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice d’appello qualificava l’operazione come lease back, atteso che il contribuente non poteva essere qualificato come diretto acquirente, e concludeva nel senso che il plusvalore non potesse essere qualificato come ricavo soggetto a tassazione separata. La CTR concludeva anche nel senso che le quote di ammortamento fossero deducibili. 2. La contribuente proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza d’appello, affidandolo a sei motivi. L’Agenzia si costituiva a mezzo di controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale affidato a sua volta a due motivi. La Corte, con l’epigrafata ordinanza, respingeva il ricorso principale ed accoglieva quello incidentale, rinviando alla CTR in diversa composizione. Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis, cod. proc. civ., affidato a due motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente denuncia la revocabilità dell’ordinanza di questa Corte ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., perché avrebbe erroneamente affermato che il ricorso per cassazione non avrebbe contestato l’affermazione della CTR circa il fatto che la GCM non sarebbe mai stata diretta acquirente e proprietaria dell’immobile poi ottenuto in leasing da [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Con il secondo motivo si sostiene la revocabilità dell’ordinanza ex artt. 391 - bis e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., laddove la Corte avrebbe erroneamente affermato che il ricorso in cassazione non avrebbe indicato gli elementi introdotti in sede di merito, a sostegno dell’errore di calcolo commesso dalla società nella contabilizzazione della deduzione del canone di leasing. 1. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che il rimedio revocatorio avverso le pronunce della Corte di legittimità è ammissibile in caso di errore compiuto nella lettura di atti interni al relativo giudizio, presupponente la divergenza fra rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti di causa esaminati direttamente dalla Corte. Come ben chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte dunque, l'errore revocatorio deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 14/02/2006, n. 3190). L’inammissibilità discende proprio dal raffronto fra tali requisiti e la pronuncia oggetto di ricorso. Infatti secondo il ricorrente, l’errore sarebbe consistito nel fatto che l’ordinanza avrebbe presupposto la mancata contestazione da parte della curatela dell’assunto per cui “la contribuente non era mai stata diretta acquirente e proprietaria dell’immobile poi ottenuto in leasing dalla [OSCURATO:SOCIETA]”, affermando l’erroneità del presupposto. Sulla base delle condizioni di revocabilità sopra rassegnate, va rilevato che l’errore, per essere percettivo e dunque rilevante, non deve riguardare l’attività valutativa e interpretativa compiuta dal giudice anche con riferimento agli elementi processuali, ivi compresa la ritenuta scorretta valutazione ed interpretazione dei motivi di ricorso (Cass. 15/06/2012, n. 9835). Orbene al punto 6 dell’ordinanza, ove a detta del ricorrente si anniderebbe l’errore, non si dice affatto che il ricorrente stesso non avrebbe contestato l’assunto per cui la GCM non era mai stata diretto acquirente e proprietario, ma si riporta quanto statuito dalla CTR secondo cui la società GCM non era mai stata diretta proprietaria ed acquirente del bene, proseguendo con l’affermazione che tale conclusione non viene mai dal ricorrente espressamente contestata. Invero pur nelle pagine del ricorso riportate dal ricorrente per dimostrare il contrario (cfr. pagg. 42 - 43 riportate a pagg. 9 - 10 del ricorso per revocazione), non si legge alcuna espressa smentita dell’assunto di fatto, ma semmai una deduzione dipendente dalla qualificazione giuridica del contratto, di talché si rientra pienamente nella sfera della interpretazione e valutazione del motivo. Ed infatti la stessa ordinanza qualifica le difese della ricorrente sul punto come l’inammissibile contrapposizione, alla ricostruzione della CTR, di un’altra ricostruzione, priva di indicazioni in ordine alla violazione di canoni dell’ermeneutica contrattuale. 2. Pure il secondo motivo è inammissibile, posto che esso è fondato sul fatto che l’ordinanza avrebbe commesso errore percettivo laddove ha ritenuto che, non avendo il giudice d’appello fatto cenno all’errore materiale che inficiava il calcolo del canone di leasing da parte della GCM, avrebbe dovuto il contribuente dedurre quali elementi erano stati introdotti in appello a sostegno della sussistenza dell’errore stesso, e ciò senza avvedersi che invece esso avrebbe indicato tali elementi alle pagg. 58-61 del ricorso. La Corte in proposito, nell’ordinanza impugnata, mostra da un lato di aver percepito le argomentazioni del contribuente circa la sussistenza dell’errore (avendo affermato “prima di dedurre nel merito argomenti tesi a dimostrare l’esistenza dell’errore materiale”), dovendosi così escludere l’omesso esame del motivo, e dall’altro interpreta il motivo ritenendo evidentemente non sufficiente a illustrarlo l’indicazione delle memorie e del relativo contenuto, così come rappresentati nelle surriferite pagine del ricorso in cassazione, per cui sarebbero mancati effettivi elementi che avrebbero sul punto fondato il dovere decisorio del giudice di secondo grado. Di talché la pronuncia ricava che in difetto “l’argomentazione della CTR circa l’erroneità della base di calcolo della plusvalenza è oggettivamente accertata, e peraltro ammessa nella sua materialità dalla stessa contribuente”. In effetti va ricordato che la mancata menzione della questione oggetto di ricorso in cassazione da parte del giudice d’appello “postula per un verso che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente e inequivocabilmente formulata e per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione, nei loro esatti termini, e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto con l'indicazione specifica altresì dell'atto difensivo” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28072). In altri termini, a fronte dell’inequivoca conoscenza del motivo da parte del Collegio e del contenuto dello stesso - in cui vengono riportate per riassunto o stralcio parti di memorie contenenti essenzialmente esempi e affermazioni o calcoli solo presupponenti l’errore denunciato - l’essenza del motivo di ricorso per revocazione si riduce alla denuncia di un errato apprezzamento od interpretazione delle risultanzeprocessuali, nella specie come tale del tutto irrilevante ed inammissibile in sede di giudizio di revocazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040). 3. Da tutto quanto precede discende l’inammissibilità complessiva del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente. 4. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 18.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza de i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulte